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Efficienza energetica normativa

Efficienza energetica normativa

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Efficienza energetica normativa: il punto della situazione sulle norme, leggi e disposizioni che devi conoscere

In questo articolo analizziamo il quadro legislativo in materia di efficienza energetica. A partire dal dlgs 192/2005, passando per i dm 26/6/2015, citando le UNI TS 11300, il dpr 75/2013, il dm 63/2013, il dl 20/08/2020 fino ad arrivare alle certificazioni energetiche APE, AQE, annuncio di vendita/locazione, APE convenzionale.

Ti ricordo che il dlgs 192/2005 definisce diverse sanzioni che interessano sia per il professionista, sia il direttore dei lavori, ma anche il proprietario-costruttore. Le sanzioni variano dai 3.000 € ai 18.000€ e vengono fatte per vari motivi: se non si rispettano gli schemi stabiliti nel decreto, se non si presentano l’attestato di qualificazione energetica, l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE. Se vuoi evitare sanzioni, ti consiglio di affidarti ad un software per la certificazione energetica.

Cosa si intende per efficienza energetica?

L’efficienza energetica è la capacità di ottenere un risultato in termini di confort termico diminuendo il consumo di energia. Se si parla di un immobile si fa riferimento al fabbisogno energetico: quando in un immobile si risparmia energia significa che si ha una buona efficienza energetica.

Negli anni sono stati diversi i tentativi per migliorare l’efficienza energetica in Italia: un modo per rispettare l’ambiente e allo stesso tempo risparmiare, riducendo gli sprechi. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla normativa sull’efficienza energetica.

Di seguito faremo un excursus temporale ripercorrendo le principali leggi e decreti in materia di efficienza energetica.

La certificazione energetica

La certificazione energetica nasce con il dlgs 192/2005 che introduce:

  • requisiti minimi delle prestazioni energetiche;
  • criteri per la certificazione energetica;
  • accertamenti e ispezione sugli edifici;
  • accertamenti sugli impianti;
  • controlli e manutenzione di impianti termici;
  • requisiti professionale e criteri di accreditamento.

su edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione.

Che cos’è la prestazione energetica di un edificio?

La prestazione energetica di un edificio è il consumo effettivo di energia primaria in un anno, prendendo in considerazione le seguenti condizioni: uso standard dell’immobile, bisogni energetici dell’edifico in riferimento ad alcuni servizi energetici (climatizzazione, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, scale mobili/ascensori).

La quantità calcolata viene indicata da uno o più descrittori che tengono in considerazione vari aspetti tra cui il livello di isolamento dell’edificio, le caratteristiche tecniche, l’installazione di impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

APE: attestato di prestazione energetica

L’APE è un documento da redigere obbligatoriamente in alcuni casi (DL 63/2013) e da allegare ai contratti di compravendita e locazione. Si consegna alla regione per l’aggiornamento del catasto regionale (SIAPE) e ha una validità massima di 10 anni (l’impianto termico è in regola con il libretto). Viene redatto dal tecnico, certificatore energetico, che in alcune regioni deve possedere requisiti specifici.

Esempio APE

Di seguito ti riporto un esempio di attestato di prestazione energetica relativo ad un edificio destinato a civile abitazione.

Esempio APE attestato di prestazione energetica

Esempio APE (attestato di prestazione energetica)

 

Di seguito ti fornisco anche una guida per la redazione dell’APE.

AQE: attestato di qualificazione energetica

L’AQE,  l’attestato di qualificazione energetica, assicura che durante i lavori siano state rispettate le prescrizioni per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

La differenza con l’APE è che l’AQE viene prodotto dal direttore dei lavori come classificazione energetica proposta, mentre l’APE è prodotto dal certificatore energetico dopo la realizzazione dell’edificio.

L’AQE,  secondo l’art. 3 comma 2 del dlgs 192/2005, è obbligatorio per:

  • edifici di nuova costruzione;
  • nuovi impianti in edifici già esistenti;
  • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l’involucro di edifici esistenti di superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati;
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati;
  • ampliamento dell’edificio (superiore al 20% dell’intero edificio esistente);
  • sostituzione di generatori di calore.

Ristrutturazione importante di un edificio

Si parla di ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono; a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni che influiscono dal punto di vista energetico, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture, dell’isolamento a cappotto, ecc.

Riqualificazione energetica di un edificio

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

infografica riqualificazione energetica e ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica di un edificio, infografica

Impianto termico, la nuova definizione del dlgs 48/2020

Il dlgs 48/2020 modifica la definizione di impianto termico e lo definisce:

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

In pratica non è più presente il limite inferiore sulla potenza termica. E’ fondamentale che l’impianto tecnologico risulti fisso.

I 3 decreti del dm 26/06/2015

Per completare il quadro normativo in campo di efficienza energetica degli edifici non possiamo non citare i 3 decreti interministeriali del dm 26 giugno 2015:

  • decreto requisiti minimi;
  • linee guida APE;
  • relazione tecnica di progetto.

Attestato di prestazione energetica

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 6 del dlgs 192/2005:

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto).

Occorre produrlo e allegarlo ai contratti stipulati nei seguenti casi:

  • locazione di unità immobiliari;
  • trasferimento di immobili a titolo oneroso;
  • trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).

Inoltre, occorre produrlo per:

  • edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;
  • contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici.

Relazione tecnica

La relazione tecnica definisce tutti gli aspetti tecnici relativi all’efficienza energetica dell’immobile. Sono inseriti al suo interno sia fattori tipologici, sia quelli tecnici e costruttivi dell’immobile, compresi impianti e strutture. Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti.

Le sanzioni

Il dlgs 192/2005 stabilisce diverse sanzioni:

  • il professionista che non rispetta schemi e modalità stabilite nel decreto o produce APE senza rispetto dei criteri e delle metodologie previste è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro;
  • il direttore dei lavori che non presenta l’asseverazione di conformità delle opere al comune e l’attestato di qualificazione energetica è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro;
  • il proprietario/costruttore se non presenta l’APE è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Le novità introdotte dal Superbonus 110: le attestazioni energetiche

Il Superbonus 110 ha introdotto nuove opzioni nel già variegato panorama delle attestazioni energetiche previste:

  • APE;
  • AQE;
  • Etichetta per annunci immobiliari;
  • APE convenzionale.

APE tradizionale e convenzionale: qual è la differenza?

L’APE convenzionale è stato introdotto ai soli fini del Superbonus, per attestare il salto di almeno 2 classi energetiche.

Si differenzia dall’APE tradizionale, in quanto quest’ultima va redatto a fine intervento per attestarne la classe energetica (e va trasmetta alla regione / catasto regionale).

L’APE convenzionale è:

  • legato solo ed esclusivamente alla pratica Superbonus 110;
  • è legato all’intero edificio (somma degli APE di tutti gli appartamenti), a differenza di quello standard che è per un’unica unità immobiliare;
  • non si presenta alla Regione, ha lo scopo di valutare il miglioramento delle due classi.

Dl 63/2013

Il dl n. 63 del 4 giugno 2013 introduce una serie di novità in materia di prestazioni energetiche:

  • l’APE sostituisce l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica);
  • il rilascio dell’attestato da parte del professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • sono previste sanzioni amministrative per proprietari ed agenzie immobiliari che non rispettino le regole;
  • le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono definite dalle seguenti normative:
    • UNI/TS 11300;
    • CTI 14/2013;
    • UNI EN 15193.

UNI/TS 11300

La UNI/TS 11300 definisce una metodologia di calcolo unica per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Essa è suddivisa in 6 parti:

  • determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
  • determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali;
  • determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
  • utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • calcolo dell’energia primaria e dalla quota di energia da fonti rinnovabili;
  • determinazione del fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili.

Dpr 75/2013: chi è il tecnico abilitato

Il il dpr 75/2013 completa il quadro legislativo in materia di certificazione energetica, delineando la figura del certificatore energetico in quanto vengono definiti i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici. Ai sensi del decreto, il tecnico abilitato è:

un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti o organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato

La tavola sinottica delle verifiche di legge

Di seguito ti propongo un’utile tavola sinottica, che ti consente di tenere sott’occhio tutti i requisiti da rispettare e le verifiche da soddisfare.

Tavola sinottica verifiche di legge

Tavola sinottica verifiche di legge

Tavola sinottica verifiche di legge 2

Tavola sinottica verifiche di legge 2

 

Ti consiglio di utilizzare un software per la certificazione energetica: in questo modo eviterai errori nella compilazione e nella presentazione di tutta la documentazione necessaria. Avrai tutto a portata di mano: certificazione energetica, verifica delle prestazioni energetiche degli edifici, progettazione di interventi di efficientamento energetico per Superbonus ed Ecobonus. Inoltre è un software facilissimo da usare in continuo aggiornamento in base alle normative vigenti.

 

termus
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