Fatturazione elettronica e detrazione Iva: il caso della mancata consegna della fattura
Per beneficiare della detrazione Iva è necessario che le fatture siano inviate al SdI, ma cosa accede in caso di mancata consegna?
A seguito del dl n. 119/2018 (decreto fiscale) il legislatore tributario ha provveduto alla riduzione delle tempistiche attraverso cui è possibile, da parte del contribuente, beneficiare della detrazione Iva.
In particolare, la modifica dell’art.19 del dpr 633/72 (decreto Iva) porta ad un anno il precedente limite di due.
In pratica, ad oggi è possibile detrarre l’Iva a credito entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui viene emessa la fattura, quindi il 30 aprile dell’anno successivo.
Bisogna precisare che il diritto alla detrazione dell’Iva, anche sulla scorta di quanto già stabilito dalla direttiva 2006/112/CE e ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018, nasce al verificarsi di due condizioni:
- effettuazione dell’operazione: in caso di cessione di beni tale requisito sarà soddisfatto con la consegna o la spedizione, mentre, in caso di prestazione di servizi, con il pagamento;
- ricezione della fattura d’acquisto: alla luce delle novità legate alla fatturazione elettronica la detraibilità dell’imposta matura con la ricezione del documento presso il proprio recapito telematico (es. PEC).
Mancata consegna della fattura elettronica
Tuttavia potrebbe accadere che tali condizioni non si verifichino, come ad esempio nel caso di problematiche relative al funzionamento del sistema telematico o anche semplicemente nel caso in cui la PEC dell’acquirente sia piena o non rinnovata.
La fattura elettronica, inoltre, non viene inviata all’acquirente nei casi in cui l’acquirente/cessionario sia un consumatore finale. In questo caso, il SdI invia ugualmente la fattura elettronica, ma non esistendo un indirizzo PEC effettivo, produce una notifica di “mancata consegna”.
Nella guida alla fatturazione elettronica dell’ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”
Quindi per soddisfare tale requisito è sufficiente la presa visione del documento nella sezione “fatture e corrispettivi” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, con Provvedimento 89757 del 2018, l’Agenzia stessa specifica per le situazioni in cui si riscontra tale fattispecie:
Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Registrazione delle fatture: le tempistiche
In merito alle tempistiche di registrazione delle fatture d’acquisto potremmo, a seconda dei casi, trovarci di fronte a due alternative:
- la fattura viene registrata entro il 15 del mese successivo: può essere detratta senza alcun problema nel mese di riferimento (es. fattura del 3 febbraio, registrata entro il 15 marzo e detratta nel mese di febbraio). Ovviamente, per le società che utilizzano la liquidazione trimestrale vale lo stesso discorso al netto del fatto che dovremo andare a considerare il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre di riferimento;
- la fattura d’acquisto, ricevuta nel mese di dicembre, viene registrata nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di gennaio. L’importo Iva potrà essere detratto solo nel mese di gennaio. Coerentemente a tale impostazione il diritto alla detrazione di tale documento sarà valido fino alla scadenza della dichiarazione Iva dell’anno di detrazione.
L’attuale impostazione normativa, seppur ordinando una materia che negli ultimi anni ha subito diversi cambiamenti, accentua il rischio, per le imprese, di non portare a detrazione l’Iva in conto acquisti.
Ciò è determinato dal combinato disposto dell’avveramento delle condizioni per effettuare la detrazione e la riduzione delle tempistiche alla dichiarazione dell’anno in corso.
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