Fabbricati collabenti categoria catastale F2, i nuovi chiarimenti
Fabbricati collabenti in categoria catastale F2, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni sull’iscrizione in Catasto degli immobili sprovvisti di rendita
La nota 29439/2013 della Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la categoria F/2 – Unità collabenti, priva di rendita catastale, non è ammissibile quando l’unità immobiliare è censibile in un’altra categoria o quando l’unità non è individuabile o perimetrabile.
Viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se è corretto, quindi, iscrivere come F/2 un’abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura.
Fabbricati collabenti, le nuove risposte dell’Agenzia
Gli immobili oggetto di censimento catastale sono definiti dall’art. 3 del dm 28/1998, che prevede che possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili:
- fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione
- costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado
- lastrici solari
- aree urbane
Pertanto le unità collabenti, ossia le costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio possono essere iscritte in catasto.
Dunque l’Agenzia chiarisce che per tali immobili sussiste la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.
Con la nota n. 29439 del 2013, la Direzione centrale catasto e cartografia ha precisato che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato
- risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale
- non è individuabile e/o perimetrabile
Pertanto, sia per abitazioni che per fabbricati produttivi, quando lo stato di fatto non consenta l’iscrizione in altra categoria catastale, è possibile attribuire la destinazione F/2 – Unità collabenti, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite.
Iscrizione in Catasto dei fabbricati collabenti, come fare
Il dm 28/1998 definisce le modalità semplificate (art. 6 comma 1) per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, tra cui sono ricomprese le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili , a causa di
- dissesti statici
- fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici
- assenza delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale
In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
La denuncia di tali costruzioni si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa per l’accatastamento delle unita’ immobiliari urbane.
E’ facoltà del tecnico allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l’aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa.
Al libretto di misure è allegato un estratto di mappa con l’indicazione della costruzione.
Nel caso di atto di aggiornamento già prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell’estratto di mappa, è sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
Clicca qui per scaricare la Circolare 27/E del 13 giugno 2016

Volevo capire se un fabbricato collabenti si può donare al figlio pagando l’imposta come prima casa .
Le agevolazioni prima casa presumono tutta una serie di dichiarazione da inserire in atto di trasferimento, tra cui anche quella di impegno a trasferirsi nell’immobile entro 18 mesi. Quindi occorre valutare bene… Dovresti valutare la questione con il Notaio che farà l’atto.
Ciao
se l abitazione come prima casa e abitabile ,un appartamento e l unità collabente è in parti comuni in quota ( ES piscina ma non piu agibile) ?
Ciao Carlo,
per rispondere alla tua domanda avremmo bisogno di ulteriori dettagli.
In ogni caso ti consiglierei di consultare il tuo tecnico di fiducia. Solo lui, analizzando il caso specifico (facendo cioè un sopralluogo, visionando i titoli edilizi, le visure catastali, ecc.) , potrà fornirti una risposta adeguata.
Domanda forse idiota… può palazzo diviso in sub magazzini e residenza essere in parte f2 e in parte centrale no?’la base e il tetto f2 e parte centrale inesistente No? Forse è automatico o gli altri proprietari devono fare un integrazione? Il Oppure si ricostruisce in parte? grazie.
Ciao,
i fabbricati collabenti sono degli edifici, censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU), che a causa delle loro condizioni non sono utilizzabili/fruibili.
E’ per questo che la categoria catastale in cui ricadono, la F2, ha una rendita catastale pari a zero.
Infatti il Decreto Ministeriale n. 28/1998 che regola il catasto dei fabbricati, all’art 2 stabilisce che:
“Ai soli fini della identificazione possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.”
Nel caso specifico, se le singole unità immobiliari ricadono in una delle suddette 4 categorie potrebbero ricadere nella categoria F2. Tuttavia generalmente la categoria F2 riguarda interi edifici (ad esempio ruderi) e quindi la totalità della particella. Il mio consiglio è di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate (in cui è confluito l’ex catasto) per un parere.
Salve, ho una “lamia” in campagna accatastata f2 perché è lesionata e senza rendita. Sul 730/2020 è obbligatorio riportarla o ne posso fare a meno? L’anno scorso l’ho riportata.
Ciao Antonio,
le unità immobiliari accatastate nella categoria F sono prive di rendita, pertanto non devono essere dichiarate nel 730.