Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020
Anche la Regione Toscana si dota di una norma sull’equo compenso: ecco tutti i dettagli in merito alla nuova legge regionale 35/2020
E’ stata pubblicata, sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) n. 51 del 10 giugno, la legge regionale n. 35/2020 contenente le “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008”.
La legge della Toscana
La legge sull’equo compenso Toscana reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso la regolamentazione delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza:
- della Regione Toscana;
- degli enti dipendenti della Regione;
- delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;
- degli enti locali.
Reca inoltre le disposizioni relative alle istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.
In particolare viene stabilito che i compensi devono essere determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta (non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute).
Viene inoltre vietato, con la legge sull’equo compenso in Toscana, che nelle procedure di individuazione del contraente venga assegnato un punteggio aggiuntivo per servizi offerti a titolo gratuito.
Presentazione delle istanze alla PA regionale e locale
L’art. 3 della legge stabilisce che la presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti.
Nell’affidamento dell’incarico deve essere sia definito l’ammontare dei compensi, sia i termini per il pagamento.
Leggi regionali sull’equo compenso
Ricordiamo che, in materia, già altre Regioni avevano preso provvedimenti analoghi:
- Abruzzo – L.R. n.15/2019 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”;
- Basilicata – L.R. con oggetto: “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all’evasione fiscale”;
- Calabria – L.R. n. 25/2018 con oggetto la “tutela delle prestazioni professionali”;
- Campania – L.R. n. 59/2018 – “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale“;
- Lazio – Delibere della giunta regionale n. 12 e n. 19/2019;
- Marche – Legge regionale n.38/2019 contenente le disposizioni in materia di equo compenso dei professionisti;
- Piemonte – L.R. n. 19/2018;
- Puglia – Legge regionale n. 32/2019 avente come oggetto: “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”;
- Sicilia – L. R. Sicilia n.1/2019 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- Veneto – L.R. n. 37/2019 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all’evasione fiscale”.
Clicca qui per scaricare la legge regionale sull’equo compenso Toscana

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