Esclusione dal bando di gara per impossibilità a leggere un file
Non è motivo di esclusione dal bando di gara la mancata lettura dell’offerta in formato digitale da parte dell’ente
La ditta non può essere esclusa dalla procedura di gara se la Pubblica Amministrazione non è in grado di leggere l’offerta redatta ed inviata come previsto dal bando, su piattaforma del mercato elettronico della PA (Mepa).
Questo quanto chiarito nella sentenza Tar di Bari 1646/2015 circa il provvedimento di esclusione di una ditta da un bando di gara, tramite piattaforma Mepa (ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006).
Nel caso in esame, la società ricorrente partecipa alla procedura di gara indetta dal Comune per la fornitura e il montaggio di arredi, inviando l’offerta telematica.
Il Comune, non riuscendo ad aprire i file inviati con firma digitale, li ha ritenuti danneggiati, benché tempestivamente inviati secondo le modalità telematiche previste.
I giudici del Tar di Bari accolgono il ricorso presentato dalla ditta e dichiarano illegittima l’esclusione della ditta ricorrente dal bando.
Viene chiarito che è responsabilità dell’ente se questi non ha le competenze informatiche per leggere i documenti non cartacei.
Clicca qui per scaricare la sentenza Tar di Bari 1646/2015

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