Ecobonus e sismabonus: qual è la modalità di pagamento per le imprese minori?
Entrate: per le detrazioni “ecobonus e sismabonus” il bonifico è obbligatorio anche per le imprese minori che hanno optato per la contabilità ordinaria
Per fruire delle detrazioni “ecobonus e sismabonus“, le imprese minori che hanno adottato il regime di cassa devono pagare tramite bonifico le spese sostenute per i lavori di risparmio energetico ed adeguamento antisismico degli edifici, anche nell’ipotesi in cui abbiano optato per la contabilità ordinaria.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 46/E del 22 ottobre 2018 in merito al quesito posto da una società in materia di certificazione delle spese sostenute per interventi di di risparmio energetico ed adeguamento antisismico da parte delle imprese.
Interpello
Nell’interpello avanzato da una società che adotta il principio di cassa viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se, avendo acquistato delle unità immobiliari ed eseguito interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico al fine di realizzare degli alloggi turistici:
le spese sostenute per l’adeguamento antisismico e il risparmio energetico si possano considerare sostenute nel momento dell’effettivo pagamento, con obbligo di utilizzare il bonifico bancario ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali?
se tali spese si considerino effettuate in base al principio di competenza, quindi al momento in cui le prestazioni si considerano ultimate, con possibilità di pagare con altri mezzi tracciabili diversi dal bonifico?
Risposta 46/E
Ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali, le spese sostenute per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico acquistano importanza nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il principio di cassa, con obbligo di effettuare il pagamento tramite bonifico, bancario o postale.
Questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate richiamando precedenti documenti, in particolare la circolare 7/E e la circolare 11/E.
Con la circolare 7/E del 27 aprile 2018 veniva chiarito che:
- i soggetti non titolari di reddito d’impresa, imprenditori, devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico
- l’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza
Con la circolare 11/E del 13 aprile 2017 veniva chiarito, invece, che per le imprese in contabilità semplificata il regime naturale è quello “di cassa” evidenzia che si tratta comunque di un sistema misto, dove alcune componenti continuano a seguire le regole della competenza. E comunque, anche nell’ipotesi di passaggio alla contabilità ordinaria, le modalità di determinazione del reddito imponibile restano ispirate al principio di cassa.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
non è previsto dal Legislatore esclusivamente per le imprese in contabilità ordinaria, poiché l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario.
Conclusioni
Pertanto, ai fini delle detrazioni fiscali, le imprese minori devono certificare le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico degli edifici attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinaria.
Infine, come chiarito dalle Entrate, in materia di ecobonus e sisma bonus per le imprese minori il diritto alla detrazione della spesa sorge, in base al principio di cassa, nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico (obbligo di bonifico bancario o postale), indipendentemente dall’opzione prevista.
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