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Equo compenso: ora è legge anche in Umbria!

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Anche in Umbria è in vigore la legge sull’equo compenso a tutela delle prestazioni professionali

E’ stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria (n. 19/2021) la legge regionale del 15 marzo 2021, n. 6 relativa alle “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale“.

La legge sull’equo compenso Umbria

La Regione Umbria è diventata la dodicesima regione dotata di una legge per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.

L’obiettivo di tali leggi è quello di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l’evasione fiscale.

Di seguito si riportiamo i due articoli rilevanti della legge regionale umbra.

Art. 2 – Incarico al professionista

La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata:

  • da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
  • dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3 – Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

L’art 3 della nuova legge sull’equo compenso Umbria, prevede che l’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall’amministrazione che ha ricevuto l’istanza.

Le suddette disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi al Superbonus (articoli 119 e 121 del dl 19 maggio 2020, n. 34), ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d’imposta.

Leggi regionali sull’equo compenso

Ricordiamo, a tal riguardo, che negli ultimi mesi molte Regioni hanno legiferato in materia, al fine di ottenere compensi professionali proporzionati al lavoro, quali:

 

Clicca qui per scaricare la legge regionale sull’ equo compenso Umbria

 

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