
Certificazione energetica (parte 4): le linee guida per la redazione dell’APE
Certificazione energetica e APE (attestato di prestazione energetica): cosa c’è da sapere, come si fa e come si presenta
Il decreto linee guida definisce le regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica).
Il modello di APE è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme allo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.
La certificazione adeguata degli edifici è obbligatoria e se rilasci l’APE senza rispettare le disposizioni in vigore, rischi di incorrere in una sanzione amministrativa o di essere punito ai sensi del codice penale qualora ricorrano le ipotesi di reato. Pertanto, assicurati di produrre correttamente tutta la documentazione in materia energetica, utilizzando il software per la certificazione energetica aggiornato alle normative in vigore che ti permette di certificare velocemente un edificio stampando la relazione tecnica di progetto Legge 10, l’APE e l’AQE.
Analizziamo nel dettaglio il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Contenuti obbligatori
L’APE deve esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Inoltre la classe energetica deve essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale (somma di tutti gli indici), espresso in energia primaria non rinnovabile.
L’APE deve contenere i consumi relativi a tutti i servizi energetici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione artificiale, ventilazione meccanica, trasporto di persone e cose).
Le classi energetiche passano da 7 a 10, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Entrando nello specifico, l’attestato deve contenere:
- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
- la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
- la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica)
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica
- le emissioni di anidride carbonica
- gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata
- la quantità annua di energia consumata per vettore energetico
- l’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze
- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti
Determinazione della classe energetica
La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr .
La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif,standard,(2019/21) con le prestazioni di involucro al 2019 e le tecnologie impiantistiche standard.
La classe energetica è contrassegnata dai seguenti indicatori:
- un indicatore alfanumerico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici)
- un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, che identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A)
- un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero”
- l’indicazione del requisito minimo previsto (in corrispondenza della scala delle classi), qualora l’edificio oggetto fosse di nuova costruzione, calcolato in conformità al decreto requisiti minimi; tale riferimento è, per sua natura, variabile in funzione dei requisiti minimi costruttivi in vigore nell’anno in cui viene redatto l’APE

APE classi energetiche
Come si presenta
Nelle prime due pagine dell’attestato sono fornite le seguenti indicazioni facilmente fruibili dal cittadino in merito a:
- la prestazione energetica globale e del fabbricato
- gli impianti e i consumi stimati
- gli interventi raccomandati, con la stima dei risultati conseguibili
Dati generali
Nei dati generali sono riportate le seguenti indicazioni:
- la destinazione d’uso
- l’oggetto dell’attestato
- i dati identificativi

APE – dati generali
Sono evidenziati i servizi energetici effettivamente presenti.

APE – servizi energetici
Prestazione energetica globale del fabbricato
La sezione riporta la classe energetica dell’edificio e l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Inoltre è riportato il valore medio della prestazione energetica di immobili simili, sia nuovi che esistenti.
È presente un campo che indica se si tratta di un edificio a energia quasi zero.

APE – prestazione energetica globale
È riportata la prestazione energetica del fabbricato mediante l’utilizzo di particolari EMOTICON che consentono in maniera semplice di comprendere la prestazione anche ai non addetti ai lavori.

APE – emoticon
Prestazione energetica degli impianti e consumi stimati
Sono riportate le prestazioni energetiche degli impianti sia da fonti rinnovabili che per quelli da fonte non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard.

APE – prestazione energetica impianti

APE – emoticon impianti
Raccomandazioni
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

APE – raccomandazioni
Altri dati
Sono riportati i valori di energia esportata, il vettore energetico e altri dati di dettaglio del fabbricato (volume riscaldato, superficie disperdente, rapporto S/V, ecc.).
Sono presenti inoltre i dati di dettaglio relativi agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e produzione di acqua calda sanitaria, agli impianti combinati, alla produzione da fonti rinnovabili, alla ventilazione meccanica, all’illuminazione e al trasporto di cose o persone.

APE – altri dati
Miglioramento della prestazione energetica
In questa sezione sono riportati le informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

APE – miglioramento prestazione energetica
Certificatore, sopralluoghi e software
In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:
- i dati del soggetto certificatore
- le date dei sopralluoghi
- la provenienza dei dati (progetto energetico o rilievo sull’edificio)
È infine presente la sezione dedicata al software utilizzato, in cui va indicato se il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale e se è stato utilizzato un metodo di calcolo semplificato. È fondamentale, pertanto, utilizzare l’apposito software per la certificazione energetica sempre aggiornato alle ultime normative che ti garantisce la corretta redazione di tutta la documentazione energetica.

APE – certificatore sopralluoghi software
Format di indicatore per gli annunci commerciali
Un’attenzione particolare va rivolta agli annunci commerciali per la locazione e la vendita degli immobili, che devono avere specifiche caratteristiche previste dal decreto linee guida.
Il decreto con le nuove linee guida, infatti, prevede che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare:
- gli indici di prestazione energetica dell’involucro
- l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile
- la classe energetica corrispondente
Al riguardo è obbligatorio l’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, dell’apposito format di indicatore per gli annunci commerciali definito all’Appendice C delle Linee guida approvate dal decreto.
Il format annunci commerciali risulta facilmente comprensibile, in quanto riporta graficamente la classe energetica e la chiara indicazione dell’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, come è possibile vedere nell’immagine successiva. Inoltre, il format per gli annunci immobiliari riporta anche un apposito campo che se barrato indica che trattasi di edificio ad energia quasi zero.

APE – format
Casi di esclusione
Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida, nell’Appendice A, e sono i seguenti:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
- box
- cantine
- autorimesse
- parcheggi multipiano
- depositi
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
- agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
- i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)
Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
Per essere sicuro di redigere adeguatamente l’attestato APE, ti suggerisco di affidarti al software certificazione energetica, che ti permette di compilare e stampare velocemente tutta la relazione tecnica di progetto, l’APE e l’AQE e di usare l’input tabellare APE veloce per certificare velocemente un edificio esistente.
Scopri la guida completa divisa in 4 parti:
- quadro normativo e glossario;
- decreto requisiti minimi;
- decreto relazione tecnica di progetto;
- linee guida APE.
