Pubblicata la legge sull’equo compenso nella Regione Marche
Sul Bollettino Ufficiale delle Marche è stata pubblicata la legge, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, che sancisce il diritto del professionista all’equo compenso
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.93/2019 è stata pubblicata la legge regionale n.38/2019 che contiene disposizioni in materia di equo compenso dei professionisti.
Ricordiamo infatti che, nella seduta del 14 novembre, il Consiglio regionale delle Marche aveva approvato all’unanimità la relativa proposta di legge.
Una legge che nasce, come evidenziato nella relazione illustrativa, nel contesto di una critica situazione di congiuntura economica che ha colpito non esclusivamente il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo.
Il provvedimento si inserisce nel solco degli interventi già avviati dal legislatore nazionale, al fine di assicurare compensi proporzionali alla quantità e qualità della prestazione effettuata. La legge regionale attribuisce alle istituzioni regionali e alla pubblica amministrazione il compito di perseguire la finalità di promuovere e valorizzare le attività professionali, anche attraverso il riconoscimento ad un equo compenso.
Ciò si riferisce, in particolare, all’utilizzo, in sede di procedure di affidamento di lavori e attività di consulenza e professionali, di parametri stabiliti dalle tabelle ordinistiche e da specifiche norme in materia di compensi. Sempre nella legge, viene assunto l’impegno ad adottare atti di indirizzo rivolti al generale rispetto del diritto del professionista all’equo compenso.
La lr delle Marche n. 38/2019
La nuova legge assicura che nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:
- i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;
- i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara;
Inoltre essa prevede che nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie.
Leggi regionali sull’equo compenso
Ricordiamo, a tal riguardo, che negli ultimi mesi molte Regioni hanno legiferato in materia, al fine di ottenere compensi professionali proporzionati al lavoro, quali:
- Abruzzo (Prestazioni professionali ed equo compenso in Abruzzo: fine lavori solo con il pagamento della parcella)
- Basilicata (Basilicata: il rilascio di un’istanza autorizzativa è subordinato al pagamento delle prestazioni professionali)
- Calabria (Rilascio autorizzazioni e parcelle professionali, cosa ne pensano professionisti)
- Campania (Titolo abilitativo previo pagamento della parcella: anche in Campania è legge)
- Lazio (Equo compenso: no alle prestazioni gratuite nel Lazio)
- Marche (Pubblicata la legge sull’equo compenso nella Regione Marche)
- Piemonte (Legge regionale n. 19/2018)
- Puglia (Equo compenso: è legge anche in Puglia)
- Sicilia (Spettanze professionali, anche la Sicilia adotta una norma a tutela dei professionisti e la legge regionale n.1/2019)
- Toscana (Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020)
- Umbria (Legge regionale n. 6/2021)
- Veneto (Legge regionale n. 37/2019)
Clicca qui per scaricare la legge regionale delle Marche

faccio presente che in Regione Piemonte con il chiarimento applicativi in merito alle recenti disposizioni di cui alla
l.r. 19/2018 in materia di sostegno alle professioni intellettuali (protocollo: 00004825 Data: 19/02/2019) ha dichiarato che ad oggi la legge è inapplicabile. Complimenti come sempre punto a capo !!!