fasce rispetto ferroviario

Fasce di rispetto ferroviario, i chiarimenti del Tar

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Con una sentenza del Tar Emilia vengono chiariti vincoli e divieti relativi alla fasce di rispetto ferroviario

Con la sentenza n. 195/2018 il Tar Emilia interviene in una controversia tra privati/comune/ferrovie circa le fasce di rispetto ferroviario ed i derivanti vincoli di inedificabilità.

I fatti in breve

Una società di capitali proprietaria di un terreno su cui sorgono 2 fabbricati, impugnava dinanzi al Tar il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale nel 2009 avente oggetto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata alla ricorrente.

La concessione si riferiva ad un capannone trasformato in laboratorio ubicato sul confine di proprietà e posizionato ad appena 6,60 m dai binari della linea ferroviaria.

La ricorrente contestava, inoltre, i diversi pareri di Rete Ferroviaria Italiana contrari:

  • al rilascio sia dell’autorizzazione in deroga ex art. 60 del dpr n. 753/1980
  • alla concessione edilizia in sanatoria, da parte del Comune

La società ricorrente :

  • lamentava la mancanza dei presupposti di legge affinché il Comune potesse agire in autotutela all’annullamento parziale di propri precedenti provvedimenti, non essendo stato adottato entro un congruo termine come prescrive l’art. 21 L. n. 241 del 1990
  • considerava  inesistenti i pericoli per la sicurezza pubblica evidenziati dal Comune e da R.F.I..

Il Tar osserva che dagli atti di causa risulta che il fabbricato di proprietà della ricorrente (capannone ora utilizzato quale laboratorio) è situato ad appena 6,60 m dai binari della linea ferroviaria quindi R.F.I. non poteva rilasciare una deroga ex art. 49 c. 1 e 60, c. 1 del dpr n. 753/1980 al fine di autorizzarne ex post la realizzazione.

Il dpr n. 753/1980 dispone che:

è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, a meno di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Trattasi, tuttavia, di vincolo di inedificabilità relativa, con possibilità di edificazione in deroga, mediante riduzione della zona di rispetto solo nei casi in cui :

la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano

Pertanto, la scelta operata dal legislatore è nel senso di considerare la deroga alle distanze dalla linea ferroviaria un’ipotesi del tutto eccezionale e, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa:

il disposto dell’art. 60, dpr n. 753/1980 va interpretato nel senso che, anche in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione ferroviaria non è obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente ha facoltà di valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa

Sulla base delle suddette considerazioni, il Tar ritiene che nel caso in esame non ricorrano le eccezionali circostanze e condizioni richieste dalla legge per autorizzare in deroga la costruzione del manufatto

Inoltre, per il Tar è evidente che la costruzione del fabbricato in confine a 6,60 m dalla più vicina rotaia non consente ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria, ostacola gli interventi di manutenzione ed in caso di incidente ferroviario non permette l’immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso.

Conseguentemente, in presenza di reiterati pareri contrari da parte di R.F.I. motivati in base alla salvaguardia della sicurezza pubblica relativamente ad un manufatto sito a pochi metri dai binari, l’amministrazione comunale era vincolata ad annullare parzialmente la concessione edilizia in sanatoria precedentemente illegittimamente rilasciata.

 

Clicca qui per conoscere Praticus-TA il software per l’elaborazione dei titoli abilitativi edilizia

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza n. 195/2018

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *