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Bonus ristrutturazioni per immobile in comodato d'uso: le istruzioni dal Fisco per le detrazioni

Bonus ristrutturazioni e immobile in comodato d’uso: le istruzioni del Fisco

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Alla data di avvio degli interventi di ristrutturazione il contratto di comodato deve essere già registrato: solo così non si perde la detrazione!

Il bonus ristrutturazioni, ossia la detrazione del 50% sull’IRPEF, è stato esteso fino al 31 dicembre 2024 grazie alla legge di Bilancio 2022.

In particolare, l’Agenzia dell’Entrate torna a parlare del bonus ristrutturazioni su di un immobile concesso in comodato d’uso (vedi articolo precedente: Bonus ristrutturazioni: ecco come funziona in caso di comodato).

Come già chiarito dal Fisco, la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche al contribuente che lo detiene ai sensi di un titolo idoneo (come il comodato d’uso nel caso in esame); ma ci sono delle condizioni da rispettare per ottenere le detrazioni fiscali.

In particolare, nel caso precedente il Fisco aveva chiarito che la detrazione spetta anche al comodatario se c’è un contratto registrato ed il consenso del proprietario in forma scritta, anche dopo l’inizio dei lavori, a condizione che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende richiedere la detrazione.

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Dal Fisco: cosa fare per non perdere il bonus ristrutturazioni

Nel caso in esame, un contribuente ha sottoposto il seguente quesito alla posta di FiscoOggi.

 Può il comodatario di un immobile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma prima del pagamento delle spese?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso, è negativa.

Se i lavori non sono eseguiti dal proprietario, le condizioni che il locatario deve rispettare per poter comunque beneficiare della detrazione sono le seguenti:

  • detenere l’immobile sulla base di un titolo idoneo;
  • essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • essere in possesso di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).

In definiva, il Fisco ricorda che bisogna fare attenzione alla data del contratto con cui il committente dei lavori è entrato in possesso dell’immobile.

Nel caso in esame, il locatario quando ha iniziato gli interventi non era i possesso di un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato: pertanto è precluso il diritto alla detrazione, anche se dovesse provvedere successivamente  alla regolarizzazione, come chiarito nella circolare n. 28/2022.

 

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praticus-ta
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