
Guida alle nuove regole antincendio
Nuovo regolamento antincendio (dpr 151/2011), SCIA antincendio, CPI, attività soggette a prevenzione incendi ed esempi pratici. La guida con tutto ciò che occorre sapere
La vecchia disciplina antincendio dettata dal dpr 37/1998 disponeva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera. Inoltre tutte dovevano ottenere il famoso Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate in maniera puntuale nel dm 16 febbraio 1982.
Dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il dpr 151/2011, che semplifica gli adempimenti e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 122/2010 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, operando una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
In particolare, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Viene introdotto per la prima volta il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria, secondo il quale si può valutare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in relazione alla sua idoneità al raggiungimento degli scopi voluti.
Secondo le nuove regole:
- nella categoria A ricadono le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano in tale categoria, ad esempio:alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti
letto, ecc. - nella categoria B sono comprese:
- attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità
- attività sprovviste di regola tecnica
rientrano in questa categoria, ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m² , aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²
- nella categoria C ricadono le attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Rientrano in questa categoria, ade esempio: centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti
Con le nuove regole le attività soggette ai controlli passano da 97 a 80.
Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi.
Indice
- Procedure in funzione della categoria
- SCIA antincendio e SCIA edilizia
- Semplificazioni e agevolazioni introdotte
- DM 7 agosto 2012
- Nuova modulistica prevista dal dm 7 agosto 2012
- Istanza di valutazione dei progetti
- CPI e nuove regole
- Tecnico abilitato e progettista antincendio
- Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria A
- Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria B
- Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria C
- Elenco completo delle Attività soggette a prevenzione incendi
Procedure in funzione della categoria
Le procedure cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività. In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.
Attività di categoria A
Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto ai Vigili del Fuoco, ma è sufficiente presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzatovo ai fini antincendi.
Le attività ricadenti nella categoria A non richiedono l’esame del progetto (parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco). Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività.
Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) la SCIA con allegato progetto.
Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei VVF o il SUAP rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata.
Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività.
In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.
Attività di categoria B
Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità sul progetto.
Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.
A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito.
Anche in questo caso sono previsti controlli a campione.
Attività di categoria C
Per le attività in categoria C è richiesto il parere di conformità dei VV.F. relativamente al progetto.
Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.
L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).
La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia! Per le attività di categoria B e C permane invece l’obbligo di richiedere la valutazione del progetto, ottenuta la quale il titolare dovrà procedere necessariamente alla presentazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi. Per le sole attività di categoria C, a seguito di presentazione della SCIA antincendio, il Comando dei Vigili del Fuoco procederà sistematicamente ad effettuare i sopralluoghi di controllo che, in caso di esito positivo, produrranno come atto finale il rilascio de
Nella figura successiva cerchiamo di riassumere tutte le caratteristiche delle 3 categorie.
SCIA antincendio e SCIA edilizia
La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA edilizia.
Ricordiamo brevemente che la SCIA edilizia rappresenta il titolo abilitativo necessario per iniziare un’attività edilizia: consente di eseguire i lavori, senza attendere l’esame della documentazione da parte del Comune. Ovviamente devono essere soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, che vengono asseverate da un tecnico abilitato.
La SCIA antincendio, invece, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.
La SCIA antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra.
I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel dm 7 agosto 2012.
I documenti da allegare alla SCIA antincendio, in caso di non aggravio, sono:
- asseverazione SCIA firma del tecnico abilitato che attesta la conformità delle opere realizzate alla normativa antincendio. Nei casi di attività di categorie B e C, deve attestare anche la conformità al progetto presentato e approvato copia della ricevuta di approvazione del progetto antincendio
- dichiarazione SCIA di non aggravio a firma del tecnico abilitato
- certificazioni SCIA di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi a firma del professionista antincendio
- dichiarazioni di rispondenza dei prodotti dei prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendio richieste, a firma del professionista antincendio
- dichiarazione di conformità al dm 37/2008 di tutti gli impianti realizzati ricadenti nel decreto, rilasciata dall’impresa installatrice
- dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel DM 37 2008, rilasciata dall’impresa installatrice e utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP
- dichiarazione di rispondenza di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel DM 37 2008 oppure realizzati senza progetto, rilasciata dal Professionista Antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP
- attestazione di versamento SCIA
All’atto della presentazione della SCIA, il comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati.
In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta scia che costituisce titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).
Semplificazioni e agevolazioni introdotte
Il nuovo regolamento introduce anche altre semplificazioni: per quanto riguarda i rinnovi, alla scadenza del CPI, che ora è fissata in 5 anni o 10 anni in alcuni casi, non è più necessario richiederne il rinnovo, ma esso è sostituito dall’Attestazuione di rinnovo periodico di conformità, reso sotto forma di autodichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
Inoltre, tra le altre semplificazioni, si segnala la possibilità di richiedere il cosiddetto NOF (nulla osta di fattibilità), che costituisce un esame preliminare per progetti complessi, prima di richiedere la valutazione del progetto vero e proprio. E’ anche possibile richiedere verifiche in corso d’opera, ovvero sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco durante la fase dei lavori per avere un parere tecnico su quanto già realizzato e prima della presentazione della SCIA.
DM 7 agosto 2012
Il 7 agosto 2012 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del dpr 151/2011 stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione tecnica da presentare.
La differenza rispetto al dm 4 maggio 1998 è la necessità di presentare l’asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell‘attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II. Tali dichiarazioni sono atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Inoltre, vengono cambiate le previsioni del dm 4 maggio 1998, circa la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI e la conseguente DIA.
Le nuove norme stabiliscono che:
- i sopralluoghi per le attività ricadenti nelle categorie A e B avvengono a campione
- le attività ricadenti nella categoria C sono sempre oggetto di sopralluogo entro 60 gg dalla presentazione della SCIA.
Il decreto prevede inoltre la descrizione della modalità di presentazione delle domande per:
- istanza di nulla osta di fattibilità, che deve prevedere l’indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza
- istanza di verifiche in corso d’opera, contenente l’indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza di verifica in corso d’opera e, per le attività ricadenti nelle categorie B e C, i riferimenti dell’approvazione dei progetti da parte del Comando
- voltura con cui chi subentra indicherà semplicemente la non variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto precedentemente segnalato al Comando
Nuova modulistica prevista dal dm 7 agosto 2012
Il dm prevede la seguente modulistica di prevenzione incendi:
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
- PIN 1-2012 Valutazione Progetto: Istanza di Valutazione del Progetto
- PIN 2-2012 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- PIN 2.1-2012 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
- PIN 2.2-2012 – Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco
- PIN 2.3-2012 – Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti
- PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto
- PIN 2.5-2012 – Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto
- PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
- PIN 2 gpl- 2012 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
- PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione: Attestazione per depositi di gpl
- PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
- Dichiarazione di rispondenza (DM 37/2008)
NULLA OSTA DI FATTIBILITA’
- PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.: Istanza di nulla osta di fattibilità
VERIFICA IN CORSO D’OPERA
- PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d’opera: Istanza di Verifica in corso d’opera.
VOLTURA
- PIN 7-2012 Voltura: Istanza di Voltura.
Istanza di valutazione dei progetti
La domanda di parere di conformità sui progetti è sostituita dall’istanza di valutazione dei progetti da sottoporre al Comando per le sole attività di categoria B e C.
I documenti da presentare sono i medesimi ma vengono inoltre richieste informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto.
Per le attività di categoria B e C l’istanza deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere
- informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto
All’istanza sono allegati:
- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al Decreto
- attestazione di versamento degli oneri
CPI e nuove regole
In definitiva, il CPI non viene più rilasciato non viene più rilasciato per le attività di categorie A e B. Per queste attività e su richiesta del titolare dell’attività, viene rilasciato una copia del verbale di visita tecnica.
Il CPI è rilasciato solo per le attività di categoria C.
Tecnico abilitato e progettista antincendio
Il Decreto del 7 agosto 2012, all’articolo 1 fornisce una precisa definizione di tecnico abilitato e professionista antincendio.
Il tecnico abilitato è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze“. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
Il professionista antincendio è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“. In pratica è un professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono forniscono al tecnico di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.
Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della SCIA sono prodotte dal professionista antincendio.
Esempi pratici
Di seguito riprendiamo alcuni esempi elaborati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria A
Gianni è un imprenditore che desidera costruire un’autorimessa di 400 m².
Gianni può compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell’autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente che invii al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura online) il progetto dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Una volta presentata la documentazione, Gianni ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Attività di categoria A
Sono attività di categoria A i piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 m² e i 1.000 m², edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti.
Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria B
Maria è un’imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio di circa 1.000 m².
L’attività da avviare presenta una media complessità tecnico-gestionale ed è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.
Il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive a cui Maria si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.
Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, Maria ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Attività antincendio categoria B
Esempio attività di categoria B
Sono attività di categoria B gli alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 m², le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 m², gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m.
Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria C
Paolo ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente. L’attività che ha in mente è molto complessa e, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. Per ottenere il permesso di costruire l’edificio, Paolo deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui Paolo si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, Paolo invia al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP consente a Paolo di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita a Paolo per controllare che la sua casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Attività antincendio categoria C
Esempio attività di categoria C
Sono attività di categoria C le centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane.
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Elenco completo delle Attività soggette a prevenzione incendi
Di seguito l’elenco completo delle attività previste dall’Allegato 1 del dpr 151/2011.
Attività 151/2011 | Sottoclasse | Categorie | Descrizione dell’attività soggetta a prevenzione incendi | Descrizione Sottoclasse |
1 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h | – |
2 | 1 | B | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa. |
2 | C | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | Tutti gli altri casi | |
3 | 1 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Rivendite |
2 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Depositi fino a 10 m3 | |
3 | C | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Depositi oltre 10 m3 | |
4 | C | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Impianti di riempimento | |
5 | A | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi di GPL fino a 300 kg | |
6 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Rivendite | |
7 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1000 kg | |
8 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg | |
9 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi oltre 1.000 kg | |
10 | C | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Impianti di riempimento | |
4 | 1 | B | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3. | Fino a 2 m3 |
2 | C | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3. | Oltre 2 m3 | |
3 | A | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di GPL fino a 5 m3 | |
4 | B | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 | |
5 | B | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3 | |
6 | C | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3 | |
7 | C | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 13 m3 | |
5 | 1 | B | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3. | Fino a 10 m3 |
1 | C | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3. | Oltre 10 m3 | |
6 | 1 | A | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. | Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. |
2 | B | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. | Oltre 2,4 MPa | |
7 | 1 | C | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 | – |
8 | 1 | B | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | – |
9 | 1 | B | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
2 | C | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. | |
10 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | Fino a 50 m3 |
2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | Oltre 50 m3 | |
11 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | Fino a 50 m3 |
2 | C | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | Oltre 50 m3 | |
12 | 1 | A | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. | Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
2 | B | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A) | |
3 | C | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 | |
13 | 1 | A | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità |
2 | B | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Solo liquidi combustibili | |
3 | C | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Tutti gli altri | |
4 | C | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi). | Tutti | |
14 | 1 | B | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | Fino a 25 addetti |
2 | C | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | Oltre 25 addetti | |
15 | 1 | A | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3. | Fino a 10 m3 |
2 | B | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3. | Oltre 10 m3 fino a 50 m3 | |
3 | C | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3. | Oltre 50 m3 | |
16 | 1 | C | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3. | – |
17 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | – |
18 | 1 | B | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. |
1 | C | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | |
19 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici. | – |
20 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici. | – |
21 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili. | – |
22 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno. | – |
23 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo. | – |
24 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg. | – |
25 | 1 | C | Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg. | – |
26 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio. | – |
27 | 1 | B | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg |
2 | C | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | depositi oltre 100.000 kg | |
3 | C | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | Mulini per cereali ed altre macinazioni | |
28 | 1 | C | Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | – |
29 | 1 | C | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. | – |
30 | 1 | C | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. | – |
31 | 1 | C | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg. | – |
32 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si lavora eio detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg. | – |
33 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg. | – |
34 | 1 | B | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Fino a 50.000 kg |
2 | C | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Oltre 50.000 kg | |
35 | 1 | B | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano elio detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Depositi fino a 20.000 kg |
2 | C | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano elio detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Altri casi | |
36 | 1 | B | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. | Fino a 500.000 kg |
2 | C | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. | Oltre 500.000 kg | |
37 | 1 | B | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Fino a 50.000 kg |
2 | C | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Oltre 50.000 kg | |
38 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Fino a 10.000 kg |
2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | Oltre 10.000 kg | |
39 | 1 | C | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. | – |
40 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg. | – |
41 | 1 | A | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. | Fino a 25 persone presenti |
2 | B | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. | Oltre 25 e fino a 100 persone presenti | |
3 | C | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. | Oltre 100 persone presenti | |
42 | 1 | B | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2. | Fino a 2.000 m2 |
2 | C | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2. | Oltre 2.000 m2 | |
43 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; | Depositi fino a 50.000 kg |
2 | C | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; | Depositi oltre 50.000 kg | |
3 | C | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e . rigenerazione e/o laboratori | |
44 | 1 | B | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Depositi fino a 50.000 kg |
2 | C | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Depositi oltre 50.000 kg | |
3 | C | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Stabilimenti ed impianti | |
45 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili. | Fino a 25 addetti |
2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | Oltre 25 addetti | |
46 | 1 | B | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | Fino a 100.000 kg |
2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | Oltre 100.000 kg | |
47 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. | Fino a 100.000 kg |
2 | C | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. | Oltre 100.000 kg | |
48 | 1 | B | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. | Macchine elettriche |
2 | C | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. | Centrali termoelettriche | |
49 | 1 | A | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | Fino a 350 kW |
2 | B | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | Da 350 fino a 700 kW | |
3 | C | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | Oltre 700 kW | |
50 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti. | Fino a 25 addetti |
2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti. | Oltre 25 addetti | |
51 | 1 | B | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Fino a 25 addetti |
2 | B | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti | |
3 | C | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Oltre 25 addetti | |
4 | C | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti | |
52 | 1 | B | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti | Fino a 25 addetti |
2 | C | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti. | Oltre 25 addetti | |
53 | 1 | B | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m2 |
2 | B | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m2 | |
3 | C | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m2 | |
4 | C | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m2 | |
54 | 1 | B | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | Fino a 50 addetti |
2 | C | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | Oltre 50 addetti | |
55 | 1 | B | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2. | Fino a 5000 m2 |
2 | C | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2. | Oltre 5000 m2 | |
56 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | Fino a 50 addetti |
2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | Oltre 50 addetti | |
57 | 1 | B | Cementifici con oltre 25 addetti | – |
58 | 1 | B | Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | Assoggettate a nulla osta di tipo B di cui all’art. 29 del Dlgs 230/95 e s.m.i. |
2 | C | Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | Assoggettate a nulla osta di tipo A di cui all’art. 28 del Dlgs 230/95 e s.m.i. e art 13 legge 1860/62 | |
59 | 1 | C | Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 17 marzo 1995 n°230) | – |
60 | 1 | C | Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione | – |
61 | 1 | C | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] | – |
62 | 1 | C | Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: – impianti nucleari; – reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; – impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; – impianti per la separazione degli isotopi; – impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; – attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.. | – |
63 | 1 | B | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito | Fino a 5000 kg |
2 | C | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito | Oltre 5000 kg | |
64 | 1 | B | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | Fino a 50 addetti |
2 | C | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | Oltre 50 addetti | |
65 | 1 | B | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Fino a 200 persone |
2 | C | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Oltre 200 persone | |
66 | 1 | A | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Fino a 50 posti letto |
2 | B | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Da 50 a 100 posti letto | |
3 | B | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Strutture all’aria aperta (Campeggi villaggi ecc) | |
4 | C | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Oltre 100 posti letto | |
67 | 1 | A | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Fino a 150 persone |
2 | B | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Da 150 a 300 persone | |
3 | B | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Asili nido | |
4 | C | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Oltre 300 persone | |
68 | 1 | A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Fino a 50 posti letto |
2 | A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2 | |
3 | B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Fino a 100 posti letto | |
4 | B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m2 | |
5 | C | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Oltre 100 posti letto | |
69 | 1 | A | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Fino a 600 m2 |
2 | B | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Da 600 fino a 1500 m2 | |
3 | C | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Oltre 1500 m2 | |
70 | 1 | B | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg | Fino a 3000 m2 |
2 | C | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg | Oltre 3000 m2 | |
71 | 1 | A | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Fino a 500 persone |
2 | B | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Da 500 a 800 persone | |
3 | C | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Oltre 800 persone | |
72 | 1 | C | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. | – |
73 | 1 | B | Edifici o complessi edilizi a uso terziario e o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e o dei sistemi delle vie di esodo e o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m2 |
2 | C | Edifici o complessi edilizi a uso terziario e o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e o dei sistemi delle vie di esodo e o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m2 | |
74 | 1 | A | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | Fino a 350 kW |
2 | B | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | Da 350 fino a 700 kW | |
3 | C | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | Oltre 700 kW | |
75 | 1 | A | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Autorimesse fino a 1000 m2 |
2 | B | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Autorimesse da 1000 a 3000 m2 | |
3 | B | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Ricovero natanti e aeromobili oltre 500 fino a 1000 m2 | |
4 | C | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Autorimesse oltre 3000 m2 | |
5 | C | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Ricovero natanti e aeromobili oltre 1000 m2 | |
6 | C | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Depositi di mezzi rotabili | |
76 | 1 | A | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | Fino a 50 addetti |
2 | B | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | Oltre 50 addetti | |
77 | 1 | A | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | Fino a 32 m |
2 | B | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | da 32 a 54 m | |
3 | C | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | Oltre 54 m | |
78 | 1 | C | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. | – |
79 | 1 | C | Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 | – |
80 | 1 | A | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 me ferroviarie superiori a 2000 m | – |
