Cessione immobile e agevolazioni fiscali tramite accordo esplicito scritto

A chi spetta la detrazione in caso di trasferimento dell’immobile?

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I chiarimenti dei Fisco sul trasferimento delle detrazioni fiscali in caso di vendita dell’immobile: quali spettano all’acquirente e quali al venditore

Un nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni fiscali e variazione del titolo di possesso dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Un contribuente espone( FiscOggi) quanto segue:

Ho venduto un appartamento per il quale mi resterebbe da beneficiare ancora di un’ultima rata (la quinta) per il credito ristrutturazione (lavori antisismici). Non avendo specificato nulla nel rogito, in teoria avrei perso quell’ultima rata oppure, essendo io proprietario fino ad aprile di quest’anno, il prossimo anno riuscirò a detrarre quell’ultima rata?

La risposta del Fisco

In linea generale, risponde il Fisco, in caso di vendita dell’immobile oggetto dell’intervento prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, si ha il trasferimento delle quote di detrazione non ancora usufruite a vantaggio dell’acquirente, salvo diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).

Nel dettaglio, in caso di vendita dell’immobile le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare; la quota di detrazione, invece, relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

In conclusione, qualora nell’atto di trasferimento dell’immobile non sia stato specificato che il venditore conservi la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito (vedi circolare n. 7/2021).

 

 

estimus
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