Cessione del credito e correzione comunicazione errata

Cessione del credito: come correggere la comunicazione errata

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

La comunicazione contenente errori può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Scarica il modello di annullamento

Nella comunicazione dell’opzione per la cessione del credito d’imposta, derivante dall’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, ho indicato dei dati non corretti. Posso inviare un’altra comunicazione che sostituisce la precedente, considerato che il credito non è stato ancora accettato nella procedura “Piattaforma cessioni crediti”?

L’Agenzia delle Entrate (attraverso il canale FiscoOggi) ha chiarito come correggere le comunicazioni errate in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Ricordiamo, innanzitutto, le regole in merito all’opzione della cessione del credito o sconto in fattura in alternativa alla spettante detrazione: i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Molte sono le detrazioni fiscali in edilizia che rappresentano un’occasione irripetibile per ottenere grandi risparmi ed un miglioramento della qualità di vita! Al fine di orientarti correttamente ti consigliamo di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus e di scaricare la guida PDF per rispondere ai diversi dubbi in materia; inoltre c’è il software sul Superbonus che supporta il professionista nella corretta gestione della pratica e dei lavori per la maxi detrazione e per tutti gli altri bonus.

Circolare 33/E e correzione comunicazione errata

A fornire le istruzioni operative in merito alla correzione degli errori nella comunicazione trasmessa ci ha pensato la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6 ottobre 2022 contenente, quindi, le indicazioni per risolvere alcune tipologie di errore e per gestire i casi in cui la comunicazione non è stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.

In particolare, evidenzia le 2 modalità per correggere la comunicazione errata:

  • la comunicazione contenente errori può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio; inoltre, entro lo stesso termine (5 giorni) è possibile inviare una comunicazione sostitutiva e sulla Piattaforma web dedicata saranno disponibili solo gli importi indicati con l’ultima comunicazione trasmessa;

oppure

  • il cessionario o il fornitore potranno rifiutare la cessione mediante la Piattaforma, rendendo così inefficace l’opzione esercitata dal cedente. Il rifiuto del credito cancella, quindi, gli errori nella comunicazione.

Qualora il cessionario abbia inavvertitamente accettato il credito ceduto, per non creare problemi ai titolari delle detrazioni, ai cessionari ed ai fornitori, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Modello di annullamento accettazione

In caso di errori sostanziali nella compilazione dell’opzione, la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti deve essere fatta mediante un modello da scaricare in allegato e presente nella circolare 33/E, da inviare per posta elettronica certificata.

Ricordiamo, infine, che anche l’errore formale deve essere segnalato insieme all’indicazione dei dati corretti.

Distinzione tra errore formale ed errore sostanziale

Quando parliamo di “errore formale” si fa riferimento ad un errore, o omissione, relativo a dati della comunicazione che non determina la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.

In questo caso, essendovi i requisiti per l’accesso al credito, è necessario che il diretto interessato o un delegato abilitato, segnalino all’Agenzia tramite pec l’errore commesso e inseriscano i dati corretti, attraverso una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa allegando copia del documento di identità.

In caso di “errore sostanziatale“, come l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente, questo incide su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto. In queste circostanze è possibile provvedere a rimediare l’errore mediante una richiesta di “annullamento dell’accettazione del credito”, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, ed inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Il beneficiario, infine, potrà inviare una nuova comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.

Remissione in bonis

Nei casi di omesso invio della comunicazione entro il 16 marzo (per l’anno in corso la scadenza è il 29 aprile) è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis che consente di regolarizzare, oltre la scadenza, le comunicazioni per l’accesso a regimi fiscali opzionali.

Al contribuente sarà concesso di sanare l’omesso invio ed inoltrare una nuova comunicazione per la correzione degli errori oltre la scadenza purché:

  • sussistano i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • sia stato tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la sanzione prevista pari a 250 euro.

Bisognerà comunque rispettare la scadenza del 30 novembre 2022, termine di invio della dichiarazione dei redditi e, contestualmente, versare la sanzione.

Per ulteriori chiarimenti ti rimando all’articolo precedente: Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura: c’è tempo fino al 30 novembre!

In allegato il modello per la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti, presente nella circolare n. 33/E.

 

usBIM.superbonus

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.