Fatturazione elettronica carburanti 2018: dal 1° luglio scatta l’obbligo
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Obbligo fatturazione elettronica carburanti: cos’è, chi interessa e come funziona. I chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
A partire dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per il pagamento di carburanti. Contestualmente sarà abolita la scheda carburante.
Come specificato dalla Legge di Bilancio 2018 “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica“.
Indicazioni in merito agli aspetti più salienti della fatturazione elettronica carburanti tra privati sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 30/4/2018 ed i provvedimenti n. 73203 del 4/4/2018 e n. 89757 del 30/4/2018.
Fatturazione elettronica carburanti 2018: per chi
Quindi dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva.
Tale obbligo però non scatta per tutte le cessioni di benzina, carburanti e lubrificanti ma solo per quelle operazioni ove l’acquirente informi il rivenditore che l’acquisto è stato eseguito nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.
Fatturazione elettronica carburanti 2018: in quali casi
L’obbligo riguarda le fatture relative a cessioni di benzina o gasolio in generale destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori, nonché per quelle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.
Rimangono escluse fino al 31 dicembre 2018 alcuni tipi di cessioni, quali:
- le cessioni di carburante per motori di gruppi elettrogeni
- le cessioni di carburanti per impianti di riscaldamento
- le cessioni di carburanti per attrezzi vari
Fatturazione elettronica carburanti 2018: come
Uno dei primi necessari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di pagamento che bisognerà utilizzare per poter dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l’IVA.
Le spese per l’acquisto di carburante dovranno essere effettuate con i mezzi idonei (come individuati dal provv. AE 4 aprile 2018): si tratta di tutte le modalità di pagamento diverse dal contante ad oggi esistente. Dal bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, così come ovviamente carte di credito, bancomat, carte prepagate e carte o buoni carburante.
I benzinai dovranno, a seguito di richiesta, emettere obbligatoriamente la fattura elettronica per chi intende beneficiare delle agevolazioni fiscali sui costi auto.
Imprese e professionisti, in sede di acquisto di benzina e gasolio, dovranno esplicitamente richiedere al rifornitore l’emissione dell’e-fattura: come detto l’obbligo ad oggi non è generalizzato ma riguarda soltanto i titolari di partita IVA.
L’acquirente quindi dovrà informare il benzinaio che l’acquisto è effettuato nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. In caso contrario l’operazione si considererà effettuata da un privato, non sarà possibile beneficiare di detrazione IVA e della deduzione della spesa.
L’emissione della fattura elettronica deve avvenire entro la fine della giornata lavorativa.
Qualora il pagamento del carburante avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente o con altro strumento consono (provvedimento Ag. Entrate 4 aprile 2018), la deducibilità in capo all’impresa o al professionista, quale datore di lavoro, permane se l’ammontare viene regolarmente rimborsato in modo tracciabile.
Contenuto della fattura elettronica carburanti
Meno dati da indicare rispetto a quanto previsto, in precedenza, per la compilazione della ormai abrogata scheda carburante: l’indicazione di targa o altro elemento identificativo del veicolo non rientra tra i dati obbligatori da indicare nella fattura.
Il contenuto della fattura elettronica, quindi, non dovrà individuare qual è il veicolo per il quale è stato effettuato il rifornimento di benzina e gasolio; sarà tuttavia possibile indicarli in via facoltativa ai fini della tracciabilità della spesa e in primis per la deducibilità del costo.
Sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 o 21 bis del DPR 633/72, se la fattura è ordinaria, deve contenere il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l’imponibile, l’imposta e l’aliquota.
Tali dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dal sistema di interscambio e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata.
Fatturazione elettronica carburanti 2018: i buoni carburante
Tra i mezzi di pagamento idonei per dedurre il costo e detrarre l’IVA sulle spese per l’acquisto di benzina e gasolio rientrano anche carte utilizzate negli contratti di netting o buoni carburante, i quali prevedono sulla base di specifici accordi che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Se anche in questo caso sarà necessario rispettare gli obblighi di tracciabilità del pagamento, non sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica al momento del rifornimento ma, al contrario, il documento dovrà essere emesso al momento della ricarica della carta ovvero dell’acquisto del buono carburante.
Regole diverse nel caso in cui, invece, il rifornimento è effettuato presso le cosiddette pompe bianche (ossia le stazioni di servizio no logo, che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note).
Se il buono/carta consente di rifornirsi presso questi impianti o anche consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.
Poiché le novità contenute nella direttiva troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e che precedenti documenti di prassi consentivano per i ‘buoni’ utilizzabili per l’acquisto di carburante un diverso comportamento, è lecito ritenere che i buoni emessi e utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità di tali indicazioni non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.
Clicca qui per scaricare la circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate
Clicca qui per conoscere FacTus-PA, il software per la Fatturazione elettronica

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!