Emanato il decreto: al via la “revisione dei prezzi”
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La Finanziaria 2005 (comma 550 dell’art. 1) ha modificato l’art. 26 della Legge Merloni (L. 109/1994) introducendo un meccanismo per tutelare le imprese da aumenti anomali dei materiali da costruzione.
La Finanziaria 2005 (comma 550 dell’art. 1) ha modificato l’art. 26 della Legge Merloni (L. 109/1994) introducendo un meccanismo per tutelare le imprese da aumenti anomali dei materiali da costruzione.
Le disposizioni introdotte prevedono che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% del prezzo individuato dal Ministero delle Infrastrutture ogni anno con apposito provvedimento, il prezzo appaltato di tali materiali dovrà essere variato (in aumento o in diminuzione) della percentuale eccedente il 10%.
Le modalità di rilevazione dei prezzi e gli altri aspetti organizzativi sono stati definiti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 aprile 2005.
È stato ora pubblicato (G.U. n. 154 del 5 luglio 2005) il D.M. “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2004, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell’articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.”.
Quest’ultimo provvedimento individua le tipologie dei materiali da costruzione per i quali si sono registrati aumenti di prezzo superiori al 10%, dovuti a circostanze eccezionali.
È quindi ora possibile il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2004.
Dal Decreto emerge in particolare che gli aumenti di carattere “eccezionale” hanno riguardato prodotti derivati dall’acciaio e due materiali in rame.
Le disposizioni introdotte prevedono che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% del prezzo individuato dal Ministero delle Infrastrutture ogni anno con apposito provvedimento, il prezzo appaltato di tali materiali dovrà essere variato (in aumento o in diminuzione) della percentuale eccedente il 10%.
Le modalità di rilevazione dei prezzi e gli altri aspetti organizzativi sono stati definiti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 aprile 2005.
È stato ora pubblicato (G.U. n. 154 del 5 luglio 2005) il D.M. “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2004, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell’articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.”.
Quest’ultimo provvedimento individua le tipologie dei materiali da costruzione per i quali si sono registrati aumenti di prezzo superiori al 10%, dovuti a circostanze eccezionali.
È quindi ora possibile il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2004.
Dal Decreto emerge in particolare che gli aumenti di carattere “eccezionale” hanno riguardato prodotti derivati dall’acciaio e due materiali in rame.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/emanato-il-decreto-al-via-la-revisione-dei-prezzi/
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