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Direttore dei lavori

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Il direttore dei lavori: chi è e cosa fa secondo le nuove regole definite dal Codice appalti e linee guida Anac

Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Funzione direttore dei lavori

Funzione direttore dei lavori

Nel corso dell’esecuzione dell’opera il committente ha il diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.

Se nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell’appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede lo stesso art. 24 comma 1 del Codice appalti:

“la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il direttore dei lavori individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto”.

Il compito principale del direttore dei lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Chi è il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è la figura tecnica nominata dal committente e ha un ruolo centrale nell’esecuzione dei lavori. Ha il compito di verificare l’esatta esecuzione delle opere, di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Di fatto rappresenta un coordinatore per l’esecuzione, in quanto dovrà verificare le lavorazioni eseguite dalle diverse imprese e pianificare e gestire correttamente le attività.

Nei lavori privati è un tecnico abilitato, di fiducia del committente. Nei lavori pubblici può essere sia un dipendente della stazione appaltante che un tecnico esterno.

Nomina del direttore dei lavori

La scelta del direttore dei lavori ricade tra i seguenti soggetti:

  • personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
  • personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
  • personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
  • soggetti di cui all’articolo 46 del Codice

In caso di conferimento esterno della direzione dei lavori, occorre seguire le regole previste dall’art. 31 comma 8 del Codice, che ripropone la previsione contenuta nel precedente articolo 91 commi 1 e 2 del dlgs 163/2006. In particolare, il conferimento dell’incarico a un soggetto esterno avviene:

  • secondo le modalità di cui all’art. 31 comma 8 (conferimento secondo le procedure previste dal Codice); in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro l’affidamento può avvenire per via diretta
  • nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 24 comma 5, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali

Ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Codice appalti, è previsto che la nomina del direttore dei lavori debba effettuarsi prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento.

Inoltre, i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto.

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza

Il direttore dei lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (dlgs 81/2008), svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lett. d).

Anche il vecchio Regolamento dpr 207/2010 all’art. 151 prevedeva che il direttore dei lavori potesse svolgere, qualora provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (dlgs 9 aprile 2008, n. 81), anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Ricordiamo che i requisiti previsti dall’art. 98 del dlgs 81/2008 per l’attività di coordinatore per la sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) sono i seguenti:

  1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (decreto 28 novembre 2000) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
  2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

Tali soggetti devono essere anche in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.

Qualora il direttore dei lavori non possieda i requisiti, la stazione appaltante deve provvedere alla individuazione di almeno un direttore operativo in possesso dei necessari requisiti, che, come precisato dalle linee guida ANAC, può avvenire in base alle stesse modalità di scelta previste dall’art. 31 comma 8 del Codice.

Il direttore dei lavori: compiti e responsabilità

L’art. 101 del Codice al comma 3 stabilisce espressamente che il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo:

  • tecnico
  • contabile
  • amministrativo

dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori inoltre ha la responsabilità:

  • del coordinamento delle varie figure
  • della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori
Direttore dei lavori compiti e responsabilità

Direttore dei lavori compiti e responsabilità

 

Egli interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:

  • verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
  • curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati
  • provvedere alla segnalazione al RUP dell’inosservanza da parte dell’esecutore delle regole relative al subappalto (art. 105)
  • svolgere (se in possesso dei requisiti) le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, come già detto, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Funzioni e compiti del direttore dei lavori in fase preliminare

Durante la fase preliminare dei lavori il direttore dei lavori ha il compito di attestare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori all’impresa affidataria.

Possiamo sintetizzare i compiti del direttore dei lavori in fase preliminare nei seguenti punti:

Funzioni e compiti del direttore dei lavori in fase esecutiva

Durante la fase di esecuzione, tra i compiti del direttore lavori (cfr. linee guida Anac) ci sono:

  • accettazione materiali;
  • verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa;
  • gestione delle varianti;
  • gestioni delle riserve;
  • sospensione dei lavori;
  • gestione dei sinistri.

Ufficio di direzione dei lavori: direttore operativo e ispettore di cantiere

In relazione alla complessità dell’intervento, il direttore dei lavori può essere coadiuvato da:

  • direttori operativi
  • ispettori di cantiere

che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Anche nel caso in cui il direttore dei lavori nominato non sia in possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza, la stazione appaltante procede alla costituzione dell’ ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza.

In alternativa, la stazione appaltante può affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 31 comma 8 del nuovo Codice appalti:

“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.

 I direttori operativi

Il nuovo Codice appalti definisce all’art. 101 comma 4 la figura del direttore operativo. In particolare, il direttore operativo è un assistente del direttore dei lavori che collabora con questi nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.

Il direttore operativo risponde della propria attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori i seguenti compiti:

  • verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture
  • programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori
  • curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi
  • assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi
  • individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive
  • assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo
  • esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
  • direzione di lavorazioni specialistiche

Gli ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

L’ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

  • la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore
  • la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti
  • il controllo sulla attività dei subappaltatori
  • il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali
  • l’assistenza alle prove di laboratorio
  • l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti
  • la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori
  • l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione

Il direttore dei lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell’entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all’eventuale costituzione dell’ufficio di direzione.

La stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Conflitti di interesse e incompatibilità della figura del direttore dei lavori

Anche per gli incarichi di direzione dei lavori valgono le nuove disposizioni sul conflitto di interesse, previste dall’articolo 42 comma 4 del nuovo Codice: le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che può influenzare il risultato di una gara ha un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del dpr 62/2013.

Il personale che versa in tali ipotesi è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Le linee guida ANAC definiscono compiutamente le cause di incompatibilità della figura del direttore dei lavori, prevedendo che:

  • al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria
  • il direttore dei lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere
  • le disposizioni precedenti devono essere previste nei bandi di gara relativi all’affidamento delle attività di direzione dei lavori ai fini dell’assunzione del relativo impegno contrattuale

Inoltre, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del Codice, l’attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.

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Direttore dei lavori: l’infografica con i compiti

Di seguito ti propongo un’infografica con i compiti del direttore dei lavori nelle diverse fasi (preliminare, esecutiva e a fine lavori).

 

Direttore dei lavori compiti: infografica riassuntiva

Direttore dei lavori compiti: infografica riassuntiva

 

Scarica l’infografica PDF

 

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