Il Fisco ribadisce i limiti di detraibilità
FiscoOggi ci ricorda che si può detrarre annualmente esclusivamente la quota spettante nei limiti dell’Irpef lorda di ciascun anno
La rivista telematica delle Entrate, FiscoOggi, risponde a quesiti in merito al Superbonus e limiti di detraibilità arrivano dal Fisco.
Il quesito posto alle Entrate
Un contribuente sta effettuando, in un appartamento di sua proprietà, degli interventi finalizzati al miglioramento sismico per cui è prevista l’agevolazione del Superbonus 110% in cinque anni.
A tal riguardo chiede se, nel caso in cui l’importo di una rata di detrazione spettante in un anno dovesse superare la sua Irpef annuale, può richiedere l’eccedenza nella dichiarazione dell’anno successivo.
La risposta del Fisco
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa.
Infatti, come chiarito nella recente circolare n. 7/2021, in merito ai limiti di detraibilità si ha che:
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
In conclusione, l’istante può detrarre annualmente esclusivamente la quota spettante nei limiti dell’Irpef lorda di ciascun anno; la quota annuale di detrazione che non trova capienza in tale imposta non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.
Tuttavia, il Fisco ricorda che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite può optare per:
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa
- lo sconto in fattura.
Clicca qui per scaricare la circolare n. 7/2021

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