FAQ Superbonus: cessioni dei crediti successive alla prima

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Aggiornamento delle FAQ sul Superbonus: ecco come avvengono le cessioni dei crediti successive alla prima cessione o sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 19 maggio 2022 le FAQ per rispondere ad alcuni dubbi che, contribuenti ed operatori del settore, hanno esposto relativamente al Superbonus 110% ed alle novità introdotte dal decreto Sostegni-ter in fase di conversione (vedi articolo di BibLus: Cessione del credito Superbonus e altri bonus: ecco le nuove regole!).

La nuova FAQ chiarisce come avvengono le cessioni dei crediti successive alla prima cessione o sconto in fattura.

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Stop alle cessioni parziali

Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) ha impedito la parzializzazione del credito (successivamente alla prima cessione).

In pratica, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Non sarà dunque più possibile frazionare i crediti: se fino ad oggi era possibile scegliere di volta in volta (e di anno in anno) quanto utilizzare direttamente e quanto cedere a terzi, le nuove norme impongono di cedere per intero il credito d’imposta ricevuto.

Solo il committente potrà decidere di esercitare l’opzione su parte del credito e di utilizzare l’altra in compensazione diretta.

Codice identificativo univoco

La seconda parte del nuovo comma 1-quater stabilisce che, al fine di evitare cessioni successive, al credito è attribuito un codice identificativo univoco (un bollino), da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Il meccanismo, che consentirà di tracciarne la sua storia, è analogo a quello adottato negli appalti pubblici (codici CIG e CUP) per la tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal riguardo, si segnala che in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono suddivisi in rate annuali di pari importo, in funzione della tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciabilità delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

FAQ AE del 19 maggio 2022

Alla luce di quanto esposto riportiamo la FAQ aggiornata al 19 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate in tema di cessioni dei crediti successive alla prima:

A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

La risposta del Fisco è molto chiara: le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito.

Questo in quanto il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione: le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Le altre rate, invece, sempre per l’intero importo, potranno essere cedute anche in momenti successivi, ossia essere utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Il Fisco ricorda, infine, che le suddette disposizioni del comma 1-quater (crediti parziali e codice identificativo) si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

 

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