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Fascicolo del fabbricato: no del Consiglio di Stato

Il TAR del Lazio (sentenza del 13 novembre 2006, n. 12320) aveva annullato la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la Delibera della Regione Lazio n. 6/2005 che, in attuazione della L.R. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo di redigere il “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.

Il TAR del Lazio (sentenza del 13 novembre 2006, n. 12320) aveva annullato la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la Delibera della Regione Lazio n. 6/2005 che, in attuazione della L.R. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo di redigere il “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
I magistrati avevano ritenuto illegittimi gli adempimenti previsti dai due citati provvedimenti, in quanto:

  • eccessivamente gravosi per i proprietari;
  • inutili trattandosi per lo più di dati che sarebbero già in possesso della pubblica amministrazione ovvero da essa facilmente reperibili.

Contro tale sentenza si è appellato il Comune di Roma.
Il Consiglio di Stato , con l’Ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007, ha respinto l’istanza del Comune confermando la sentenza del TAR.

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Ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato24 KbPDF
TAR Lazio – Sentenza del 13 novembre 2006, n. 12320160 KbPDF
 
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