False dichiarazioni o false documentazioni ai fini della qualificazione, delibera Anac

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L’Anac interviene in merito alle false dichiarazioni e alla presentazione di falsa documentazione ai fini della qualificazione da parte degli operatori economici

Il Codice appalti all’art. 48 prevede che le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedano ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.

Le stazioni appaltanti eseguono i vari controlli. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità.

Inoltre, l’art. 40 comma 9 quater del Codice appalti prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino l’accaduto all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) entra nel merito della questione, fornendo le indicazioni per le stazioni appaltanti.

In allegato il comunicato con tutti i dettagli.

 

Clicca qui per scaricare il comunicato Anac del 3 febbraio 2016

 

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