FAQ bonus energia e rifiuto comunicazione crediti

Bonus energia e rifiuto comunicazione dei crediti: cosa fare?

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Bonus energia: il Fisco risponde su cosa fare in caso di codice Ateco errato o di mancata corrispondenza delle società

Cosa fare nel caso in cui venga scartata la comunicazione nell’ambito del bonus energia? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate, in riferimento ai casi di un codice Ateco non coerente e alla mancata corrispondenza delle società.

Ricordiamo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti quater vengono confermate le novità sui bonus energia per le imprese, misure già introdotte dal decreto Aiuti ter. Si tratta di contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, già previsti per i mesi di ottobre e novembre a favore delle piccole imprese e delle imprese energivore e gasivore, ora estesi anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Rimangono, invece, invariate le regole sulla cessione dei crediti e sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per rimanere in tema di agevolazioni e per non perdere l’occasione di accedere alle detrazioni fiscali ancora in vigore, ti suggerisco un software per la gestione della pratica Superbonus gratis per 30 giorni e una guida PDF sui bonus edilizia. Questo strumento ti consentirà di fare:

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Bonus imprese prodotti energetici: la FAQ del 10 marzo 2023

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai bonus imprese prodotti energetici, è presente una nuova FAQ aggiornata al 10 marzo 2023 in merito alle comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

Il contribuente chiede cosa fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate: una per codice Ateco non coerente e l’altra per mancata corrispondenza delle società.

Codice Ateco non coerente e mancata corrispondenza delle società

Nel primo quesito il richiedente segnala che la comunicazione dei crediti d’imposta energetici viene scartata perché presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (mentre il secondario è pertinente); nel secondo, viene segnalato il rifiuto per il fatto che la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022. In particolare, l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022 ma, a seguito di un’operazione straordinaria, ha acquistato il credito dall’impresa che lo ha maturato nel 2022.

Nelle ipotesi di scarto delle comunicazioni inviate entro il 16 marzo 2023 il Fisco dichiara che, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, è possibile trasmettere la comunicazione tramite PEC anche successivamente a tale data, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.

L’Agenzia precisa che la comunicazione deve:

  • essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito;
  • contenere nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario;
  • può essere effettuata anche dagli intermediari delegati.

È importante, inoltre, che nel messaggio di posta elettronica certificata venga indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione, allegando anche la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.

Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte mente lo scarto per errori di compilazione prevede un nuovo invio con i dati corretti entro il 21 marzo 2023.

Bonus energia 2022: crediti d’imposta e compensazione

Il bonus energia imprese previsto in favore delle imprese sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022, è stato esteso dal decreto Aiuti quater ad una quota dei costi sopportati a dicembre 2022.

L’articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento (decreto legge n. 176/2022) ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas. Si tratta, in particolare di crediti a favore delle imprese:

  • energivore, pari al 40% delle spese sostenute;
  • a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute;
  • non energivore, pari al 30% delle spese sostenute;
  • diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24.

In alternativa, le beneficiarie possono cederli a terzi, ma a certe condizioni:

  • il credito è cedibile solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto allo stesso credito;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Le cessioni vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate entro i seguenti termini:

  • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta (carburanti per agricoltura e pesca– terzo trimestre 2022);
  • 21 giugno 2023, per il credito d’imposta (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);
  • 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

A loro volta, i cessionari dovranno utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il:

  •  30 settembre 2023, per i crediti d’imposta estesi. Entro lo stesso termine vanno utilizzati anche i crediti energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022 e quelli energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022;
  • 31 marzo 2023, per il credito d’imposta carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022;
  • 30 giugno 2023, per il credito d’imposta carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022.

 

 

 

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