Finanziaria 2004: le novità per l’edilizia
Nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003 è stata pubblicata la Legge 350/2003, (Legge Finanziaria 2004).
Per agevolare la lettura del complesso testo normativo, nel seguito BibLus-net ne segnala i punti principali che investono più o meno direttamente l’attività edilizia.
Nella sezione Opere Edili è comunque possibile scaricare il testo integrale della Finanziaria 2004.
Ristrutturazioni edilizie (vedi BibLus-net n. 17): al comma 15 dell’art.1, elevata al 41 % l’aliquota della detrazione IRPEF e l’importo massimo (60.000,00 euro) cui la stessa può essere applicata.
Agevolazioni per le imprese edili: al comma 108 e segg. dell’art. 3 sono previste agevolazioni per le imprese di costruzioni che realizzeranno (o ripristineranno) alloggi da locare con contratti di locazione agevolati a determinate fasce sociali.
Le imprese che stipuleranno un’apposita convenzione con i comuni (che dovrà prevedere la durata minima della locazione in 5 anni) potranno usufruire di agevolazioni fiscali che saranno individuate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti (di concerto con il ministero dell’ Economia).
ICI per i fabbricati Condonati: L’ICI per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art.32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è dovuta dal 1 gennaio 2003 ( sempre che la data di ultimazione dei lavori sia antecedente). Entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004 deve essere effettuato (a titolo di acconto) un versamento in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. (art. 2 comma 41).
Condono Edilizio: La Finanziaria 2004 apporta alcune marginali modifiche all’art.32 del D.L. 269/2003 e s.m.i.(condono edilizio), in particolare:
- il comma 53 dell’art.2 della Legge Finanziaria modifica la procedura per la determinazione dei canoni di locazione delle aree demaniali su cui sorgono le opere abusive;
- il successivo comma 70 sancisce, inoltre, la cancellazione dei fondi per la riqualificazione.
Resta pertanto inalterata la procedura complessiva per la definizione degli illeciti edilizi.
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Art. 32 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003 aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2004 | 122 Kb | ![]() |
Legge Finanziaria 2004 | 266 Kb | ![]() |
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