Formazione architetti: il nuovo regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale
Formazione architetti: arrivano le nuove regole per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale. Obbligatorio acquisire 60 CFP in 3 anni
Nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, pubblicato il 15 luglio 2017, è stato definito il nuovo regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo dei professionisti architetti.
Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 2017.
Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:
- proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza
- migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale sia in forma di libero professionista che di dipendente a tutela della qualità architettonica
- accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico-scientifico sia in forma di libero professionista che di dipendente quali presupposti per un esercizio professionale di qualità
- promuovere il più ampio accesso di tutti gli iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l’adozione di politiche tese al contenimento dei costi
Ambito di applicazione
La formazione professionale o aggiornamento può avvenire nel seguente modo:
- partecipazione ai corsi di formazione, anche online
- partecipazione a master universitari, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti
- altre attività ed aventi autonomi del CNAPPC o in collaborazione con gli ordini territoriali
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
Esoneri
Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida.
Illecito disciplinare
Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di formazione continua (all’art. 7 comma 1 del dpr 137/2012). Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione.
Crediti formativi annuali
Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione.
L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.
Clicca qui per scaricare il regolamento aggiornamento professionale CNAPPC

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