
Tutto quello che occorre sapere sul sismabonus: agevolazioni e cessione del credito
Tutto quello che occorre sapere sul sismabonus: agevolazioni e cessione del credito
/ di Mario Guerriero
Sismabonus: interventi in regime ordinario e condominiale, acquisto di case antisismiche, modalità di cessione del credito d’imposta e sconto sul corrispettivo dovuto
In questo focus proponiamo un approfondimento sull’agevolazione fiscale, il cosiddetto “sismabonus”, che riguarda le seguenti costruzioni situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3:
- abitazioni (prima e seconda casa)
- attività produttive
- parti comuni condominiali
Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
La detrazione, che può arrivare fino ad un massimo dell’85%, e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, è valida per per le spese sostenute dal 2017 fino al 2021.
Per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito in alternativa alla fruizione della detrazione.
In merito agli interventi antisismici, si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:
- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Inoltre, con l’entrata in vigore della legge Crescita, per gli interventi di adozione di misure antisismiche è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Le norme di riferimento
L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (dpr 917/86) prevede per gli interventi antisismici una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Successivamente la percentuale di detrazione è stata elevata al 50% e la spesa massima portata a 96.000 euro.
Articolo 16-bis, comma 1 lettera i) Tuir
L’articolo 16-bis del Tuir prevede agevolazioni fiscali per una serie di interventi edilizi, in particolare, la lettera i) fa riferimento a interventi antisismici:
“i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edile necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari “.
Legge 90/2013
Il dl 63/2013, e la successiva legge di conversione n. 90/2013, ha poi previsto la possibilità di detrarre una percentuale maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 16-bis del Tuir nel caso di interventi antisismici.
In particolare, nella sua ultima formulazione, l’art. 15 del dl 63/2013 riporta:
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.
Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi.
Legge di Bilancio 2017
La legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 2021 la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
La detrazione può essere recuperata in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi.
La percentuale di detrazione è ora pari al:
- 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica
- 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di 1 classe
- 75% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 1 classe
- 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di 2 classi
- 85% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 2 classi
A tal riguardo, si ricorda che è stato emanato il decreto del MIT che definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità d’attestazione da parte dei professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati.
Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Legge di Bilancio 2018
La legge di Bilancio 2018 ha previsto poi una super-detrazione per particolari interventi su edifici condominiali.
Entrando nello specifico, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente a:
- riduzione del rischio sismico
- riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art. 14 dl 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques):
- una detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- una detrazione dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori
Il tetto di spesa è pari a 136.000 euro per ogni unità immobiliare del condominio.
Dal 2018, inoltre, tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari ed i soggetti con finalità analoghe.
Le novità della legge Crescita
Con la pubblicazione della legge di conversione del dl n. 34/2019 (decreto Crescita) vengono introdotte due importanti novità riguardo le detrazioni fiscali per l’adeguamento sismico degli edifici:
- con l’art. 8 della nuova legge, in applicazione dell’art 16 della legge n. 90/2013, si prevede l’estensione delle detrazioni per l’acquisto di case antisismiche anche per gli immobili situati nelle zone a rischio sismico 2 e 3(finora era applicabile solo per le zone 1).
- con l’art. 10 della legge Crescita viene introdotta la possibilità di trasferimento del credito al fornitore tramite uno sconto per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus)e messa in sicurezza dal rischio sismico (sismabonus).In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, al posto dell’utilizzo diretto delle stesse, ad un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; tale sconto sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo.
A chi spetta
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili).
Acquisto case antisismiche
La legge Crescita estende l’agevolazione del sismabonus agli acquisti di case antisismiche site nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.
Con tale disposizione, in particolare, si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari a:
- 75% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) se rispetto alla situazione originaria si riduce il rischio sismico di 1 classe
- 85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) se rispetto alla situazione originaria si riduce il rischio sismico di 2 classi
I trasferimenti delle singole unità immobiliari devono essere effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall’impresa, la detrazione è correlata al prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 96.000:
- detrazione massima pari a 81.600 euro
da recuperare in 5 anni per un importo annuale di euro 16.320 l’anno.
Classi di rischio sismico di un edificio
Il MIT ha pubblicato il decreto contenente le linee guida per la determinazione della classe di rischio sismico degli edifici. Tali classi sono necessarie per stabilire l’entità del sismabonus che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell’intervento.
Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Le classe di rischio sismico sono le seguenti:
- classe A+ (minor rischio)
- classe A
- classe B
- classe C
- classe D
- classe E
- classe F
- classe G (maggior rischio)
La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi:
- metodo convenzionale
- metodo semplificato
Metodo semplificato
Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio.
È indicato per una valutazione veloce della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.
Metodo convenzionale
Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione.
Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 2008 e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione:
- sia nello stato di fatto
- sia nello stato conseguente intervento progettato
Questa metodologia è indicata anche per il calcolo della classe di rischio sismico in caso di acquisti di case antisismiche in zona 1 in edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione. In tal caso la valutazione della Classe di Rischio della costruzione si valuta per l’edificio nei seguenti casi:
- stato originario (pre-demolizione)
- stato conseguente intervento progettato (post-demolizione)
Sismabonus e modalità di cessione del credito
Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condòmino, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.
Anche in caso di acquisto case antisismiche, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la facoltà dell’acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quando previsto dalla legge. Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “Sismabonus condomini” (articolo 1, legge 232/2016).
Si ricorda che il credito d’imposta:
- può essere ceduto da parte di tutti i possibili beneficiari della detrazione, ivi compresi coloro che in concreto non potrebbero fruirne poiché «non tenuti al versamento dell’imposta» (ad es. i soggetti “incapienti”), ed i cessionari del credito
- può essere oggetto di successiva cessione da parte del cessionario
Il condòmino può cedere l’intera detrazione a lui spettante, che può essere calcolata, alternativamente:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile
- tenuto conto delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre per la propria quota a lui riferibile
Il cessionario può ricedere a sua volta, in tutto o in parte, il credito d’imposta ottenuto dal condòmino, a condizione che questo sia divenuto “disponibile”. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condòmino cedente abbia contribuito con il pagamento della parte di spesa non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Inoltre, il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Infine, in caso di verifiche fiscali che accertino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti per fruire del “sismabonus condomini”, da parte del condòmino, ovvero del cessionario (per quel che riguarda, per quest’ultimo, l’indebita fruizione) il credito d’imposta viene recuperato a tassazione, con interessi e sanzioni.
Lo sconto sul corrispettivo dovuto
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia definirà le modalità attuative di questa nuova disposizione.
Clicca qui per scaricare la guida delle Entrate al Sismabonus
