Assicurazione sulla casa per eventi calamitosi: i chiarimenti del Fisco sulla detrazione

Assicurazione sulla casa per eventi calamitosi: i chiarimenti del Fisco sulla detrazione

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Assicurazione sulla casa per eventi calamitosi: la detrazione Irpef spetta al contraente della polizza, anche se non è intestatario dell’immobile

L’agevolazione relativa ai premi sulle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta al contraente della polizza, a prescindere da chi risulta essere intestatario dell’immobile oggetto della stessa.

Questo quanto chiarito dal Fisco (FiscoOggi) in merito ad una domanda avanzata da un contribuente.

In particolare, l’istante chiede:

Mia moglie è proprietaria al 100% della casa in cui viviamo.

Sull’abitazione vorremmo stipulare un’assicurazione che copre il rischio di eventi calamitosi.

Non avendo lei la possibilità di detrarre i premi assicurativi, se stipulo io la polizza posso usufruire della detrazione Irpef, anche se non sono intestatario dell’immobile?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva; ciò significa che la detrazione Irpef riferita all’assicurazione stipulata sull’unità immobiliare ad uso abitativo, aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, spetta al contraente della polizza, a prescindere da chi risulta intestatario dell’immobile oggetto della stessa, dato che la detrazione riguarda il bene e non la persona.

Assicurazione casa eventi calamitosi

L’Assicurazione eventi calamitosi sulla casa nasce con l’idea di tutelare l’immobile ed i suoi proprietari dall’eventualità che si verifichino danni più o meno gravi in seguito ad un evento di natura straordinaria.

Tutte le polizze prevedono la possibilità di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi il 19% del premio assicurativo versato.

L’agevolazione spetta, inoltre:

  • senza limiti di importo;
  • per più unità immobiliari residenziali;
  • per le relative pertinenze.

Destinatario dell’agevolazione è, quindi, il contraente della polizza indipendentemente dall’intestazione dell’immobile; egli dovrà compilare correttamente il modello 730 per poter usufruire della detrazione.

Nello specifico, il contribuente ha il dovere di certificare i premi versati nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi presentando le ricevute di pagamento e l’attestazione che la Compagnia assicurativa invia annualmente, in cui è indicato:

  • il tipo di polizza,
  • il nome del contraente,
  • la decorrenza della polizza,
  • l’importo fiscalmente detraibile.

Il rigo da compilare del 730 è E8 e il codice è il 43.

Qualora si tratti di polizze condominiali, sarà compito dell’amministratore di condominio attestare la quota del premio riferito ad ogni singolo condomino e accertare che sia stato realmente pagato.

Il pagamento del premio, infine, deve necessariamente essere effettuato attraverso modalità specifiche per la tracciabilità dei pagamenti, come stabilito dalla legge di Stabilità 2020, quali: bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare, carta di credito o del bancomat.

 

In allegato la circolare la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 che spiega il funzionamento delle assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi.

Clicca qui per scaricare la circolare n. 7/2021

 

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