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Fase 2 e DPCM del 26 aprile: i chiarimenti del Ministero dell’Interno

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I chiarimenti del Viminale sulla fase 2 dell’emergenza: spostamenti, aree pubbliche, attività motoria, cerimonie, negozi, ristoranti ed attività produttive

Con una circolare del Ministero dell’Interno vengono forniti una serie di chiarimenti relativi al DPCM del 26 aprile 2020.

Ricordiamo che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile vengono stabiliti i tempi e le regole per la graduale riapertura delle attività nella cosiddetta “fase 2 dell’emergenza“, a partire dal 4 maggio.

La circolare chiarisce alcuni aspetti relativi a:

  • spostamenti;
  • aree verdi pubbliche;
  • attività motoria;
  • cerimonie funebri;
  • negozi;
  • ristoranti;
  • attività produttive.

Il Ministero chiarisce prima di tutto che tali misure sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. 

Spostamenti

Il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine “congiunti“, si evidenzia nella circolare che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale.

La definizione ricomprende quindi:

  • i coniugi;
  • i rapporti di parentela, affinità e di unione civile;
  • le relazioni connotate: “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.

Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione io cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Accesso a parchi e giardini

L’art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM rende nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

E’ stato tuttavia previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse.

Attività motoria e sportiva

L ‘art.1, comma 1, lett. t) consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La norma pertanto non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.

Cerimonie funebri

La disposizione consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali e di ristorazione

L’art. 1. comma 1, del DPCM (e l’allegato 1) nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio e di ristorazione, introduce alcune novità, tra cui:

  • nel novero delle attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
  • consente la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

Attività produttive industriali e commerciali

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto amplia il novero delle attività consentite. da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

 

Clicca qui per scaricare la circolare del Ministero dell’Interno

 

certus

 

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