Cassazione: via libera all’installazione su parti comuni anche senza autorizzazione assembleare, ma solo a determinate condizioni!
“L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea”.
Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1337/2023 del 16 gennaio 2023.
Il singolo condomino può, quindi, liberamente installare i pannelli fotovoltaici sulle parti comuni dell’edificio, senza il parere positivo dell’assemblea condominiale, a condizioni che si rispettino determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio di quali requisiti si tratta.
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Il proprietario di un’unità immobiliare posta all’interno di un condominio intende installare sulle parti comuni dell’edificio dei pannelli fotovoltaici, a sue spese, finalizzati alla propria abitazione.
A tal riguardo l’assemblea condominiale, pur non vietando al condomino di effettuare l’installazione, esprime parere contrario all’intervento in questione ed invita a predisporre un progetto alternativo.
Il caso giunge, quindi, davanti alla Corte di Cassazione.
Gli spazi comuni di un condominio sono al servizio di tutti i condòmini.
Dal punto di vista normativo è il Codice civile che disciplina, con precisione, ciò che è consentito fare e ciò che è vietato in suddetti spazi comuni. Ad esempio, per la modifica è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1122 bis del Codice civile, comma 2, introdotto con la legge 220/2012, è espressamente consentito ai condòmini installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità, su lastrici solari, su altre superfici idonee comuni e sulle parti di proprietà del singolo condomino.
Nel dettaglio, i commi 2 e 3 prevedono quanto segue:
è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato…
qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L’assemblea condominiale non ha, quindi, il potere di negare il permesso per l’installazione di un impianto, a meno che l’intervento comporti modifiche alle parti comuni dell’edificio; in caso di prova che la posa dei pannelli possa compromettere la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio, l’assemblea può intervenire per interrompere i lavori o ordinare lo smantellamento dell’impianto.
Qualora non venga provato tale elemento ostativo, anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, è consentito al singolo condomino utilizzare il tetto o il lastrico per installare l’impianto fotovoltaico; il parere negativo dell’assemblea va considerato semplicemente come un diverso punto di vista sull’uso degli spazi condivisi.
In un contesto condominiale, anche senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea, è consentita l’istallazione da parte del singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili su una superficie comune, a condizione che detta installazione non renda necessaria la modifica delle parti condominiali e non vada ad inficiare la stabilità, sicurezza e decoro del fabbricato.
Nel caso in esame, l’installazione dei pannelli non determina alcuna necessità di modificare le parti comuni, senza necessità quindi per l’assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive: la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso dei condòmini ai quali l’assemblea aveva negato il diritto di installare un impianto fotovoltaico.
La Cassazione ha precisato che il ricorso dei condòmini non è ammissibile in quanto la decisione dell’assemblea è priva di peso giuridico e, quindi, non avendo valore non ha senso impugnarla. Questo significa che i condòmini possono, comunque, procedere all’installazione dell’impianto; l’assemblea si sarebbe limitata ad esprimere un “parere” contrario al progetto in questione senza alcun interesse ad agire per la relativa impugnazione.
Tuttavia, proseguono i giudici, è importante che questo tipo di installazione non pregiudichi la destinazione degli spazi comuni e che vengano rispettati determinati requisiti fondamentali. Nello specifico:
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