
SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire: come prepararla e quando presentarla con un modello pdf editabile da scaricare gratuitamente
Il testo unico in materia edilizia, in base all’intervento da effettuare (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica), indica il titolo abilitativo necessario.
In alcuni alcuni casi occorre necessariamente il permesso di costruire (rilasciato dall’ente) in altri è possibile, invece, sostituirlo con una SCIA alternativa al permesso di costruire (anche conosciuta come Super SCIA), regolamentata dal dpr 380/2001 (testo unico in materia di edilizia), art. 23.
La SCIA alternativa al permesso di costruire può essere richiesta per lavori di ristrutturazione pesante, che non prevedono la demolizione totale dell’edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, dei prospetti e mutamenti della destinazione d’uso.
Sono numerose le pratiche amministrative da gestire in ambito edilizio ed è fondamentale riuscire ad individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare. Per questa ragione, ti consiglio subito di utilizzare un software per i titoli abilitativi che ti consente di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello.
In questo articolo ti spiego cos’è la SCIA alternativa al permesso di costruire, quando presentarla, come funziona e come farla con un modello PDF unificato editabile che puoi scaricare gratis.
Cos’è la SCIA alternativa al permesso di costruire?
La SCIA alternativa al permesso di costruire è un titolo abilitativo da richiedere in alcuni casi specifici, dettagliati dall’art. 23 del dpr 380/2001 (testo unico edilizia).
In particolare, occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Quando può essere presentata la SCIA alternativa al permesso di costruire?
La Scia alternativa al permesso, come previsto dall’art. 23, può essere presentata per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino:
- modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A;
- mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004.
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
La SCIA alternativa al permesso di costruire, quando e dove presentarla?
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività è tenuto a presentare la Super SCIA almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di appartenenza.
La SCIA alternativa al permesso di costruire deve essere trasmessa mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, fatta eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; questo è quanto previsto dal dpr 380/2001 all’art. 23.
Ad ogni modo ti consiglio di consultare i regolamenti applicati nel Comune di tuo interesse.
Periodo di efficacia e controlli
La SCIA in alternativa al permesso di costruire ha un massimo di efficacia pari a 3 anni dalla data di validità della stessa; la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. L’interessato è, comunque, tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
L’ amministrazione comunale, nei 30 giorni che intercorrono tra la presentazione della pratica e l’inizio dei lavori dichiarato, ha il compito di esaminare la documentazione. Laddove venisse riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile del competente ufficio comunale può notificare l’ordine a non effettuare l’intervento previsto. In caso contrario, invece, una volta trascorsi i 30 giorni, subentra il silenzio-assenso e si può, quindi, procedere con i lavori.
Per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA in alternativa al permesso di costruire, vengono applicate le sanzioni previste dal dpr 380/2001 (Titolo IV).
SCIA alternativa al permesso di costruire: modello pdf editabile da scaricare gratis
Per compilare la SCIA alternativa al permesso di costruire ti possono essere utili:
- un software per titoli abitativi con cui gestire tutte le pratiche edilizie per la concessione dei vari titoli abilitativi ed avere tutti i modelli che ti occorrono con la compilazione semplificata dai dati della pratiche e dalle variabili inserite in ciascun modello;
- il modello PDF editabile SCIA alternativa al permesso di costruire da scaricare gratuitamente.
Un aspetto molto utile del modello e del software consigliati è che, oltre alla possibilità di compilare tutti i dati direttamente all’interno del PDF, puoi salvare il file in qualsiasi momento e continuare l’input anche successivamente.
Quanto costa una SCIA alternativa al permesso di costruire?
La presentazione della super SCIA è soggetta al pagamento di:
- diritti di segreteria e di istruttoria, per il deposito della pratica;
- contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), se previsto;
- eventuali spese professionali del tecnico abilitato che provvederà a redigere la documentazione.
Come si fa una SCIA alternativa al permesso di costruire?
Per fare una SCIA alternativa al permesso di costruire è necessario far riferimento alla modulistica segnalazione certificata di agibilità unificata a livello nazionale nata a seguito della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 che ha portato ad un accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’adozione di una modulistica unificata per le procedure edilizie.
Il modello unificato per la SCIA alternativa è così composto:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati della ditta (nome, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati del del procuratore/delegato;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
- titolarità dell’intervento;
- presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire/SCIA unica/SCIA condizionata;
- qualificazione dell’intervento;
- localizzazione dell’intervento;
- opere su parti comuni o modifiche esterne;
- regolarità urbanistica e precedenti edilizi;
- calcolo del contributo di costruzione;
- tecnici incaricati;
- impresa esecutrice dei lavori;
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto del diritto di terzi;
- rispetto della normativa sulla privacy.
Le dichiarazioni del progettista
La seconda parte del modello contiene una serie di dichiarazioni e asseverazioni che il progettista è tenuto ad effettuare, ossia:
- tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere:
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del dpr 380/2001);
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016);
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016);
- altri interventi individuati dalla legislazione regionale.
- descrizione dei lavori da eseguire;
- dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento (volume, superficie e numero di piani);
- strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia;
- superamento delle barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti;
- contenimento dei consumi energetici.
Inoltre, deve effettuare segnalazioni/comunicazioni relative:
- alla tutela dall’inquinamento acustico;
- alla produzione di materiali di risulta;
- alla prevenzione incendi;
- all’amianto;
- alla conformità igienico-sanitaria;
- a interventi strutturali e/o in zona sismica;
- all’eventuale autorizzazione paesaggistica;
- alla tutela ecologica (vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, aree a rischio di incidente rilevante, ecc.);
- alla tutela funzionale (eventuale presenza di vincoli stradali o ferroviari, elettrodotti, ecc.).
La descrizione dell’opera
Il progettista ha anche il compito di asseverare che la conformità delle opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, siano conformi a:
- strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati;
- regolamento edilizio comunale;
- codice della strada;
- codice civile.
e che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica e di edilizia.
Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla SCIA e la richiesta di acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata).
Infine, occorre specificare i vari soggetti coinvolti:
- altri titolari;
- tecnici incaricati:
- progettista delle opere architettoniche;
- direttore dei lavori delle opere architettoniche;
- progettista delle opere strutturali;
- direttore dei lavori delle opere strutturali;
- altri tecnici incaricati.
- dati sulle imprese esecutrici.
Certificato di collaudo finale
Una volta ultimato l’intervento, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale. Il certificato va presentato allo sportello unico con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato.
