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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Facility Parco Agrisolare: i nuovi incentivi per il fotovoltaico nelle imprese agricole

Facility Parco Agrisolare: i nuovi incentivi per il fotovoltaico nelle imprese agricole

Requisiti di selezione e tempistiche per il finanziamento di impianti fotovoltaici su edifici produttivi (stalle, capannoni, serre, infrastrutture) delle aziende del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Domande entro il 9 aprile 2026

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 19 Marzo 2026/0 Commenti/in Bonus edilizi, Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
parco-agrisolare-2024

Con D.M. 17/12/2025 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 – il MASAF ha lanciato la nuova misura M2C1 I.4 del PNRR “Facility Parco Agrisolare” per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici produttivi del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il decreto si inserisce nel solco tracciato dal precedente programma “Parco Agrisolare“. Prevede infatti, i medesimi requisiti di selezione e finanziamento dei progetti introducendo tuttavia importanti novità in termini di requisiti di qualità, criteri di priorità e distribuzione territoriale delle risorse.

Il 24 febbraio 2026 il MASAF ha pubblicato il bando 2026 (con regolamento operativo) che apre dalle ore 12:00 del 10 marzo e fino alle ore 12:00 del 9 aprile 2026 i termini per presentare i nuovi progetti e le relative richieste di finanziamento.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio le caratteristiche della misura, i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità.

L’accesso alla misura Facility Parco Agrisolare richiede una progettazione accurata e professionale degli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione ai requisiti di efficienza e qualità richiesti dal decreto. Per supportare imprese agricole, professionisti e installatori nella fase di studio di fattibilità e progettazione esecutiva, è fondamentale utilizzare strumenti tecnici adeguati. Vuoi verificare la fattibilità tecnica ed economica del tuo progetto? Utilizza un software professionale per la progettazione fotovoltaica dotato di modellatore 3D integrato, che ti permette di simulare con precisione l’installazione sui tetti degli edifici produttivi, calcolare le rese energetiche e dimensionare correttamente l’impianto in base ai consumi aziendali.

Indice

  • Chi può chiedere il contributo Facility Parco Agrisolare
  • Quali spese sono ammesse al Facility Parco Agrisolare
  • A quanto ammonta il contributo previsto dal Facility Parco Agrisolare
  • Quando si può fare domanda di contributo per il Facility Parco Agrisolare
  • Facility Agrisolare: le faq del GSE

Chi può chiedere il contributo Facility Parco Agrisolare

L’investimento si propone di modernizzare il patrimonio edilizio produttivo agricolo attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, favorendo la produzione di energia rinnovabile e contribuendo agli obiettivi climatici europei.

La misura ha una dotazione complessiva di 789 milioni di euro.

Oltre al criterio di anteriorità della data di presentazione delle domande, si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità dei progetti, per l’accesso alle risorse stanziate per la Misura:

  • progetti non ammessi a finanziamento a valere sulla Misura M2C1-2.2 “Parco Agrisolare”, ai sensi degli avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e 19 agosto 2024, oppure progetti ammessi a tale finanziamento, per il quale sia stata formalizzata rinuncia in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso;
  • progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, fino al raggiungimento del 40% delle risorse;
  • progetti il cui soggetto proponente è iscritto, alla data di presentazione dell’istanza, alla rete agricola di qualità;
  • progetti che rispettano specifici criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza (garantita priorità ai moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA e ricadano nella Categoria B o C.

Nel caso in cui, all’esito della valutazione di tutti progetti presentati, non risultino assegnate tutte le risorse stanziate per la Misura, le risorse residue potranno essere assegnate ai progetti ripresentati già ammessi a finanziamento a valere sulla Misura M2C1-2.2 “Parco Agrisolare”, ai sensi degli avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e 19 agosto 2024, per i quali non sia stata formalizzata rinuncia in data antecedente alla data dell’Avviso 2026, secondo il seguente ordine di priorità.

Possono accedere alla misura tutte le aziende agricole che intendono procedere con l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, favorendo la produzione di energia rinnovabile e contribuendo agli obiettivi climatici europei.

Possono accedere ai finanziamenti:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER). Forme aggregate quali ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).

Quali spese sono ammesse al Facility Parco Agrisolare

Il decreto prevede la selezione e il finanziamento di progetti con caratteristiche specifiche, già definite nell'articolo 2, commi da 1 a 6 del D.M. n. 211444 del 19 aprile 2023, che stabilisce i requisiti fondamentali per l’ammissibilità agli incentivi.

In estrema sintesi ricordiamo che,  salvo per i casi di cui all’Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente se destinati all’autoconsumo, cioè per coprire il fabbisogno energetico aziendale.

La capacità produttiva annua non può superare il consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica, inclusi i consumi familiari. La vendita di energia elettrica in rete è consentita purché venga rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Nel caso di aziende agricole aggregate, appartenenti alla stessa categoria della Tabella A del D.M./2023, l’impianto è ammissibile solo se destinato a soddisfare il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti beneficiari.

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto Facility, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).

Unitamente all’installazione fotovoltaica, sono ammissibili interventi complementari quali:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Sono ammesse alle agevolazioni anche le seguenti voci di spesa:

  • sistemi di accumulo;
  • dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
  • costruzione o miglioramento di beni immobili;
  • acquisto di macchinari e attrezzature, entro il limite del loro valore di mercato;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  • costi generali collegati alle spese precedenti, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e studi di fattibilità.

I progetti ammessi alle agevolazioni devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

Tutti gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) e non possono riguardare strutture connesse a combustibili fossili, impianti ETS ad alte emissioni, discariche o inceneritori. I progetti devono soddisfare requisiti specifici di efficienza energetica e qualità dei prodotti installati, con priorità assegnata a iniziative non precedentemente finanziate dal bando “Parco Agrisolare” e a soggetti iscritti alla Rete Agricola di Qualità.

Inoltre è riconosciuta priorità in ordine ai progetti che non hanno già beneficiato di finanziamenti a valere sulla Misura M2C1-2.2 “Parco Agrisolare”, i progetti, il cui soggetto proponente è iscritto alla “rete agricola di qualità” di cui alla Legge 116/2014 e i progetti ammessi alle agevolazioni dovranno rispettare i criteri di ammissibilità delle spese pari a di cui all’articolo 6 del D.M.  211444 del 19 aprile 2023, ovverosia fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

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A quanto ammonta il contributo previsto dal Facility Parco Agrisolare

La spesa massima ammissibile complessiva, per Soggetto Beneficiario, non può superare l’importo di 2.260.000 euro ripartiti secondo i seguenti criteri:

  • le spese massime ammissibili, riferite all’intervento d’installazione dell’impianto fotovoltaico sono pari a 1.500.000 euro;
  • fermo restando il limite massimo di 1.000 kWp per singolo progetto, sono individuati, inoltre, i seguenti costi specifici:
    1. fino a 1500 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA e ricadano nella Categoria B o C;
    2. fino a 1000 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA e ricadano nella Categoria A;
  • le spese massime ammissibili, riferite agli interventi complementari sono pari a 700.000 euro;
  • le spese massime ammissibili per i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile sono individuate come segue:
    1. fino a 50.000 euro, per i sistemi di accumulo;
    2. fino a 10.000 euro, per i dispositivi di ricarica.

L’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili è determinata in funzione del settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile, in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso, secondo quanto indicato nelle Tabelle 1A, 2A, 3A e 4A del Decreto.

Il contributo è a fondo perduto con un’intensità di aiuto massima dell’80% rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

  • al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  • al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  • al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Fanno eccezione:

  • le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
  • delle imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.

Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:

  • +20 punti percentuali per le piccole imprese;
  • +10 punti percentuali per le medie imprese;
  • +15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.

Quando si può fare domanda di contributo per il Facility Parco Agrisolare

Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE S.p.a. a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.

Qui puoi scaricare:

  • Decreto ministeriale N.681806 del 17/12/2025
  • Avviso pubblico con
  • Allegato A “Regolamento Operativo
  • Allegato B “Codici ATECO” (345.59 KB)
  • Allegato C “Simulatore analisi controfattualità grandi imprese”
Icona

Download Gratuito D.M. 17/12/2025, avviso pubblico e regole operative del Facility Parco Agrisolare (PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 4)

Facility Agrisolare: le faq del GSE

Possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Facility i Soggetti Beneficiari che svolgono oltre all'attività agricola anche attività agrituristica?

Si, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto “Facility Parco Agrisolare” i Soggetti Beneficiari che svolgono, oltre all'attività agricola, anche quella agrituristica purché venga dimostrato che l'attività agrituristica non sia attività prevalente rispetto a quella agricola. La prevalenza dell'attività agricola dovrà essere desumibile dalla visura camerale. Qualora, in concreto, la prevalenza dell'attività agricola non sia desumibile sulla base del criterio del fatturato si potrà valutare la prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica sulla base del tempo di lavoro effettivamente dedicato alle singole attività.

Le imprese di contoterzismo possono accedere agli aiuti? Se sì a quali tabelle?

Possono accedervi solo se esse sono anche imprese agricole e, in tal caso, sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all'elenco dell'allegato B all'Avviso n. 89518/2026, pubblicato sul sito del Ministero e del GSE (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.

Se un'azienda ha in programma di aumentare i propri consumi energetici e proprio per questo motivo ha in progetto di installare l'impianto fotovoltaico, ha modo di sommare tali consumi energetici futuri per individuare il proprio Fabbisogno?

No, non è possibile sommare consumi energetici futuri. Infatti, come indicato nel paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, Il fabbisogno energetico dell'azienda agricola coincide con il consumo energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale. Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati dalle bollette, intestate all'azienda/impresa agricola, riferite all'intero anno di riferimento in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni. Per le imprese che hanno attivato il POD dei consumi da meno di 12 mesi rispetto al mese precedente l'apertura del bando, ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre).

Se il codice ATECO prevalente della cooperativa è diverso dal codice ATECO del socio che ha la disponibilità del fabbricato strumentale alla sua attività, la cooperativa può partecipare al bando nella propria tabella di corrispondenza?

La cooperativa può presentare come Soggetto Beneficiario, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) del Decreto del 19 aprile 2023, la proposta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fabbricato a condizione che il fabbricato sia nella disponibilità della cooperativa stessa o di uno dei soci, anche con codice ATECO prevalente differente, purché sia strumentale all'attività della cooperativa.

Un'azienda intende installare moduli che utilizzano celle solari bifacciali. Come va effettuato il dimensionamento dell'impianto in progetto tramite il tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea)?

Per i progetti che intendono utilizzare celle solari bifacciali la simulazione della producibilità dell'impianto tramite il Tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea) deve essere effettuata considerando l'installazione di moduli con tecnologia "Silicio cristallino (Originale)" che presentano la medesima potenza di picco dell'impianto.

Può partecipare al bando un Impresa agricola attiva che in regime di IVA ordinario ha registrato un volume di affari inferiore ai 7.000 euro nell'esercizio contabile dell'anno precedente?

Si, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di accesso, un'impresa che ha registrato un volume d'affari inferiore a 7.000 euro può partecipare al Bando purché abbia un regime di IVA ordinario. Inoltre, può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000,00 nell'anno precedente la richiesta.

Ai fini del calcolo dei consumi, in caso di subentro, si può tenere conto dei consumi del precedente titolare?

Esempio: il figlio che assume la conduzione dell'azienda del padre nel 2026 e, quindi, non possiede almeno un trimestre di consumi

Trattandosi di un subentro, l'azienda rimane la medesima ed è pertanto possibile presentare la Proposta tenendo conto dei consumi del precedente titolare.

È sufficiente indicare il codice ATECO relativo all'attività principale del beneficiario?

Sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.

Possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Facility i Soggetti Beneficiari che abbiano la disponibilità esclusivamente della copertura e non dell'immobile oggetto di intervento?

No, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto “Facility Parco Agrisolare” soltanto i Soggetti Beneficiari che posseggono la piena disponibilità dell'immobile oggetto di intervento, il quale dovrà risultare strumentale all'attività agricola del Soggetto Beneficiario. La “disponibilità” non deve essere necessariamente intesa come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad es., locazione, affitto, leasing immobiliare). Si rammenta che la durata di tale contratto deve estendersi almeno fino ai 5 anni successivi al termine dei lavori.

Vi sono particolari condizioni/vincoli sulla possibilità di cessione in rete/vendita dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso al contributo previsto dal Decreto Facility Agrisolare?

Il Decreto Facility Parco Agrisolare del 17 dicembre 2025, n. 681806 prevede la selezione e il finanziamento in conto capitale di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. In particolare, per le aziende agricole attive nella produzione primaria, possono essere ammessi ai contributi nei limiti delle intensità di aiuto di cui alla Tabella 1A, esclusivamente progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell'azienda agricola beneficiaria.

L'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, non istantaneamente autoconsumata, rimane nella disponibilità dell'azienda agricola beneficiaria che ha la facoltà di venderla sui mercati dell'energia elettrica oppure tramite contratti bilaterali con altri operatori, ivi incluso il GSE attraverso la stipula di una convenzione RID.

Se ho già inviato la Proposta Agrisolare, come posso correggere un dato erroneamente trascritto in fase di compilazione della richiesta e/o fornire ulteriore documentazione integrativa?

Con specifico riferimento alla necessità di fornire ulteriore documentazione integrativa, è bene ricordare che i documenti vanno caricati esclusivamente tramite Portale. Non è possibile intervenire nuovamente su una Proposta Agrisolare già inviata, né per correggere dati erroneamente trascritti né per integrare ulteriore documentazione. Come previsto al paragrafo 6.4 del "Regolamento Operativo Parco Agrisolare", è facoltà del Soggetto Beneficiario annullare, mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale, la Proposta inviata. In seguito all'annullamento della Proposta, il Soggetto Beneficiario potrà ripetere le operazioni di invio avendo cura di trascrivere correttamente i dati richiesti e inserendo tutta la documentazione necessaria.

La certificazione di conformità dei pannelli alla direttiva Rohs è obbligatoria?

La conformità ai principi della direttiva RoHS è obbligatoria per la marcatura CE del prodotto prima dell'immissione sul mercato. Da gennaio 2013 i prodotti elettrici ed elettronici che riportano il marchio CE devono soddisfare anche i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE, ed in particolare la medesima direttiva esclude dal suo ambito di applicazione (art. 2. Comma 4 lett. i)) i pannelli fotovoltaici, precisando che non si applica “ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali”. La Guida Operativa DNSH (https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html), aggiornata con circolare n. 22 del 14 maggio 2024, riporta una deroga al requisito sulla Direttiva RoHS, in questi termini:

A pagina 137, capoverso “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento”, la Direttiva prevede, in via alternativa che i moduli fotovoltaici:

  • dispongano della marcatura CE e, ove necessario, anche della conformità alla Direttiva RoHS;
  • oppure
  • rispondano alle caratteristiche richieste dal GSE “Certificazioni componenti https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/conto-energia/certificazioni-componenti;

Pertanto, il soddisfacimento dei requisiti richiesti al link del sito del GSE “Certificazioni componenti” è equipollente, nella certificazione DNSH, ai requisiti legati alla Direttiva RoHS, fermo restando il rispetto della marcatura CE.

In fase di presentazione della richiesta posso dichiarare che realizzerò l'impianto impiegando moduli fotovoltaici delle categorie B o C del registro moduli di Enea, ma in fase di realizzazione dell'intervento installo moduli della categoria A? - FACILITY

Nel caso in cui le Proposte di partecipazione ammissibili al finanziamento risultino associate a contributi superiori alla dotazione finanziaria prevista per la specifica tabella, si applicano, oltre al criterio di anteriorità della data di presentazione, dei criteri di priorità, tra i quali figura anche quello relativo all'impiego di moduli i cui produttori ricadono nelle categorie B e C del Registro Enea. Qualora si sia beneficiato di tale criterio di priorità per accedere alla Misura e in fase di rendicontazione dell'intervento non vengono utilizzati i moduli di una delle categorie dichiarate, decadrà il diritto di accesso al contributo. L'appartenenza del produttore alle categorie B e C del Registro Enea viene dichiarata in fase di presentazione della Proposta ed è verificata in fase di rendicontazione dell'intervento.

Se l'azienda del Soggetto Beneficiario deve realizzare una nuova connessione alla rete, può comunque partecipare al bando Facility Parco Agrisolare? Quale POD dovrà indicare a portale in fase di compilazione della richiesta?

La connessione alla rete elettrica è un requisito per l'impianto da realizzare ma non per la partecipazione al Bando; pertanto, sarà possibile partecipare anche nel caso di realizzazione di una nuova connessione.

Si rammenta che per le tabelle 2 A, 3 A e 4 A è possibile prescindere dai consumi per il dimensionamento dell'impianto (che potrà avere qualsiasi taglia compresa tra 6 kWp e 1000 kWp). Per i Soggetti Beneficiari che decidono di iscriversi in tabella 1 A, il dimensionamento dell'impianto va effettuato nel rispetto del vincolo dell'autoconsumo.

Il POD da indicare a portale è quello di connessione dell'impianto e in aggiunta (solo per tabella 1 A) vanno indicati tutti i POD utilizzati per il dimensionamento dell'impianto nel rispetto del vincolo dell'autoconsumo (come descritto al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo).

Qualora l'azienda del settore agricolo primario, iscritta in tabella 1 A, non sia connessa alla rete elettrica nazionale potrà dichiararsi "Non Connessa" o indicare il POD a cui è connessa da meno di 3 mesi se coincidente con quello di allaccio dell'impianto.

Qualora invece un Soggetto, iscritto in una delle altre tabelle (2A, 3A o 4 A) per le quali non è previsto il rispetto del vincolo dell'autoconsumo, debba realizzare una connessione nuova sul sito oggetto d'intervento potrà dichiarare a portale "Nuovo POD" oppure "POD da definire".

In ogni caso, se si è già richiesto e si è in possesso del preventivo per la nuova connessione, potrà essere indicato il relativo POD riportato.

È possibile installare un impianto da 6kW finanziandolo all'80% iscrivendosi alla tabella 1A anche se i consumi dell'azienda sono minori della producibilità dell'impianto?

Il Regolamento Operativo stabilisce che è possibile installare un impianto da 6 kW, senza bisogno di attestare il proprio fabbisogno, solo se l'azienda partecipante non ha consumi su territorio nazionale, ovvero è "Non Connessa" alla rete elettrica e, pertanto, non è possibile individuarne il fabbisogno per dimensionare l'impianto. Si intende "Non Connessa" un'azienda che non ha POD intestati sul territorio nazionale oppure se ne possiede, devono essere attivi da meno di tre mesi rispetto al mese di apertura del bando.

Si rammenta che è sempre possibile installare ulteriore potenza di generazione considerando anche il contributo dei vettori termici, se disponibili. Ciò allo scopo di raggiungere la taglia minima di 6 kWp in caso di azienda connessa alla rete ma con bassi consumi, oppure, nel caso di azienda "Non Connessa", per aggiungere ulteriore potenza di generazione al progetto oltre i 6 kWp.

Tuttavia, se i consumi sono disponibili ma insufficienti per dimensionare un impianto di taglia minima (6 kWp), l'azienda avrà comunque la possibilità di iscriversi al bando in Tabella 4 A senza dover rispettare nessun vincolo sull'autoconsumo e con il numero di proposte e con la taglia che ritiene opportuna (sempre compresa tra i 6 e i 1000 kWp), nel rispetto del massimale di spesa previsto per Soggetto Beneficiario.

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