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Sismabonus assicurazione eventi calamitosi

Sismabonus e assicurazione eventi calamitosi: come funziona la detrazione 90%?

I chiarimenti delle Entrate circa la detrazione del 90% dell’assicurazione eventi calamitosi stipulata con la compagnia assicurativa cui si cede il sismabonus


Al fine di tutelare il proprio immobile ed i suoi proprietari dall’eventualità che si verifichino danni più o meno gravi in seguito ad un evento di natura straordinaria è nata nel 2018 l’assicurazione eventi calamitosi.

Per eventi calamitosi, ricordiamo, si intendono tutti gli eventi naturali catastrofici, come: piogge, alluvioni, inondazioni, uragani, terremoti, incendi, frane, grandine, nevicate o anche eruzioni vulcaniche.

L’assicurazione per eventi calamitosi

A partire dal 1° gennaio 2018 le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir):

La detrazione al 19% non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata, o rinnovata dal 1° luglio 2020, contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110%.

Questo quanto disposto dall’art. 119 del decreto Rilancio e quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un quesito avanzato da un contribuente su FiscoOggi.

Quesito

Il contribuente ha chiesto quando è possibile usufruire della detrazione relativa all’assicurazione eventi calamitosi e se il credito di imposta corrispondente è cedibile.

Il quesito è il seguente:

Come funzionano, e qual è l’aliquota di detrazione, delle polizze assicurative che coprono il rischio di eventi calamitosi?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato, quindi, il funzionamento delle assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi richiamando la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.

Tale circolare chiarisce che:

  • per usufruire della detrazione maggiorata è necessario che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone sismiche ad alta pericolosità: zone sismiche 1, 2 e 3;
  • non è possibile, quindi, fruire della detrazione al 90% per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 (di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell’8 maggio 2003 n. 105);
  • devono essere rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% e per la cessione del credito;
  • la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta: l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio assicurativo;
  • la detrazione spetta al contraente della polizza che cede la detrazione (superbonus 110%), indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa;
  • la detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° luglio 2020 (anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni);
  • la detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari;
  • in caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi;
  • hanno diritto alla detrazione anche le polizze a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Il Fisco ha ricordato, inoltre, che il pagamento della polizza deve necessariamente avvenire tramite versamento bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.

Il comma 679 della legge di Bilancio 2020 ha disposto, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.

Per non perdere la detrazione, il contribuente dovrà quindi dimostrare di aver sostenuto il pagamento della polizza tramite bonifico bancario o postale o altri mezzi di pagamento tracciabili, quali carte di debito e carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o altri strumenti di pagamento tracciabili.

Infine: l’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2021 con il codice 81.

 

Clicca qui per scaricare la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021

 

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