• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno Il corso online per essere subito pronto con APE e Relazione legge 10
Immagine
SCOPRI IL CORSO ›

Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Formatore sicurezza: requisiti e criteri di qualificazione

Formatore sicurezza: requisiti e criteri di qualificazione

Il formatore per la sicurezza svolge attività di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Quali sono i criteri da soddisfare per essere qualificato come formatore sicurezza?

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 6 Febbraio 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Formatore sicurezza requisiti

La figura del formatore per la sicurezza, spesso identificata come docente, rappresenta una figura professionale fondamentale nel contesto della prevenzione degli infortuni e della protezione della salute nei luoghi di lavoro. La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è obbligatoria per ogni tipo di azienda che comprenda almeno un lavoratore come stabilito dal D.Lgs. 81/08 ed è prevista per tutti i lavoratori, con percorsi differenziati in base al settore e alla mansione specifica. L’adozione di un software gestione sicurezza lavoro consente di gestire in modo strutturato la formazione, monitorando scadenze e comunicazioni di incontro di formazione.

Indice

  • Formatore per la sicurezza: chi è e cosa fa
  • Formatore per la sicurezza: quadro normativo
  • Quali sono le aree tematiche previste dal D.L. 6/3/2013
  • Quali sono i criteri di qualificazione dei formatori per diventare formatore per la sicurezza
  • Durata della qualifica e aggiornamento

Formatore per la sicurezza: chi è e cosa fa

Il formatore per la sicurezza sul lavoro è una figura professionale qualificata, dotata di specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Tali requisiti possono includere titoli di studio pertinenti, certificazioni di formazione o comprovata esperienza nel settore. Questo professionista si occupa di progettare e condurre percorsi formativi rivolti ai lavoratori e agli attori coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08.

Formatore per la sicurezza: quadro normativo

L’attività del formatore per la sicurezza sul lavoro è disciplinata da un articolato sistema normativo, i cui pilastri principali sono il testo unico sulla sicurezza, gli Accordi Stato-Regioni (in attesa del nuovo accordo Stato-regioni 2024) e il D. Interm. 6 marzo 2013.

Inizialmente, la normativa non forniva una definizione chiara di questo ruolo, generando incertezze sulle sue caratteristiche. Tuttavia, con l’introduzione di specifici aggiornamenti normativi, il quadro di riferimento è stato completato, delineando in modo più preciso i requisiti e le competenze richiesti.

L’articolo 6, comma 8 (lett. m-bis) del D.Lgs. 81/08 affida alla Commissione Consultiva Permanente il compito di definire i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, tenendo anche conto delle peculiarità dei settori di riferimento.

Successivamente, gli Accordi tra Stato e Regioni hanno approfondito aspetti specifici, in particolare quelli relativi ai datori di lavoro che decidono di assumere direttamente il ruolo di formatori per i propri dipendenti.

Infine, il D. Interm. 6 marzo 2013 ha integrato le disposizioni precedenti, stabilendo in modo dettagliato i criteri di qualificazione, le aree tematiche di competenza e le modalità per il mantenimento della qualifica professionale.

Quali sono le aree tematiche previste dal D.L. 6/3/2013

Nello specifico, il D. Interm. 6 marzo 2013 ha definito 6 criteri di qualificazione necessari per esercitare il ruolo di formatore e ha individuato 3 aree tematiche fondamentali per la progettazione e l’erogazione della formazione:

  • area normativa, giuridica e organizzativa;
  • area dei rischi tecnici e igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessano materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
  • area delle relazioni e della comunicazione.

Quali sono i criteri di qualificazione dei formatori per diventare formatore per la sicurezza

Il D. Interm. stabilisce come requisito fondamentale per diventare formatore per la sicurezza il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Successivamente, per ottenere l’abilitazione, è necessario soddisfare almeno uno dei sei criteri di seguito indicati, che combinano competenze e conoscenze in ambiti quali la sicurezza sul lavoro, la formazione e le capacità comunicative.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. I criteri previsti nel decreto non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per coordinatori per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE), per RSPP/ASPP e/o ad altre specifiche figure.

Primo criterio

Il primo criterio per diventare formatore per la sicurezza prevede l’acquisizione di almeno 90 ore di esperienza come docente negli ultimi 3 anni. È importante sottolineare che tale attività didattica deve essere stata svolta nelle aree tematiche specificate dal decreto per poter essere considerata un requisito valido.

Secondo criterio

Il secondo criterio prevede il possesso di una laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) in discipline relative alla sicurezza sul lavoro, oppure un titolo equivalente come dottorati di ricerca, master o specializzazioni nello stesso ambito, può costituire un requisito valido. Tuttavia, tali titoli accademici devono essere accompagnati da almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienze della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
    corso/i formativo/i in affiancamento a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Terzo criterio

Il terzo criterio richiede il possesso di un attestato di formazione, con verifica di apprendimento, a un corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti previsti dall’articolo 32, comma 4 del testo unico sicurezza), accompagnato da un’esperienza lavorativa o professionale di almeno 12 mesi, pertinente all’area tematica oggetto della formazione. Inoltre, è obbligatorio soddisfare uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata di minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o conseguimento di un diploma triennale in Scienze della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia;
  • corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Quarto criterio

Il quarto criterio richiede la partecipazione a un corso di formazione della durata di 40 ore e un’esperienza lavorativa o professionale, pertinente all’area tematica, di almeno 18 mesi. Anche in questo caso, è necessario soddisfare una delle seguenti condizioni:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o conseguimento di un diploma in Scienze della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza;
  • precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia di docenza;
  • corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Quinto criterio

Il quinto criterio consente di qualificarsi come formatori per la sicurezza a coloro che possiedono un’esperienza lavorativa o professionale di almeno 3 anni nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in linea con l’area tematica oggetto della formazione. Anche in questa circostanza, è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento di un diploma triennale in Scienze della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia di docenza;
  • corso formativo in affiancamento a docente in qualunque materia di docenza per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Sesto criterio

Il sesto criterio considera come requisito l’esperienza maturata in ruoli specifici legati alla sicurezza sul lavoro, come almeno 6 mesi di attività come RSPP o almeno 12 mesi come ASPP (queste figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento). È indispensabile soddisfare uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienze della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia di docenza;
  • corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Durata della qualifica e aggiornamento

Una volta ottenuta, la qualifica di formatore per la sicurezza è permanente e non può essere revocata. Tuttavia, per esercitare la professione è necessario rispettare gli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa.

In particolare, i formatori sono tenuti ad aggiornare le proprie competenze ogni 3 anni per mantenere valida la loro abilitazione. Tale aggiornamento può essere effettuato attraverso:

  • frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Leggi l’approfondimento “Nomina preposto di cantiere​”

CerTus-GSL
CerTus-GSL

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/formatore-sicurezza-requisiti-criteri-di-qualificazione/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Decreto mini codice dm 3 settembre 2021 valutazione del rischio incendio

Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: come applicare il “mini codice”

Accettazione materiali in cantiere

Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza

responsabilità-datore-di-lavoro

Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

RSPP

RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Rischio amianto 81/08 - valutazione rischio amianto

Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione

Lavoro notturno

Lavoro notturno: definizione, normativa e valutazione rischi

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy