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Fase 2, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: la circolare dal Ministero della Salute ai medici competenti

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Con l’imminente riavvio delle prime attività lavorative il Ministero della Salute rende nota la circolare ai medici competenti con indicazioni operative negli ambienti di lavoro

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente in vista della imminente riapertura delle attività produttive sospese a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

Il documento nasce sulla scorta del Protocollo in contrasto alla diffusione del Covid-19 del 14 marzo 2020, integrato e modificato il 24 aprile 2020, ed il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” della Protezione Civile del 9 aprile 2020.

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La Circolare del Ministero della Salute ai medici competenti

Secondo il Ministero in questa delicata fase di riapertura delle attività lavorative più che mai si rende necessaria una particolare attenzione al duplice obiettivo di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della tutela della collettività.

Ben si comprende quindi la delicata posizione che rivestono ancor più in questo momento i medici competenti sulla sicurezza del lavoro e dei loro requisiti sanciti dall’art. 38 del dlgs 81/2008 che ne permettono l’iscrizione in un apposito elenco istituito presso il Ministero del Lavoro.

La circolare illustra con alcune tabelle l’incidenza della presenza sul territorio dei medici competenti e le indicazioni operative da adottarsi in aggiunta alle già vigenti disposizioni in materia di sicurezza, in particolare secondo:

  • la distribuzione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per tipologia di rischio lavorativo;
  • la presenza di sorveglianza sanitaria del medico competente in azienda per settore ATECO disaggregato in base ai dati di un’indagine Insula 2 (Inail, 2019).

In base alle trasmissioni per via telematica (art. 40, comma 1, dlg 81/2008) ai servizi competenti dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente al 2018, emerge che tali comunicazioni sono state effettuate da un totale di 5.259 medici competenti, circa il 70% degli iscritti nell’elenco, corrispondente ad un totale di 14.786.812 soggetti, a fronte di un totale pari a 23.215.000 occupati.

La distribuzione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per tipologia di rischio lavorativo

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria (art.2 comma 1 del dlgs 81/2008) contestualizzata al riavvio delle attività lavorative è opportuno che il medico competente, oltre ad avere tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera.

La presenza di sorveglianza sanitaria del medico competente in azienda per settore ATECO

Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio.

Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico.

 

Clicca qui per scaricare la circolare del Ministero della Salute

 

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