Equo-compenso-MARCHE

Pubblicata la legge sull’equo compenso nella Regione Marche

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Sul Bollettino Ufficiale delle Marche è stata pubblicata la legge, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, che sancisce il diritto del professionista all’equo compenso

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.93/2019 è stata pubblicata la legge regionale n.38/2019 che contiene disposizioni in materia di equo compenso dei professionisti. 

Ricordiamo infatti che, nella seduta del 14 novembre, il Consiglio regionale delle Marche aveva approvato all’unanimità la relativa proposta di legge.

Una legge che nasce, come evidenziato nella relazione illustrativa, nel contesto di una critica situazione di congiuntura economica che ha colpito non esclusivamente il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo.

Il provvedimento si inserisce nel solco degli interventi già avviati dal legislatore nazionale, al fine di assicurare compensi proporzionali alla quantità e qualità della prestazione effettuata. La legge regionale attribuisce alle istituzioni regionali e alla pubblica amministrazione il compito di perseguire la finalità di promuovere e valorizzare le attività professionali, anche attraverso il riconoscimento ad un equo compenso.

Ciò si riferisce, in particolare, all’utilizzo, in sede di procedure di affidamento di lavori e attività di consulenza e professionali, di parametri stabiliti dalle tabelle ordinistiche e da specifiche norme in materia di compensi. Sempre nella legge, viene assunto l’impegno ad adottare atti di indirizzo rivolti al generale rispetto del diritto del professionista all’equo compenso.

 La lr delle Marche n. 38/2019

La nuova legge assicura che nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:

  1. i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;
  2. i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara;

Inoltre essa prevede che nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie.

Leggi regionali sull’equo compenso

Ricordiamo, a tal riguardo, che negli ultimi mesi molte Regioni hanno legiferato in materia, al fine di ottenere compensi professionali proporzionati al lavoro, quali:

Clicca qui per scaricare la legge regionale delle Marche

 

compensus
compensus

 

1 commento
  1. Mauro Benzi
    Mauro Benzi dice:

    faccio presente che in Regione Piemonte con il chiarimento applicativi in merito alle recenti disposizioni di cui alla
    l.r. 19/2018 in materia di sostegno alle professioni intellettuali (protocollo: 00004825 Data: 19/02/2019) ha dichiarato che ad oggi la legge è inapplicabile. Complimenti come sempre punto a capo !!!

    Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.