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Emergenza Covid-19: aggiornati i termini per l’accesso agli incentivi GSE

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Il GSE ha aggiornato tutti i termini degli adempimenti per l’accesso agli incentivi alla luce della proroga dello stato di emergenza

Il GSE ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei termini degli adempimenti in capo agli operatori, fissati dai decreti di riferimento per l’accesso agli incentivi, alla luce del decreto legge n. 52/2021 (decreto Riaperture) con cui è stato prorogato il termine dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021.

I termini degli adempimenti, precedentemente prorogati in ragione della durata di sei mesi dello stato di emergenza disposto dalla delibera del 31 gennaio 2020, si intendono prorogati complessivamente di 547 giorni.

Si tratta di adempimenti relativi a:

  • rinnovabili elettriche: FER 2012, FER 2016, FER 2019, L. 145/2018;
  • conto termico: dm 16/02/2016;
  • certificati bianchi: dm 17/01/2017;
  • biometano: dm 2/3/2018.

Si specifica, inoltre, che in ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 19 del dm 21 maggio 2021 in materia di certificati bianchi, si intendono prorogati anche gli adempimenti connessi:

  • all’avvio della realizzazione dei Progetti a Consuntivo;
  • all’avvio della contabilizzazione dei risparmi conseguiti nell’ambito dei Progetti a Consuntivo e dei Progetti Standardizzati.

Infine il GSE ricorda che, per la rendicontazione dei risparmi conseguiti dai progetti presentati ai sensi del decreto 11 gennaio 2017 e del dm 28 dicembre 2012, a eccezione dei progetti di valutazione standardizzata di cui all’art. 4 dell’Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell’ARERA, al termine della vita utile del progetto, il soggetto proponente può presentare un’ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti.

Le FER elettriche: cosa sono

Il decreto FER 1  ha voluto promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia: le cosiddette FER elettriche.

Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto sono quelli:

  • fotovoltaici di nuova costruzione;
  • eolici on shore;
  • idroelettrici;
  • a gas di depurazione.

Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di una delle sette procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore dell’incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità.

L’iscrizione ai Registri o alle Aste può essere effettuata per impianto singolo o per più impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova costruzione.

Per i soli impianti risultati in posizione utile, effettuata la valutazione tecnica e amministrativa dei requisiti previsti, il GSE dispone l’accesso agli incentivi.

 

Clicca qui per accedere alla pagina del GSE con tutte le proroghe

 

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