Regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti per la produzione di calore a gas
In Gazzetta la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
In Gazzetta Ufficiale, n.273 del 21 novembre 2019, è stato pubblicato il decreto dell’8 novembre 2019 del Ministero dell’Interno, con oggetto:
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Campo di applicazione
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti civili extradomestici per la produzione di calore, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.
Esclusioni
Il decreto non si applica a:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
Obiettivi
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti devono essere realizzati in modo da:
- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Disposizioni per gli impianti esistenti
Agli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
Allegati
Al decreto sono allegati:
Allegato 1
- Sezione 1 – Termini e definizioni;
- Sezione 2 – Disposizioni comuni;
- Sezione 3 – Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- Sezione 4 – Generatori di aria calda a scambio diretto;
- Sezione 5 – Nastri radianti e moduli a tubi radianti;
- Sezione 6 – Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione;
- Sezione 7 – Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambienti similari;
- Sezione 8 – Apparecchi di riscaldamento di tipo “A” realizzati con diffusori radianti ad incandescenza;
- Tavola 1 – locale fuori terra;
- Tavola 2 a – b – c – locale interrato;
- Tavola 3 – locale seminterrato;
- Tavola 4 – installazione all’aperto adiacente a parete.
Allegato 2
Elenco non esaustivo delle specifiche tecniche adottate dagli enti di normazione, caratterizzanti le configurazioni più usuali e significative, costituenti regola dell’arte.
Clicca qui per scaricare il decreto del Ministero dell’Interno

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