Formazione del datore di lavoro: chiarimenti dal Ministero del lavoro
Anche per il datore di lavoro sussiste l’obbligo all’idonea formazione per l’utilizzo di macchinari e attrezzature; la violazione tuttavia non comporta alcuna sanzione
Stante l’ampiezza nella definizione di operatore e l’obbligo alla sua formazione definiti nel Testo Unico Sicurezza, è sanzionabile il datore di lavoro che utilizzi macchinari e/o attrezzature senza formazione?
Anche il datore di lavoro è tenuto ad avere un’adeguata formazione tutte le volte in cui utilizza macchinari per l’impiego dei quali la legge richiede idonee conoscenze; tuttavia un’eventuale violazione di questo principio non comporta alcuna sanzione a carico del datore di lavoro stesso.
Questo è quanto emerge dall’interpello n.1/2020 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, in merito al tema relativo alle sanzioni previste per la violazione degli articoli 71 comma 7 e 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 posto all’attenzione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
La Commissione del Ministero ritiene che, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.151/2015 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro per cui sia prevista una specifica abilitazione da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.
Ma, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene che l’ambito di operatività del citato articolo 87, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/08 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, e pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
Il quesito della Regione Friuli Venezia Giulia
La Regione Friuli Venezia Giulia ha posto l’attenzione sull’ampiezza della nozione di operatore, come definito dall’art. 69, comma 1, lettera e) del d. lgs 81/08, e della sua formazione, art. 71, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.
Visto quanto previsto dall’art. 69, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/08, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo. Ciò premesso, in virtù di tale parificazione, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del d. lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.
L’interpello del Ministero del Lavoro n.1/2020
Scarica l’interpello n.1/2020 del Ministero del lavoro

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