Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni
Decreto energia: da oggi è possibile installare impianti fotovoltaici in manutenzione ordinaria, senza particolari permessi. Ma non sempre
Il nuovo decreto energia, anche detto “decreto bollette”, dl 17/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo marzo, introduce importanti novità nel mondo dell’energia, finalizzate a contenere i costi e a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Il Governo ha inteso promuovere un cambiamento senza precedenti in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili: oltre agli incentivi e bonus già previsti (ecco tutti i dettagli su bonus edilizia) sono state introdotte semplificazioni importantissime, soprattutto per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in zona paesaggistica.
Ti suggerisco un software per fotovoltaico con cui progetti velocemente l’impianto con un modellatore 3D/BIM semplice e allo stesso tempo potente. Puoi verificare in tempo reale il posizionamento corretto del campo fotovoltaico in funzione delle reali condizioni del sito di installazione. Non rischi di commettere errori in quanto un wizard dedicato ti assiste nella progettazione, dimensionamento, disegno.
Fotovoltaico e manutenzione ordinaria
La vera rivoluzione sta nel fatto che l’installazione di pannelli fotovoltaici va considerata manutenzione ordinaria.
Nessuna autorizzazione o atto amministrativo necessario per procedere immediatamente: la manutenzione ordinaria, infatti, ricade SEMPRE nell’ambito dell’edilizia libera (non è vero il contrario: al riguardo ti rimando a un articolo su edilizia libera e manutenzione ordinaria).
Entrando nello specifico, l’art. 9 del dl 17/2022 che contiene semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevede che l’art. 7-bis il comma 5 del dlgs 28/2011 sia sostituito dal seguente:
[…] l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici […], o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
Analizzando attentamente il testo si possono trarre le seguenti conclusioni:
- l’istallazione di impianti fotovoltaici e solari termici ricadono in manutenzione ordinaria e sono realizzabili quindi in edilizia libera e non è subordinata ad alcun atto di assenso;
- l’installazione può essere effettuata liberamente anche su strutture o manufatti diversi da edifici (es. pergole, tettoie, ecc.);
- l’installazione può avvenire anche sulle pertinenze (e non solo sugli edifici), come ad esempio giardini, terrazzi, autorimesse, depositi, tettoie, ecc.;
- l’installazione di tali impianti può avvenire con qualunque modalità;
- la semplificazione si applica anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ma non a tutti, come vedremo nel paragrafo successivo.
Fotovoltaico e immobili paesaggistici

Fotovoltaico paesaggio
Sono espressamente esclusi dalle semplificazioni i seguenti immobili (art. 136, lett. b) e c)):
- le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Modello unico fotovoltaico

Modello unico fotovoltaico
Previsto un modello semplificato unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti da 50 kW a 200 kW, così come già avviene per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Entro inizio maggio saranno individuate le condizioni e le modalità per l’adozione di tale modello.
Fotovoltaico, bonus edilizia e Superbonus
Ricordiamo che gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sono agevolati in diversi modi (bonus 50, Superbonus 110, ecc.). Per conoscere tutti i dettagli, ti suggerisco la tabella dei bonus edilizia e il software gratuito con tutte le specifiche per ogni tipo di intervento.
Con la nuova semplificazione occorre fare una considerazione importante: gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se relativi a parti comuni (condominiali). Per le parti private è agevolabile solo la manutenzione straordinaria.
Al riguardo ricordiamo un principio fondamentale che è il carattere assorbente dell’intervento superiore rispetto a quello inferiore (Circolare 24.02.1998 n. 57): gli interventi “minori” collegati a interventi più importanti (manutenzione straordinaria) vengono assorbiti, con conseguente agevolazione.
Ciò implica che nel caso di interventi agevolati da Superbonus (che rientrano in manutenzione straordinaria assentiti da CILA-S), seppur il fotovoltaico costituisca autonomamente un intervento di manutenzione ordinaria, se considerato come trainato dagli interventi principali, può essere agevolato al 110%, secondo le classiche regole, anche in edifici unifamiliari.
Quindi, ok al fotovoltaico al 110% anche sulle unifamiliari.

Fotovoltaico al 110%
Fotovoltaico e nuovi incentivi imprese al Sud
Per favorire gli investimenti al Sud stanziati 145 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033 per le imprese che entro il 30 novembre 2023 investiranno nelle regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Il bonus prevede un credito d’imposta per gli investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileverà ai fini fiscali. Sarà inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per i dettagli tecnici bisognerà attendere un decreto attuativo da emanarsi entro i primi di maggio.
Ti ricordo che esiste già in commercio un software per fotovoltaico con il quale puoi: calcolare l’irraggiamento solare, disegnare l’impianto da zero o servendoti di modelli BIM, calcolare gli ombreggiamenti fotovoltaici, calcolare, ridimensionare l’impianto e il sistema di accumulo, disegnare lo schema elettrico dell’impianto con quadri, cavi e protezioni, compilare e stampare relazioni, tavole di progetto ecc. Inoltre puoi calcolare in fase di simulazione economica le agevolazioni previste dal Superbonus 110, tenendo conto anche dell’installazione contestuale (o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

quindi ora, se realizzo solamente l’impianto fotovoltaico su edifico unifamiliare diventa manutenzione ordinaria e pertanto non posso usufruire del recupero 50%?
Secondo il mio punto di vista, sì.
Assolutamente non credo proprio,lo scopo del decreto + incentivare lo sviluppo del fotovoltaico, ci mancherebbe che avesse come effetto quello di deprimerlo, se fosse una conseguenza sottovalutato in sede di preparazione del decreto,suppongo porrebbero pronto rimedio in sede di conversione, sarebbe altrimenti sommamente illogico
Sono d’accordo con te sul fatto che lo scopo sia quello di incentivare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La questione è che la manutenzione ordinaria su parti private (non condominiali) non è agevolabile (v. art. 16-bis TUIR).
https://biblus.acca.it/download/dpr-91786-tuir-testo-unico-imposte-sui-redditi/
Sono d’accordo con te sul fatto che lo scopo sia quello di incentivare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
La questione è che la manutenzione ordinaria su parti private (non condominiali) non è agevolabile (v. art. 16-bis TUIR).
La risposta del MEF
Con una interrogazione a risposta immediata, presentata dall’On Fragomeli, si è ritornato a parlare dei problemi applicativi dei cosiddetti bonus fiscali edilizi e, in particolare, del superbonus. In particolare tra i diversi chiarimenti forniti dal Ministro dell’Economia, si è affrontata la questione dell’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato.
Secondo la riposta fornita dall’esponente del Ministero, in data 8 marzo, l’installazione e l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico di proprietà di un privato sarebbe classificabile come intervento di manutenzione straordinaria realizzato sulla singola unità immobiliare, e ciò varrebbe anche per i pannelli posizionati sul lastrico solare condominiale.