Fattura reverse charge: come funziona e quando si applica
Il reverse charge è un metodo di applicazione e gestione dell'IVA che sposta l'onere del versamento su chi riceve il bene o il servizio. Scopri come funziona e quando si applica
Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA che inverte le tradizionali regole fiscali, trasferendo l’obbligo dell’imposta dal fornitore al cliente o committente.
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Inversione contabile – software FacTus
Indice
Cos’è il reverse charge
Il reverse charge è regolato dal D.P.R. 633/1972, articolo 17, commi 5, 6 e 7. Si tratta di un meccanismo di inversione contabile che fa ricadere l’applicazione dell’imposta su chi riceve la fattura e non al soggetto emittente. Obbligato, quindi, al pagamento dell’imposta sarà chi riceve la prestazione o chi riceve il bene.
In sostanza, l’inversione contabile è una deviazione alla normale contribuzione dell’IVA e prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l’IVA in luogo del fornitore.
L’effetto fondamentale del reverse charge è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.
Come funziona il reverse charge
Il reverse charge costituisce un’eccezione ai principi di esigibilità e detrazione dell’IVA. Solitamente, in una transazione tra due soggetti, il fornitore del bene o il prestatore del servizio applicano l’imposta nella fattura e la addebitano al destinatario della cessione del bene o del servizio, versando solo successivamente l’importo all’amministrazione finanziaria.
Con il reverse charge, invece, si ha che:
- il cedente emetterà una fattura senza l’applicazione dell’imposta IVA;
- il destinatario avrà l’obbligo di integrare sul registro IVA l’imposta sulla base dell’aliquota propria dell’operazione.
Per comprendere meglio il meccanismo dell’inversione contabile, lo facciamo attraverso un esempio pratico.
Supponiamo una vendita con una fattura senza IVA. Il venditore registra un credito verso la società x per la cessione del bene, mentre l’acquirente registra la fattura con l’integrazione dell’IVA. L’acquirente quindi registra due operazioni: l’acquisto e l’autofattura.
L’acquirente registrando l’operazione sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite, neutralizza l’operazione. Se il reverse charge non fosse applicato, l’IVA sarebbe stata versata al fornitore, che a sua volta l’avrebbe versata all’Erario, mentre l’acquirente l’avrebbe detratta. Con l’inversione contabile, è il cliente ad applicare l’IVA (sia a credito che a debito).
Quando si applica il reverse charge
Il reverse charge si suddivide in due precisi e differenti ambiti di applicazione:
- reverse charge estero: applicazione dell’inversione contabile nelle operazioni con controparti UE o extra-UE;
- reverse charge interno: applicazione dell’inversione contabile in specifiche operazioni effettuate tra operatori economici nazionali.
Reverse charge esterno
Il reverse charge esterno si applica a tutte le operazioni IVA rilevanti in Italia effettuate da soggetti non residenti e privi di una stabile organizzazione nel territorio italiano, nei confronti di soggetti passivi IVA italiani (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72). Questo meccanismo prevede il trasferimento degli obblighi fiscali dal soggetto non residente al cessionario o committente dell’operazione, che è un soggetto passivo stabilito in Italia. Tale procedura include anche gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali, secondo l’articolo 44 del D.L. 331/93, il cessionario è il debitore d’imposta.
Il reverse charge esterno si attua attraverso 2 principali modalità operative:
- integrazione della fattura: il cessionario integra la fattura ricevuta dal cedente o prestatore che non contiene l’IVA in virtù del meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione consiste nell’aggiungere l’IVA dovuta sulla fattura stessa. Questa modalità si applica sia alle operazioni interne che a quelle intracomunitarie ricevute da soggetti passivi IVA italiani;
- autofattura: il cessionario emette un documento chiamato autofattura che replica la fattura ricevuta, con aggiunta e dettaglio dell’IVA dovuta. Questi importi vengono poi registrati nei registri IVA. Questa modalità si applica alle operazioni con prestatori di servizi residenti in paesi extra-UE.
In entrambi i casi di applicazione del reverse charge (integrazione o auto-fatturazione) al contenuto della fattura deve essere aggiunta IVA italiana secondo l’aliquota di appartenenza.
Reverse charge interno
Il reverse charge interno si riferisce all’uso dell’inversione contabile per specifiche operazioni imponibili IVA all’interno del territorio italiano. Nel corso degli anni, le situazioni in cui questo meccanismo può essere applicato sono state significativamente ampliate.
Di seguito una tabella riassuntiva che illustra i vari casi di applicazione del reverse charge interno in Italia:

Reverse charge interno
Reverse charge e regimi speciali IVA
Con la circolare 14/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il meccanismo del reverse charge non può essere applicato alle prestazioni di servizi rese a soggetti che godono di regimi fiscali speciali. Questi regimi esonerano il committente dagli obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, come la tenuta del registro dei corrispettivi, l’annotazione delle fatture e la gestione del registro degli acquisti.
Come indicato in via esemplificativa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E/2015, si tratta dei seguenti soggetti:
- associazioni sportive in regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991;
- agricoltori esonerati con volume d’affari inferiore a 7.000 euro;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- soggetti che effettuano spettacoli viaggianti (art. 74-quater, D.P.R. n. 633/1972).
Reverse charge edilizia
Nell’edilizia, il reverse charge si applica principalmente in due ambiti:
- subappalti edili;
- servizi relativi ai beni immobili.
Applicazione nei subappalti edili
Il reverse charge nel settore edile si applica alle imprese che forniscono servizi attraverso contratti di appalto e subappalto. Sono richiesti tre presupposti per la sua applicazione:
- oggettivo: l’operazione deve riguardare lavori edili;
- contrattuale: deve esistere un rapporto giuridico, quindi un contratto tra le parti, riconducibile allo schema dell’appalto;
- ribaltamento di posizione contrattuale: la prestazione di servizi deve essere eseguita da un committente che a sua volta ha contrattato con un terzo l’esecuzione della stessa prestazione, sempre sulla base di un rapporto giuridico riconducibile all’appalto.
Le aziende coinvolte comprendono appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.
Servizi relativi ai beni immobili
Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) il campo di applicazione del reverse charge nel settore edile è stato ulteriormente ampliato, includendo anche servizi come pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Sanzioni previste per l’errata o omessa applicazione del reverse charge
Il regime sanzionatorio in materia di reverse charge prevede sanzioni differenti in base dell’irregolarità commessa (D.Lgs. 471/97):
- operazioni con detrazione di imposta (articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97);
- operazioni non contabilizzata (articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, secondo periodo);
- operazioni soggette con IVA indetraibile (articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, terzo periodo);
- mancata ricezione della fattura (articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, ultimo periodo);
- operazioni non soggette a IVA (articolo 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. 471/97);
- operazioni erroneamente assoggettate a reverse charge.
Operazioni con detrazione di imposta
La normativa prevede che il cessionario o committente, che non applica il reverse charge nell’esercizio di impresa, arti o professioni, sia soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 20.000 euro, qualora abbia diritto alla detrazione integrale dell’imposta.
Questa sanzione si riferisce alle operazioni in inversione contabile definite dall’articolo 17 del D.P.R. 633/72, inclusi gli acquisti intracomunitari di cui agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1 del D.L. 331/93.
Se l’imposta è stata erroneamente assolta dal prestatore estero, anziché dal cessionario committente, la sanzione amministrativa è compresa tra 250 e 10.000 euro, secondo il comma 9-bis.
Operazione non contabilizzata
Quando il regime dell’inversione contabile non viene contabilizzato ma non influisce sull’imposta dovuta (in caso di piena detraibilità), si applica una sanzione proporzionale dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
Questa sanzione è più severa poiché considera la violazione formale come un’irregolarità sostanziale se l’operazione non risulta neppure dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi.
Operazioni soggette a reverse charge con IVA indetraibile
Se l’omissione del reverse charge riguarda operazioni per cui l’imposta sarebbe risultata indetraibile (totalmente o parzialmente), a causa di limitazioni oggettive o soggettive, si applica una sanzione proporzionale che va dal 90% al 180% dell’imposta indetraibile.
Questa sanzione è prevista per la dichiarazione infedele, come da articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/97. Inoltre, si applica anche la sanzione per indebita detrazione del 90% dell’imposta, come stabilito dal comma 6 dello stesso articolo.
Operazioni soggette a reverse charge per mancata ricezione della fattura
Se il cessionario o committente non riceve la fattura o riceve una fattura irregolare per un’operazione soggetta a reverse charge, deve informare l’ufficio competente entro 30 giorni dalla scadenza del quarto mese dalla data dell’operazione, emettendo un’autofattura o documento integrativo e assolvendo l’imposta. La mancata regolarizzazione comporta una sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata, con un minimo di 250 euro.
Operazioni soggette al reverse charge non soggette ad IVA
Se il reverse charge viene applicato a operazioni esenti, non imponibili, o comunque non soggette a imposta, l’Ufficio, in sede di accertamento, elimina sia il debito che il credito IVA dalle liquidazioni periodiche. Se l’imposta autoliquidata non è stata detratta per ragioni di indetraibilità, il contribuente può recuperare tale importo ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72. Tuttavia, non è prevista alcuna sanzione, eccetto nel caso di operazioni inesistenti, dove la sanzione va dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
Operazioni erroneamente assoggettate a reverse charge
Secondo la Circolare n. 16/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’ambito applicativo del comma 9-bis 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/97, si applicano sanzioni per operazioni erroneamente assoggettate a reverse charge in cui non ricorrono tutte le condizioni necessarie. Esempi includono:
- l’acquisto di beni in Italia da un soggetto dichiaratosi non residente, ma successivamente accertato come stabile organizzazione in Italia;
- prestazioni edilizie mancanti del requisito oggettivo, come servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici non direttamente correlati all’edificio o sue pertinenze.
In questi casi, la responsabilità oggettiva del cessionario o committente può essere mitigata da situazioni di non punibilità previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 472/97.
Per ulteriori approfondimenti

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/fattura-reverse-charge-come-funziona-quando-si-applica/



