Prima casa: no alla proroga del termine di fine lavori per Covid-19
Le Entrate chiariscono che il termine di 3 anni per la fine lavori necessario per beneficiare dell’agevolazione prima casa non può essere prorogato a causa del Covid-19
Con la risposta n. 39/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati all’agevolazione prima casa in rapporto ai ritardi al cronoprogramma dei lavori generati dalla pandemia in corso.
Il quesito del contribuente
L’istante è proprietario di un immobile in corso di costruzione (ricevuto in eredità con atto del 2017), e sta fruendo delle agevolazioni prima casa.
Tali agevolazioni prevedono che entro tre anni dalla data di registrazione avrebbe dovuto dichiarare l’avvenuta conclusione dei lavori.
L’interpellante osserva che, in seguito alla chiusura totale dei cantieri a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il termine previsto, avendo dovuto interrompere i lavori di ultimazione dell’abitazione per oltre tre mesi.
L’istante chiede se il suddetto termine di tre anni rientri tra i termini prorogati ed oggetto di sospensione previsti dall’articolo 24 del dl n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, che proroga la validità degli atti amministrativi per venire incontro alle difficoltà generate dalla pandemia.
La risposta del Fisco
Le Entrate ricordano che la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Per quanto riguarda tali scadenze, le Entrate ritengono che il suddetto termine non sia riconducibile tra quelli oggetto di sospensione ai sensi dell’articolo 24 del dl n. 23/2020, che prevede:
I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Tale norma, infatti, riveste carattere di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi in essa considerati.
Le sospensioni dovute al Covid-19
Ricordiamo che con la circolare del 13 aprile 2020, n. 9 (par. 8.1), le Entrate hanno chiarito che i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
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