Se l’installazione dei contabilizzatori avviene contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione la detrazione è pari al 65%; in caso contrario al 50%
Le spese per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore, come le valvole termostatiche, che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali con riscaldamento centralizzato entro il 31 dicembre 2016 (ai sensi del decreto legislativo n. 102/2014), sono detraibili. Ma vediamo in quale misura!
Il Governo italiano ha messo a disposizione delle agevolazioni fiscali a favore di tutti i cittadini che vogliono aumentare l’efficienza energetica delle loro abitazioni attraverso, ad esempio, l’installazione delle valvole termostatiche, un sistema di termoregolazione da applicare sui termosifoni già esistenti. Infatti, l’installazione delle valvole termostatiche consente di regolare la portata d’acqua calda circolante nei caloriferi e il calore distribuito nella stanza, permettendo, quindi, di risparmiare su spese e consumi di calore.
A tal riguardo è importante sottolineare che l’installazione di contatori di calore è obbligatoria e la legge stabilisce che ad essere responsabili della loro installazione sono sia i proprietari degli appartamenti che il condominio; in caso di inadempimento le multe vanno da 500 a 2500 euro.
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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su come detrarre i costi in merito all’installazione di valvole termostatiche arrivano con la recente domanda di un contribuente (rivista FiscoOggi).
Abbiamo installato dei sistemi di contabilizzazione del calore nei singoli appartamenti di un condominio. È possibile chiedere la detrazione del 65% prevista per gli impianti di climatizzazione invernale o spetta quella del 50% per manutenzione straordinaria?
Con la risposta in esame l’Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, in quale misura sono agevolabili le spese per l’installazione di dispositivi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini, installati per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari.
L’installazione di contatori individuali rientra tra le spese ammesse a usufruire della detrazione fiscale “ecobonus”, nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e quella del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
In particolare:
Le spese sostenute per i dispositivi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore, installati per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, rientrano tra quelle ammesse a usufruire della detrazione del 65% se l’installazione avviene in concomitanza con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale agevolabili con la stessa detrazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006).
Qualora questi dispositivi siano installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale (o nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per avere la citata detrazione per interventi di riqualificazione energetica), per le relative spese spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, attualmente pari al 50%, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico (circolare n. 18/2016, risposta 3.1).
In definitiva, alla luce di quanto chiarito nella citata circolare n. 18/2016 (disponibile in allegato) si ha che l’installazione dei contabilizzatori dà diritto ad usufruire della detrazione fiscale del 65% solo se l’installazione avviene contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o estiva, totale o parziale, con caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia; nel caso, invece, in cui i contabilizzatori vengano installati senza sostituire l’impianto di riscaldamento o di raffreddamento, le spese usufruiscono della detrazione fiscale del 50%.
In allegato la circolare AE n. 18/2016.
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