Equo compenso esteso a tutti i professionisti: ok all’emendamento
Via libera della Commissione Bilancio al Senato all’emendamento al dl fiscale sull’equo compenso per tutti i professionisti e anche per lavori privati. Le novità
L’equo compenso è esteso a tutti i professionisti, sia quelli iscritti in appositi ordini che quelli non organizzati in ordini o collegi.
È arrivato, infatti, l’ok della Commissione Bilancio al Senato all’emendamento, a firma Sacconi, al dl fiscale (148/2017), che introduce l’equo compenso (art. 19-bis) per i professionisti iscritti agli ordini:
19.0.300
(Equo compenso delle professioni regolamentate)
1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E’ nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all’ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
Analogamente, anche alle professioni non organizzate in ordini viene estesa la quesitione dell’equo compenso:
19.0.301
(Equo compenso per le professioni di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)
1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. E` nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui l periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
Le novità
L’equo compenso è fondamentale per garantire prestazioni di qualità a tutela dei clienti. Inizialmente era stato introdotto solo per gli avvocati che svolgono prestazioni a vantaggio di banche, assicurazioni e imprese. La misura è stata poi riscritta ampliando il raggio di azione a tutti i professionisti, anche non iscritti ad ordini o collegi ed anche per lavori privati.
In particolare, per le professioni tecniche, è previsto un tetto minimo al di sotto del quale non si può scendere: il compenso non deve essere inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti definiti dal decreto 17 giugno 2016 (cd. parametri bis) adottato ai sensi del Nuovo Codice appalti – dlgs 50/2016).
Altra novità importante è che l’equo compenso è esteso anche ai lavori privati.
Clicca qui per scaricare l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!