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Edifici collabenti: Superbonus solo provando la preesistenza di un impianto di riscaldamento

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Per le Entrate dove non vi sia più traccia dell’impianto di riscaldamento è a cura del proprietario provarne l’originaria esistenza con esonero dell’APE iniziale

Dall’Agenzia delle Entrate giungono nuovi chiarimenti sul recupero degli edifici collabenti con il Superbonus 110% grazie all’interpello n. 161/2021.

L’interpello

L’istante è proprietario di un immobile all’interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà.

Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni:

  • è privo di qualsiasi infisso,
  • presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semi diroccati,

con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto.

L’Istante, sfruttando le potenzialità del Superbonus (art. 119 del dl n. 34/2020) per la ristrutturazione del fabbricato, vorrebbe eseguire i seguenti interventi:

  • realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;
  • installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
  • installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

L’istante ritiene:

  • di poter beneficiare del Superbonus (ecobonus al 110%) per i predetti interventi con miglioramento energetico di oltre due classi;
  • di non dover procedere alla redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) iniziale del manufatto (a causa dello stato disastroso dello stesso) ma di redigere l’APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia premette che nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che le detrazioni in merito al  Superbonus spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio era dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs n. 192/2005 e che tale impianto era situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Per effetto dell’articolo 119 del decreto Rilancio e degli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus.

Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati sulle unità collabenti a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Attestato di prestazione energetica (APE) per gli edifici parzialmente diroccati

L’articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus:

anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Con riferimento al caso di specie, le Entrate ritengono che laddove:

  • l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo;
  • vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus su immobili esistenti iscritti nel catasto fabbricati (F/2);

l’istante può fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello).

Al riguardo l’Agenzia ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.

In tale ipotesi, l’istante è esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello n. 161/2021 delle Entrate

 

termus
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