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Entrate: le indennità Covid non sono soggette a Irpef, Ires e Irap

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le indennità erogate dalle Regioni ai professionisti come ristori delle perdite dovute alla pandemia sono detassate

Con la risposta n. 84/2021 ad un interpello posto da una Regione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati alla tassazione delle indennità per i lavoratori autonomi erogate durante l’emergenza.

In particolare l’Agenzia chiarisce che i contributi erogati come indennizzo durante la pandemia ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale e dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

E quindi tali indennizzi sono esclusi dal calcolo delle imposte (Irpef, Ires e Irap).

Il quesito 84/2021

Una Regione ha approvato durante l’emergenza da Covid-19 un contributo una tantum, destinato a:

  1. esercenti attività di libero professionista, al momento della presentazione della domanda, titolare di partita IVA attiva, iscritti all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, o che siano iscritti alla gestione separata INPS;
  2. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e che tali soggetti siano residenti nella Regione istante alla medesima data.

La Regione istante chiede se il predetto bonus rilevi fiscalmente ai fini Irpef nei confronti dei beneficiari e, conseguentemente, sia da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto fini Irpef.

Per l’Ente il bonus in esame è escluso dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto tali somme non possono essere ricomprese nella voce «compensi», indicata nell’articolo 54 del TUIR.

La risposta del Fisco

Le Entrate ricordano che nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto CuraItalia, all’articolo 27, riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità pari a 600 euro.

Il medesimo decreto dispone che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Inoltre l’articolo 10-bis decreto Ristori ha previsto, in via generale, che:

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione.

Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, le Entrate ricordano che tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.

Quindi il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello

 

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