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Home » Approfondimenti » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » Energy Release 2.0: incentivi per il fotovoltaico alle aziende energivore

Energy Release 2.0: incentivi per il fotovoltaico alle aziende energivore

Come funziona il meccanismo dell'Energy Release 2.0 per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle imprese a forte consumo di energia elettrica

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 10 Aprile 2026/0 Commenti/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
energy-release-2.0

L’Energy Release 2.0 è un meccanismo di incentivazione che offre alle imprese a forte consumo di energia elettrica la possibilità di richiedere al GSE un’anticipazione per 3 anni dell’energia a prezzi competitivi e calmierati in cambio dell’impegno alla realizzazione di impianti rinnovabili attraverso i quali verrà restituita, nei venti anni successivi, l’energia anticipata.

La nuova capacità di generazione può essere realizzata mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno ovvero attraverso interventi di potenziamento o rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.

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Indice

  • Energy Release 2.0: disciplina, regole operative e bandi
  • Come funziona l’Energy release?

Energy Release 2.0: disciplina, regole operative e bandi

Con il D.M. 268/2024 del 23 luglio 2024 il MASE, in attuazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023, ha disciplinato il meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.

Con il D.D. 11/2024 del 30 ottobre sono state approvate le regole operative del GSE; il 14 novembre 2024 è stato pubblicato l’avviso e avviato il portale per l’invio delle manifestazioni di interesse. Il termine di presentazione delle manifestazioni si è chiuso il 3 marzo 2025 (termine due volte prorogato rispetto a quello inizialmente fissato – 13 gennaio 2025).

Il MASE ha aggiornato con D.M. 29/07/2025 il D.M. 268/2024.

Una delle novità più significative è l’introduzione di una procedura pubblica competitiva per selezionare chi realizzerà la nuova capacità di produzione da fonti rinnovabili.

Qui trovi l’analisi del provvedimento.

Con il Decreto direttoriale 19 novembre 2025, n. 72 sono state approvate le nuove regole operative e gli schemi contrattuali in linea con le disposizioni del D.M. 29/07/2025.

Con il decreto direttoriale 17 dicembre 2025, n. 104 è stato approvato un aggiornamento da parte del GSE degli schemi di contratto e delle regole operative, al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito a requisiti e obblighi dei soggetti destinatari della misura.

Il provvedimento e i relativi allegati sono qui disponibili per il download gratuito.

  • D.D. 104/2025
  • Regole Operative dell’Energy Release 2.0 (Allegato 1)
  • Contratto (Allegato 2)
  • Addendum al Contratto (Allegato 3)
  • Contratto di aggiudicazione (Allegato 4)
Icona

Download Gratuito Energy Release 2.0: regole operative 2025

Il 9 aprile 2026 il GSE ha pubblicato il bando per la partecipazione alla procedura competitiva; l’invio delle richieste è consentito dal 13 aprile 2026 al 13 maggio 2026.

Come funziona l’Energy release?

Il meccanismo di Energy release 2.0 si articola nelle seguenti fasi:

  1. Manifestazione di interesse per l’assegnazione dell’energia nella disponibilità del GSE;
  2. Procedura di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione;
  3. Contratto di anticipazione e restituzione;
  4. Procedura competitiva per la sottoscrizione del contratto di aggiudicazione;
  5. Contratto di aggiudicazione;
  6. Contratto di Aggiudicazione nel Periodo di Restituzione.

Manifestazione di interesse per l’assegnazione dell’energia nella disponibilità del GSE

Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando GSE, i Clienti finali energivori/aggregatori presentano una manifestazione di interesse per partecipare alla Procedura di Assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità dal GSE.

In esito alla procedura e in relazione al volume di energia elettrica e delle GO assegnati, il GSE stipula con ciascun cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, un contratto di anticipazione.

Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può superare, su base annua, i consumi medi annui rilevanti per l’iscrizione all’elenco energivori CSEA.

La partecipazione è subordinata al versamento di una cauzione di 10.000,00 €, che viene restituita in caso di sottoscrizione del Contratto o di esclusione dalla Procedura.

I richiedenti possono indicare una soglia minima di accettazione al di sotto della quale rinunciano all’assegnazione senza escussione della cauzione. Ai fini della Procedura di assegnazione, il volume richiesto considerato dal GSE è il minore tra i consumi rilevanti comunicati da CSEA e il valore richiesto dal cliente.

Il primo bando per l’assegnazione dell’energia elettrica è stato pubblicato il 14 novembre 202 e si è chiuso dal 3 marzo 2025.

Procedura di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione

Il GSE, ricevute le manifestazioni di interesse, verifica i requisiti previsti e procede con l’assegnazione dell’energia oggetto di anticipazione.

Il volume di energia elettrica offerto in anticipazione dal GSE è assegnato, su base annua, e ripartito mensilmente, secondo le percentuali di cui alla tabella 1, ai Clienti finali energivori in relazione alla quantità richiesta con la manifestazione di interesse.

Se l’ammontare complessivo di energia elettrica richiesto da tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse eccede la quantità nella disponibilità del GSE, la quantità è assegnata in modo proporzionale alle richieste accolte. Un algoritmo assegnerà il valore di energia in MWh all’anno, arrotondato per difetto.

Dopo la pubblicazione degli esiti, l’Aggregatore ha la facoltà di autorizzare il recesso dei singoli Aggregati, i quali possono stipulare il Contratto autonomamente, o di rinunciare completamente alla stipula.

Se il Cliente finale energivoro/aggregatore non stipula il Contratto entro le tempistiche stabilite, la cauzione viene definitivamente trattenuta dal GSE.

Contratto di anticipazione e restituzione

La stipula del contratto di anticipazione consente all’energivoro/aggregatore di accedere al beneficio dell’anticipazione dei volumi di energia assegnati in esito alla manifestazione di interesse.

Il Contratto si compone di due periodi:

  • il periodo di anticipazione, compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 e finalizzato all’anticipazione dell’energia assegnata in esito alla Procedura di assegnazione e delle relative GO;
  • il periodo di restituzione di 20 anni dall’entrata in esercizio della Nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

Il Contratto ha per oggetto:

  • la regolazione del differenziale, in relazione alla quantità di energia elettrica assegnata in esito alla Procedura di assegnazione, nonché il riconoscimento delle sottese GO;
  • l’obbligo di realizzare, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia oggetto di anticipazione;
  • l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative Garanzie di Origine (GO);
  • l’obbligo di regolazione del Vantaggio Residuo.

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto a:

  • realizzare anche indirettamente nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, mediante la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili ovvero il potenziamento o il rifacimento di uno o più impianti da fonti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall’art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto per una capacità minima di generazione, espressa in MWh nel seguito definita al paragrafo 10;
  • garantire che l’impianto o gli impianti siano entrati in esercizio non prima del 1° maggio 2025 ovvero che entreranno in esercizio entro il termine di 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, salvo il diritto del Cliente finale energivoro/aggregatore di richiedere una proroga;
  • costituire a favore del GSE, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una garanzia, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a copertura della mancata entrata in esercizio, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia oggetto di anticipazione. La garanzia dovrà essere resa.

Il cliente finale energivoro/aggregatore ha la facoltà di trasferire, in tutto o pro quota, al Soggetto terzo delegato i seguenti obblighi del Contratto:

  • realizzare, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
  • restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative GO;
  • regolazione dell’eventuale Vantaggio Residuo.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il cliente deve costituire una Garanzia Incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a copertura della mancata entrata in esercizio della nuova capacità. L’importo della garanzia incondizionata è calcolato al 10% dell’importo erogato/stimato per il periodo di anticipazione.

Inoltre, il GSE trattiene mensilmente una quota pari a 3 €/MWh dai differenziali per alimentare la Garanzia Collettiva.

Per ogni mese del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 il GSE, in relazione alla quota mensile del volume assegnato:

  1. riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica (Prezzo di Vendita);
  2. compensa o provvede a richiedere al Cliente finale energivoro/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita.

Il corrispettivo sarà riconosciuto dal GSE al Cliente finale energivoro o, in caso di Aggregazione, all’Aggregatore che si impegna a trasferirlo agli Aggregati.

Le Garanzie di Origine (GO) sono riconosciute mensilmente ai clienti finali energivori. Il Cliente finale/aggregatore può richiedere una riduzione della quantità oggetto di anticipazione, che comporta l’aggiornamento proporzionale degli obblighi di nuova capacità da realizzare.

Procedura competitiva

La procedura competitiva successiva alla procedura di assegnazione serve ad individuare i soggetti terzi che assumono l’obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, sottoscrivendo il contratto di aggiudicazione a valle della graduatoria in esito alla procedura competitiva.

Possono partecipare alla procedura competitiva:

  • i clienti finali energivori/aggregatori firmatari del Contratto di anticipazione (entro i limiti della quota di energia oggetto di anticipazione);
  • i Soggetti Terzi Delegati dai clienti finali energivori/aggregatori (entro i limiti della quota di energia oggetto del Contratto per cui sono stati delegati);
  • i Produttori terzi, clienti finali energivori/aggregatori e Soggetti Terzi Delegati per una quota di energia ulteriore rispetto a quella oggetto del Contratto (a condizione che siano state già effettuate richieste per tutta la quota contrattualizzata), i quali, ai fini della partecipazione, devono:
    • disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
    • disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
    • garantire la conformità dell’impianto ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).

I Produttori Terzi, ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, si impegnano a sottoscrivere il Contratto di Aggiudicazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione, prestando la garanzia definitiva al GSE. Il mancato adempimento prevede l’escussione della garanzia provvisoria, prestata ai fini della partecipazione alla procedura.

L’assunzione da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di realizzazione di nuova capacità e di restituzione dell’energia elettrica, si realizza con la sottoscrizione del Contratto di aggiudicazione e il versamento della garanzia definitiva.

I partecipanti alla procedura competitiva devono rispettare stringenti requisiti soggettivi (es. non essere imprese in difficoltà o soggette a cause di esclusione antimafia) e requisiti oggettivi (titolo autorizzativo/abilitativo conseguito, preventivo di connessione accettato e registrazione GAUDÌ, conformità al principio DNSH – Do No Significant Harm). Le richieste sono instradate in due Cluster: Cluster A (senza offerta, per la quota contrattualizzata) e Cluster B (con offerta, anche per quote eccedenti).

L’offerta non può essere inferiore a -20,00 €/MWh. Le garanzie (provvisoria e definitiva) sono richieste solo ai partecipanti del Cluster B (Produttori Terzi e Soggetti richiedenti per quote eccedenti). Le offerte sono ordinate in graduatoria in senso crescente. Il Premio (prezzo marginale della Procedura) viene regolato tra il GSE e i soggetti coinvolti (a seconda che sia positivo o negativo).

Il 9 aprile 2026 il GSE ha pubblicato il bando per la partecipazione alla procedura competitiva; l’invio delle richieste è consentito dal 13 aprile 2026 al 13 maggio 2026.

Contratto di aggiudicazione

In esito alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente i Produttori terzi aggiudicatari, e i Clienti finali energivori/aggregatori/Soggetti terzi delegati, per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto, sono tenuti alla sottoscrizione del Contratto di Aggiudicazione.

I soggetti che sottoscrivono il Contratto di Aggiudicazione assumono, in relazione alla quantità aggiudicata, i seguenti obblighi:

  • realizzare, entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia oggetto di anticipazione;
  • restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative GO;
  • regolazione dell’eventuale Vantaggio Residuo.

Contratto di Aggiudicazione nel Periodo di Restituzione

Il contratto di aggiudicazione nel periodo di restituzione è un contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, o con soggetti terzi da loro delegati, che prevede l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative GO, per un periodo pari a venti anni a decorrere dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.

Il cliente finale energivoro deve sottoscrivere, o assicurare la sottoscrizione da parte del soggetto terzo qualora la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili sia realizzata da quest’ultimo, il contratto di restituzione entro i quaranta mesi successivi alla data di stipula del contratto di anticipazione.

Nel Periodo di Restituzione (20 anni), il GSE verifica che la potenza realizzata garantisca una producibilità attesa pari ad almeno il doppio dell’energia anticipata.

Se la capacità installata è insufficiente, viene applicata una penale per deficit di capacità. Gli impianti con potenza nominale superiore a 1 MW hanno l’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento (MBR).

Per tutto il periodo di validità del contratto di restituzione il GSE, mensilmente applica la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo individuato nel mercato MGP (considerando la zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato) al quantitativo di energia prodotta oggetto di restituzione, come rilevata e trasmessa al GSE dal Gestore di Rete competente.

Qualora tale differenza risulti:

  1. negativa, il GSE provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo il pagamento del corrispettivo in oggetto;
  2. positiva, il GSE eroga il corrispettivo a favore del cliente finale/aggregatore/soggetto terzo.

Il Cliente deve anche restituire il controvalore economico delle GO.

Infine, se al termine dei 20 anni risulta un Vantaggio Residuo positivo, il soggetto contraente deve optare tra:

  • la liquidazione immediata dell’importo;
  • la cessione gratuita della proprietà degli impianti al GSE;
  • l’estensione degli obblighi contrattuali per un massimo di ulteriori 20 anni, con un nuovo Prezzo di cessione determinato sulla base dei costi operativi.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/energy-release-2-0-incentivi-alle-aziende-energivore/
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