Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020
Anche la Regione Toscana si dota di una norma sull’equo compenso: ecco tutti i dettagli in merito alla nuova legge regionale 35/2020
E’ stata pubblicata, sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) n. 51 del 10 giugno, la legge regionale n. 35/2020 contenente le “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008”.
La legge della Toscana
La legge sull’equo compenso Toscana reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso la regolamentazione delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza:
- della Regione Toscana;
- degli enti dipendenti della Regione;
- delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;
- degli enti locali.
Reca inoltre le disposizioni relative alle istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.
In particolare viene stabilito che i compensi devono essere determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta (non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute).
Viene inoltre vietato, con la legge sull’equo compenso in Toscana, che nelle procedure di individuazione del contraente venga assegnato un punteggio aggiuntivo per servizi offerti a titolo gratuito.
Presentazione delle istanze alla PA regionale e locale
L’art. 3 della legge stabilisce che la presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti.
Nell’affidamento dell’incarico deve essere sia definito l’ammontare dei compensi, sia i termini per il pagamento.
Leggi regionali sull’equo compenso
Ricordiamo, a tal riguardo, che negli ultimi mesi molte Regioni hanno legiferato in materia, al fine di ottenere compensi professionali proporzionati al lavoro, quali:
- Abruzzo (Prestazioni professionali ed equo compenso in Abruzzo: fine lavori solo con il pagamento della parcella)
- Basilicata (Basilicata: il rilascio di un’istanza autorizzativa è subordinato al pagamento delle prestazioni professionali)
- Calabria (Rilascio autorizzazioni e parcelle professionali, cosa ne pensano professionisti)
- Campania (Titolo abilitativo previo pagamento della parcella: anche in Campania è legge)
- Lazio (Equo compenso: no alle prestazioni gratuite nel Lazio)
- Marche (Pubblicata la legge sull’equo compenso nella Regione Marche)
- Piemonte (Legge regionale n. 19/2018)
- Puglia (Equo compenso: è legge anche in Puglia)
- Sicilia (Spettanze professionali, anche la Sicilia adotta una norma a tutela dei professionisti e la legge regionale n.1/2019)
- Toscana (Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020)
- Umbria (Legge regionale n. 6/2021)
- Veneto (Legge regionale n. 37/2019)
Clicca qui per scaricare la legge regionale sull’equo compenso Toscana

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