Attestazione SOA: i chiarimenti ANCE su obblighi e scadenze
Da ANCE il punto sui contenuti della norma che ha introdotto l’Attestazione SOA. Focus su ambito di applicazione, termini di decorrenza, esclusioni
Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali (Superbonus o ai bonus edilizi) per interventi di importo superiore ai 516.000 euro, i lavori devono essere realizzati da imprese certificate SOA: l’obbligo è scattato dal 1° luglio 2023 ed è così terminato il periodo transitorio che consentiva di poter operare anche senza aver ottenuto il rilascio dell’attestazione ma dimostrando di aver almeno avviato l’iter per il suo conseguimento con uno degli organismi abilitati. Dal 1° luglio occorre, quindi, necessariamente aver acquisito l’Attestazione SOA. Per non rischiare di perdere i benefici ed essere certi di rispondere a tutti i requisiti obbligatori, ti suggerisco di affidarti a strumenti per i bonus edilizi con cui puoi gestire in totale sicurezza tutta la documentazione richiesta e costantemente aggiornata.
Dossier ANCE: il punto sui contenuti della norma che ha introdotto l’obbligo SOA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 51/2022 (di conversione del dl 21/2022), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, diventano operative le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali: per beneficiare degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi), per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso dell’attestazione SOA anche per i lavori privati.
L’ANCE ha pubblicato il dossier “SOA bonus edilizi – Focus su obblighi e scadenze” in cui fa il punto sulla norma che ha introdotto l’obbligo SOA e sulle successive interpretazioni che sono state emanate. Segue un focus che fornisce utili chiarimenti su: ambito di applicazione, termini di decorrenza ed esclusioni.
Quando e perché è obbligatoria l’attestazione SOA?
L’ANCE ricorda innanzitutto che il nuovo obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516.000 euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi). In particolare, fa un elenco degli interventi rientranti nei bonus edilizi diversi dal Superbonus:
- recupero del patrimonio edilizio, bonus casa;
- efficienza energetica, ecobonus;
- adozione di misure antisismiche, sismabonus;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Ricorda, inoltre, che l’attestazione SOA è necessaria, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali:
- sia con riguardo alla fruizione della detrazione;
- sia ai fini dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Per quali lavori non occorre l’attestazione SOA
Al contrario, l’attestazione SOA NON è necessaria per accedere ai seguenti incentivi fiscali:
- acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate da imprese;
- acquisto di case antisismiche oggetto di intervento di demolizione-ricostruzione da parte di imprese, sismabonus acquisti.
Cosa si intende per lavori di importo superiore a 516.000 euro
L’ANAC si sofferma sul limite di 516.000 euro oltre il quale scatta l’obbligo: deve essere calcolato tenendo presente l’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto. In pratica, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale dei lavori riferito al medesimo intervento sia, invece, superiore.
Nell’importo complessivo dei lavori non si deve tenere conto dell’IVA.
Il possesso di quali categorie e classifiche è necessario dimostrare?
Lo scopo della norma è quello di garantire la professionalità delle imprese e non di replicare nei lavori privati il meccanismo di attestazione tipico dei lavori pubblici: NON è, pertanto, richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso da parte dell’impresa di una professionalità qualificata (vedi articolo: Chiarimenti obbligo SOA: categorie e limiti da applicare).
Di conseguenza è ritenuta idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle seguenti categorie considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi:
- OG1 (edifici civili e industriali);
- OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).
Da quando decorre l’obbligo della SOA, quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?
Ai fini dell’applicazione temporale della norma, come evidenziato nel documento, si delineano 4 periodi cui corrisponde una diversa gradualità di decorrenza dell’obbligo SOA, anche per consentire alle imprese non in possesso della attestazione SOA di ottenerne il rilascio in tempi congrui.
Nel dettaglio
1° periodo: vigenza del quadro normativo prima del 21 maggio 2022.
Nessun obbligo SOA nel caso in cui i lavori:
- sono stati già avviati al 21 maggio 2022;
- non sono stati ancora avviati al 21 maggio 2022 ma sono oggetto di contratti sottoscritti comunque prima del 21 maggio 2022 aventi data certa.
2° periodo: contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.
È previsto un obbligo graduale della SOA a partire dal 1° gennaio 2023:
- per i lavori conclusi al 31 dicembre 2022 non occorre la “condizione SOA” (ossia il possesso dell’attestato di qualificazione o la dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto con uno degli organismi preposti al rilascio della stessa);
- per il lavori proseguiti o avviati oltre tale data le imprese sono tenute a dimostrare al committente la propria “condizione SOA” già dal 1° gennaio 2023 ma non al momento della sottoscrizione del contratto (se avvenuta prima di tale data).
3° periodo: contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 vige l’obbligo SOA graduale dal 1° gennaio 2023; ciò implica che per il riconoscimento degli incentivi fiscali, le imprese appaltatrici/subappaltatrici:
- siano in possesso della attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto;
- dimostrino di aver avviato l’iter per il conseguimento della qualificazione al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto.
4° periodo: dal 1° luglio 2023.
Per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal 1° luglio le imprese dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, già al momento della stipula; per i contratti sottoscritti precedentemente dovrà essersi comunque concluso l’iter di conseguimento della attestazione anche a seguito di richiesta formulata nel semestre precedente (gennaio-giugno 2023).
Viene precisato, infine, che la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora l’impresa pur avendone fatta richiesta non riesca ad ottenere la certificazione SOA.
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