Vendita box: a chi spettano le quote residue della detrazione

Vendita box: a chi spettano le quote residue della detrazione?

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In caso di vendita del box le quote residue della detrazione sono trasferite all’acquirente, salvo diverso accordo nell’atto di vendita

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla vendita di un box pertinenziale e la detrazione Irperf spettante sulle quote residue.

Quesito

La domanda posta da un contribuente al Fisco (attraverso il portale di FiscoOggi) è la seguente:

Ho messo in vendita il box, acquistato cinque anni fa, per il quale sto ancora usufruendo della detrazione Irpef. Ad oggi ho richiesto 4 delle 10 rate previste. Dopo la vendita cosa accade? Posso continuare a richiedere le detrazioni o queste passano per legge a chi acquista il box?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva; salvo diverso accordo tra le parti il venditore può decidere di mantenere la detrazione residua.

Ricordiamo, infatti, che la vendita del box auto per il quale il contribuente sta usufruendo del “bonus ristrutturazione” può comportare la perdita o meno delle eventuali quote residue della detrazione.

Bonus ristrutturazione e box auto

Il bonus ristrutturazione (ossia la detrazione del 50% su un importo massimo di 96.000 euro) spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

In caso di acquisto del box auto, il bonus ristrutturazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Pertanto, il bonus è subordinato alle seguenti condizioni:

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente (se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).

In caso di costruzione del box auto, per usufruire del bonus ristrutturazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

Risposta delle Entrate

Nel caso in esame il proprietario vende il proprio box pertinenziale per il quale sta ancora usufruendo della detrazione Irpef spettante per la costruzione o l’acquisto del bene; per le rimanenti quote della detrazione l’istante può continuare a usufruire dell’agevolazione, condizione necessaria è che indichi espressamente tale volontà nell’atto di vendita.

In caso contrario, continua il Fisco, il soggetto che compra il box potrà usufruire delle quote residue della detrazione, sempre che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

Infine, in base a quanto chiarito nella circolare 7/E 2021, la volontà di mantenere la detrazione può risultare anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

 

Clicca qui per scaricare la guida bonus ristrutturazioni

 

factus
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