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Emergenza Coronavirus: l’elenco aggiornato delle attività aperte

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Fase 2 dell’emergenza: ecco l’elenco aggiornato delle attività che possono riaprire/restare aperte

Con l’avvio della “fase 2” dell’emergenza, sancito dal DPCM del 26 aprile, viene fissata la graduale riapertura delle attività a partire da 4 maggio 2020.

I vari decreti pubblicati in questi mesi di emergenza prevedono la suddivisione delle attività per codici ATECO secondo 3 tipologie:

  • commercio al dettaglio (allegato 1 ai DPCM);
  • servizi alla persona (allegato 2 ai DPCM);
  • attività economiche del commercio, servizi, turismo e professioni (allegato 3 ai DPCM);

Ricordiamo che la classificazione ATECO consiste in codici, che identificano le varie attività economiche, stabiliti dall’ISTAT in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni.

Elenco aggiornato delle attività aperte

Di seguito riportiamo l’elenco aggiornato delle attività che possono essere aperte.

Attività commerciali

  • 47.11.10 – ipermercati
  • 47.11.20 – supermercati
  • 47.11.30 – discount di alimentari
  • 47.11.40 – minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • 47.11.50 – commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • 47.19.20 – commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • 47.2 – commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
  • 47.30.00 – commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
  • 47.4 – commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati
  • 47.52.10 – commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • 47.52.20 – commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • 47.59.30 – commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • 47.64.20 – commercio al dettaglio di natanti e accessori
  • 47.71.20 – commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • 47.73.10 – farmacie
  • 47.73.20 – commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • 47.74.00 – commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • 47.75.10 – commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • 47.76.10 – commercio al dettaglio di fiori e piante – incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti
  • 47.76.20 – commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • 47.78.20 – commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • 47.78.40 – commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • 47.78.60 – commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • 47.91.10 – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • 47.91.20 – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • 47.91.30 – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • 47.99.20 – commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • commercio al dettaglio di libri
  • commercio al dettaglio di biciclette e accessori.

Servizi alla persona

  • 96.01  – lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • 96.01.10 – attività delle lavanderie industriali
  • 96.01.20 – altre lavanderie, tintorie
  • 96.03.00 – servizi di pompe funebri e attività connesse
  • 96.09.04 – servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari).

Attività economiche

  • 45 – commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
  • 46 – commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
  • 49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 – trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 – trasporto aereo
  • 52 – magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 – servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 – alberghi e strutture simili
  • 58 – attività editoriali
  • 59 – attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
  • 60 – attività di programmazione e trasmissione
  • 61 – telecomunicazioni
  • 62 – produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
  • 63 – attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici
  • 64 – attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
  • 65 – assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
  • 66 – attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
  • 68 – attività immobiliari
  • 69 – attività legali e contabilità
  • 70 – attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
  • 71 – attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 – ricerca scientifica e sviluppo
  • 73 – pubblicità e ricerche di mercato
  • 74 – altre attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 – servizi veterinari
  • 78 – attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
  • 77.12  – noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
  • 77.3 – noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
  • 80 – servizi di vigilanza e investigazione
  • 81.2 – attività di pulizia e disinfestazione
  • 81.3 – cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
  • 82 – attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
  • 84 – amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 – istruzione
  • 86 – assistenza sanitaria
  • 87 – servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 – assistenza sociale non residenziale
  • 90.03.02 – attività di conservazione e restauro di opere d’arte
  • 94 – attività di organizzazioni associative
  • 95 – riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
  • 97 – attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Riferimenti normativi

Di seguito proponiamo una sintesi delle principali norme che hanno inciso sulla chiusura e riapertura delle attività in Italia durante l’emergenza Covid-19.

Il decreto del 4 maggio

Il decreto, pubblicato in Gazzetta il 6 maggio, modificando gli allegati 1, e 2 del DPCM 26 aprile 2020 prevede la riapertura di:

  • 47.64.20 – commercio al dettaglio di natanti e accessori;
  • commercio al dettaglio di biciclette e accessori;
  • 96.09.04 – servizi di toelettatura degli animali da compagnia (ricompresi nella più ampia categoria dei servizi di cura).

Esso inoltre prevede, con la modifica dell’allegato 3, la riapertura delle attività individuate dai codici ATECO:

  • 77.12  – noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti;
  • 77.3 – noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali;
  • 90.03.02 – attività di conservazione e restauro di opere d’arte.

Il DPCM del 26 aprile –  fase 2

Ricordiamo che il DPCM del 26 aprile (dedicato alla fase 2 dell’emergenza) contiene l’elenco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio.

Sono allegati al decreto pertanto:

  • l’elenco delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono riaprire il 4 maggio (allegato 1 e 2);
  • l’elenco dei codici ATECO delle attività produttive che possono riavviarsi il 4 maggio (allegato 3);
  • misure igienico-sanitarie generali (allegato 4);
  • misure di prevenzione per gli esercizi commerciali (allegato 5);

Il DPCM del 22 marzo – chiusura delle attività

Ricordiamo che la chiusura delle attività in Italia fu sancita il 22 marzo da un DPCM che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, stabiliva:

  • la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al DPCM;
  • la non sospensione delle attività professionali, ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (misure anti contagio sui luoghi di lavoro);
  • la prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Per quanto riguardava, invece, la totalità degli italiani il decreto stabiliva il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovava, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Gli obblighi per le attività aperte

Le aziende le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Non essendo stato ufficialmente interrotto il lavoro degli studi professionali, gli stessi sono comunque sempre tenuti a rispettare tutte le misure anti contagiato previste per i luoghi di lavoro.

Clicca qui per per scaricare i modelli gratuiti ed editabili dei protocolli della sicurezza per i luoghi di lavoro elaborati dalla redazione di BibLus-net.

Lavoro agile

Ricordiamo a tutti i lettori che è opportuno cercare di uscire solo per questioni assolutamente necessarie. Occorre altresì adottare forme li lavoro agile.

Al riguardo rinviamo ad appositi articoli di BibLus che spiegano come organizzare il lavoro da remoto grazie all’utilizzo gratuito di opportune piattaforme (usBIM.platfom ONE).

 

Clicca qui per scoprire la classificazione ATECO di una attività

 

usbim-platform

10 commenti
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Giuseppe,
      il DPCM del 22 marzo, ed il successivo DM del 25 marzo, hanno bloccato, di fatto, tutte le opere di edilizia privata.
      Per il settore pubblico sono rimasti attivi, invece, alcuni cantieri di grandi opere infrastrutturali.

      Il dubbio potrebbe sorgere qualora per “messa in sicurezza sulle facciate” intendi degli interventi estremamente urgenti che possono influire sulla pubblica sicurezza. Dipenderebbe quindi dal tipo di intervento e dalle condizioni dello stabile.

      Siccome una tale questione chiama direttamente in causa l’Ufficio Tecnico Comunale, ti consiglierei di chiedere direttamente al tuo Comune, ed eventualmente farti autorizzare per iscritto, onde evitare malintesi con le forze dell’ordine.

      Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Paolo,
      grazie a te.
      In questo momento così difficile per tutti ci è molto di conforto avere un riscontro positivo dai nostri lettori.
      Noi, nel nostro piccolo, speriamo di fornirvi un utile supporto per poter continuare/riprendere a lavorare con serenità appena possibile.

      Rispondi
  1. francesco rampella
    francesco rampella dice:

    buongiorno, credo che questo sia l’elenco delle attivita’ produttive. La mia domanda e’, le attivita’ commerciali di vendita al dettaglio continuano a fare riferimento al precedente decreto?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Francesco,
      l’articolo riguarda il dm del 25 marzo ed il decreto del 22 marzo, entrambi contengono una tabella con le attività che possono restare aperte durante l’emergenza.

      Ti ricordo che tutte le attività produttive, commerciali, professionali sono classificate con un codice Ateco. Nelle suddette tabelle sono elencati i codici delle sole attività che possono restare aperte.

      Nel dettaglio il dm del 25 marzo riduce, rispetto al precedente decreto, ulteriormente le tipologie di attività aperte (troverai infatti meno codici Ateco rispetto al decreto del 22).

      Quindi se l’attività a cui ti riferisci rientra nell’elenco del 25 marzo, potrà restare aperta.

      Rispondi
  2. barbara
    barbara dice:

    Buongiorno
    Sottopongo il mio quesito.

    Il giorno di lunedi 16 marzo, il cantiere dove ho comprato casa ha sospeso i lavori.
    Questo a meno di 48 ore dalla consegna degli appartamenti, nelle seguenti modalità: Cartello affisso sui muri del cantiere e email dalla cooperativa che lo gestisce con semplice comunicazione di sospensione lavori a data da definirsi.
    Questo ha significato, che io e altre famiglie ci siamo letteralmente trovati senza casa in quanto avevamo un paio di giorni prima lasciato la nostra casa in quanto venduta. Ora ci troviamo senza casa , siamo una famiglia di 5 persone , l’ultima ha due anni. (siamo ospiti ) senzaun vestito reperibile nel breve e con tutti gli effetti personali inscatolati e depositati in due box che abbiamo dovuto apposta affittare. Ora mi chiedo, come posso agire nei confronti del cantiere e della cooperativa ? E’ giusto questo comportamento , chiudere senza nemmeno completare le consegne e con un decreto che non chiudeva (ai tempi) effettivamente i cantieri? ma li obbligava ad adottare sistemi di sicurezza. Grazie mille per la gentile risposta,
    Ora vi chiedo,

    Rispondi
  3. fiorenzo manzo
    fiorenzo manzo dice:

    credo ci sia un refuso nell’elenco delle attività aperte e precisamente
    al codice “46 – commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)”. Le concessionarie di autoveicoli e motocicli possono restare aperte.
    buona giornata

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Fiorenzo,
      abbiamo verificato e ti confermiamo che il testo dell’articolo corrisponde al testo del decreto del 26 aprile.

      Rispondi

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