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Home » Approfondimenti » Calcolo strutturale » Esperto assicurativo catastrofale: requisiti e tempi per l’iscrizione all’albo

Esperto assicurativo catastrofale: requisiti e tempi per l’iscrizione all’albo

Dal 2027 scatta l'obbligo di iscrizione all'albo per gli esperti assicurativi catastrofali: le disposizioni del DL 25/2026 sui requisiti di accesso, gli obblighi formativi, le sanzioni, il regime transitorio

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 31 Agosto 2026/0 Commenti/in Calcolo strutturale, Professioni tecniche e imprese edili /di

L’articolo 19 del D.L. 25/2026 introduce una disciplina organica volta a qualificare e regolamentare l’attività di accertamento e stima economica dei danni derivanti da eventi calamitosi sugli immobili assicurati. Si tratta di un intervento normativo di particolare rilievo per il settore edilizio, in quanto incide direttamente sulle procedure di valutazione tecnica post-evento e sulla professionalità dei soggetti coinvolti.

La norma prevede entro il 1° aprile 2028 l’istituzione, presso CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), di un apposito elenco ufficiale denominato “ruolo degli esperti assicurativi catastrofali” con lo scopo di realizzare un registro dove possono iscriversi esclusivamente persone fisiche in possesso di specifici requisiti soggettivi, morali e professionali.

Il funzionamento complessivo del ruolo è demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri competenti e sentita la CONSAP, che regolamenterà il procedimento disciplinare per le infrazioni, le modalità di aggiornamento formativo e professionale continuo obbligatorio e la decorrenza dell’obbligo di iscrizione al ruolo, comunque non oltre il 1° gennaio 2027.

L’obiettivo è garantire elevati standard qualitativi nelle attività di accertamento e quantificazione dei danni causati da eventi naturali estremi, tra cui alluvioni, sismi, frane, eruzioni vulcaniche, mareggiate e fenomeni climatici intensi.

Indice

  • Come si diventa esperti assicurativi catastrofali?
  • Da quando è obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli esperti assicurativi catastrofali?
  • Cosa succede nel periodo transitorio?
  • Cosa comporta l’obbligo di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali?
  • Quali sanzioni sono previste per lo svolgimento in assenza di iscrizione?
  • Cosa comporta il nuovo ruolo di esperto assicurativo catastrofale per i professionisti delle costruzioni?
  • Strumenti per un’efficace perizia danni

Come si diventa esperti assicurativi catastrofali?

L’accesso al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali è disciplinato da un sistema selettivo particolarmente rigoroso, finalizzato a garantire elevati standard di competenza, affidabilità e integrità professionale. La complessità delle attività di accertamento e stima dei danni derivanti da eventi calamitosi impone, infatti, la presenza di figure tecniche altamente qualificate, in grado di operare con competenze interdisciplinari e nel rispetto del quadro normativo vigente.

In questo contesto, il legislatore ha individuato una serie di requisiti stringenti che definiscono in modo puntuale il profilo professionale richiesto per l’iscrizione al ruolo e subordinato al possesso di requisiti stringenti, che riguardano:

  • idoneità giuridica e morale, con assenza di condanne per reati rilevanti, soprattutto in ambito pubblicistico, economico e patrimoniale;
  • affidabilità professionale, escludendo soggetti coinvolti in procedure concorsuali in ruoli apicali negli anni precedenti;
  • requisiti antimafia, in linea con la normativa vigente;
  • titolo di studio tecnico, coerente con il settore edilizio (diploma CAT, laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, percorsi ITS nell’area “Sistema casa”);
  • per i profili non laureati esperienza pratica, attraverso tirocinio biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro;

È inoltre previsto il superamento di un esame di idoneità, che verifica competenze tecniche, giuridiche ed economiche.

Si tratta, quindi, di una figura professionale ad alta specializzazione, con competenze trasversali che integrano aspetti costruttivi, estimativi e normativi.

Il D.L. 25/2026 ammette al ruolo anche i professionisti provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera; l’esercizio dell’attività è consentito in forma temporanea, nell’ambito della libera prestazione di servizi, oppure  in forma stabile, previo riconoscimento della qualifica professionale.

Da quando è obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli esperti assicurativi catastrofali?

Come anticipato, l’iscrizione all’albo è obbligatoria dal 1° gennaio 2027. È il termine ultimo indicato dal D.L. 25/2026 per l’emanazione del decreto del ministero dell’Economia che disciplina nel dettaglio il funzionamento dell’albo.

Cosa succede nel periodo transitorio?

In sede di prima applicazione delle disposizioni sull’albo degli esperti catastrofali, dal 1° gennaio 2027 fino al 1° aprile 2028, il D.L. 25/2026 prevedeva l’accesso alla “lista” degli esperti ai tecnici diplomati o laureati, in possesso di un’adeguata e documentata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati.

L’articolo 23 del D.L. 144/2026, in vigore dall’8 agosto 2026, modifica tale disposizione e ammette i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell’ambito dell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, senza l’obbligo di dover documentare l’esperienza almeno triennale.
I professionisti devono comunque soddisfare gli altri requisiti, come il godimento dei diritti civili e l’assenza di condanne per una serie di reati, tra cui: il delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a un anno. Non bisogna, inoltre, essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

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Cosa comporta l’obbligo di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali?

Un elemento centrale della disciplina è rappresentato dall’introduzione dell’obbligo di iscrizione al ruolo per l’esercizio dell’attività di esperto assicurativo catastrofale.

I professionisti iscritti possono operare sia come liberi professionisti, sia in forma associata, oppure all’interno di strutture organizzate; l’iscrizione comporta inoltre il versamento di un contributo annuale alla CONSAP, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, determinato entro il 30 maggio 2026 con decreto ministeriale e finalizzato a coprire i costi di gestione del registro, l’organizzazione delle prove di idoneità e le spese legali connesse alle attività istituzionali.

Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l’esperto assicurativo catastrofale è anche obbligato ad acquisire una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all’esercizio della professione.

La CONSAP è responsabile della gestione operativa del ruolo, disciplinando gli obblighi informativi, le procedure di cancellazione — per rinuncia, perdita dei requisiti, radiazione o mancato versamento del contributo — nonché le modalità di pubblicità e accesso al registro, al fine di garantire la massima trasparenza e fruibilità delle informazioni da parte del pubblico.

Quali sanzioni sono previste per lo svolgimento in assenza di iscrizione?

Lo svolgimento della professione in assenza di iscrizione costituisce esercizio abusivo e viene sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 348 del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 10mila a 50mila euro per chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato).

Il D.L. 25/2026 introduce un sistema sanzionatorio graduato per gli esperti che violino la normativa di settore, in particolare il Codice delle assicurazioni private. Le sanzioni previste sono:

  • richiamo, per infrazioni lievi;
  • censura, per violazioni di maggiore gravità;
  • radiazione, nei casi più gravi.

Il sistema disciplinare previsto introduce un meccanismo graduato di sanzioni, calibrato in funzione della gravità delle violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale: il richiamo, consistente in una formale dichiarazione scritta di biasimo motivato, è applicato nei casi di lieve irregolarità; la censura interviene per infrazioni di particolare gravità; mentre la radiazione rappresenta la misura più severa, riservata ai comportamenti di eccezionale gravità che compromettono in modo significativo l’affidabilità del professionista.

Cosa comporta il nuovo ruolo di esperto assicurativo catastrofale per i professionisti delle costruzioni?

Come ha osservato la Rete delle Professioni Tecniche, la nuova figura “confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte, già ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate”.

Secondo l’associazione: “le attività di accertamento tecnico, valutazione strutturale, analisi del danno e stima economica siano riservate alle professioni tecniche regolamentate. Esse coincidono con l’accertamento del danno edilizio e strutturale e la valutazione tecnico‑economica dei costi di ripristino“. Si fa notare che, come specificato dal Corte costituzionale, “l’introduzione di un’ulteriore prova di idoneità per l’esercizio di attività già ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi determinerebbe una inutile duplicazione dei percorsi abilitanti“.

Infine, secondo RPT, “le attività tecniche inerenti alla sicurezza e all’integrità degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non è ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni.”

Strumenti per un’efficace perizia danni

Per un tecnico/perito assicurativo, proponiamo una combinazione mirata di software ACCA:

  • Fotus + BlockNotus per il sopralluogo e la prova documentale;
  • PriMus per il computo metrico estimativo del ripristino;
  • EsTimus per la stima immobiliare e l’eventuale deprezzamento;
  • EdiLus quando ci sono lesioni strutturali o danni sismici;
  • usBIM.dossier per creare il fascicolo digitale della pratica assicurativa.

Per sinistri più complessi, aggiungerei Edificius/usBIM.pointcloud per rilievi 3D e digital twin, usMEP per impianti danneggiati, CerTus per la sicurezza dei lavori di ripristino e usBIM.resolver per tracciare criticità, foto e attività sul campo.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/esperto-assicurativo-catastrofale/
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