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Agevolazione prima casa under 36: attenzione al limite di età

Agevolazione prima casa under 36: attenzione al limite di età

No all’agevolazione prima casa se l’atto di acquisto dell’immobile viene fatto nello stesso anno solare in cui il contribuente compirà i 36 anni di età

Il Fisco risponde ad un contribuente, prossimo al compimento dei 36 anni, che intende effettuare un rogito per non perdere il beneficio “agevolazione prima casa under 36“.

Il quesito posto al Fisco

Ecco la domanda dell’istante su FiscoOggi:

Compirò 36 anni a marzo 2022.

Non ho ben compreso entro quale data dovrò stipulare l’atto di acquisto della prima casa per avere diritto alle agevolazioni per gli under 36.

Posso farlo entro il mese di febbraio 2022?

L’agevolazione prima casa per under 36

Nel fornire la risposta l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione, finalizzata a favorire l’acquisto di una prima casa da parte di giovani acquirenti (vedi anche: Bonus prima casa under 36: ecco le istruzioni), è stata introdotta dall’articolo 64 del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis).

Sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, ossia:

  • gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9),
  • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione,

se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età.

In base al comma 7 dell’art. 64 dl n. 73/2021, per questi atti viene attribuito un credito d’imposta, di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, che:

  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • può essere utilizzato in compensazione ai sensi del dlgs n. 241/1997.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Il comma 8, infine, stabilisce che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del dpr 29 settembre 1973, n. 601.

Il Fisco ricorda, inoltre, che le agevolazioni in materia di imposte indirette si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 30 giugno 2022.

Tra i requisiti soggettivi necessari per poter usufruire dei benefici fiscali si ha che:

  1. NON bisogna ancora aver compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato l’atto;
  2. necessita avere un ISEE (valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) NON superiore a 40.000 euro annui.

La risposta al quesito

Il dubbio del contribuente riguarda, quindi, il primo dei 2 suddetti requisiti: a partire da quando non si ha più il diritto a richiedere l’agevolazione per il sopraggiunto limite di età?

Dubbio frequente tra chi è prossimo a compiere i 36 anni.

In conclusione, per le Entrate:

  • il contribuente che compirà 36 anni a marzo 2022 potrà usufruire dei benefici fiscali se stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo entro il 31 dicembre 2021;
  • NON potrà accedere alle agevolazioni se, invece, l’atto sarà rogitato nel 2022, ossia nello stesso anno solare nel quale compirà 36 anni di età.

 

Clicca qui per scaricare il dl n. 73/2021

 

estimus
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