Fondo Imprese in difficoltà: al via le domande dal 20 settembre
Le imprese in temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid potranno presentare richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni dal 20 settembre
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto direttoriale del 3 settembre che definisce i termini e le modalità per accedere al fondo per le imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.
Il fondo da 400 milioni di euro, ricordiamo, è stato introdotto con l’art. 37 del decreto Sostegni.
Il decreto MISE per l’accesso al fondo per le imprese in difficoltà
Il provvedimento fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al fondo nonché i termini per la presentazione della domanda di accesso al Fondo.
Il ministero potrà intervenire, attraverso il fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione.
Le domande di accesso
Le domane potranno essere inviate dal 20 settembre al 2 novembre 2021.
L’obiettivo del fondo è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.
La domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
- nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Clicca qui per accedere alla pagina MISE dedicata al fondo

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